TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-10-20, n. 201701515

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-10-20, n. 201701515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201701515
Data del deposito : 20 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2017

N. 01515/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00871/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2017, proposto da:
A M, rappresentata e difesa dall'avvocato F D M, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Giurisdizionale del TAR in Salerno, piazzetta San Tommaso D'Aquino, 3;

contro

Comune di Casal Velino, non costituito in giudizio;

nei confronti di

S A, non costituito in giudizio;

per l'accertamento del diritto all’accesso relativo alla certificazione dell’ing. P L allegata alla comunicazione di inizio lavori del sig. A Sergio (nota 10765 del 3.11.2014 allegata al permesso di costruire n.89/2014), relativa all’immobile di cui quest’ultimo è proprietario e distinto in catasto fabbricati del Comune di Casalvelino al f. 31, p.lle 271 e 272, nonché per la condanna del Comune di Casalvelino all’ostensione dei documenti richiesti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, a termini dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo, in materia di accesso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;

Considerato che la ricorrente ha chiesto dichiararsi illegittimo l’implicito diniego opposto dal Comune di Casalvelino sull’istanza di accesso formulata con l’istanza meglio in epigrafe indicata, relativamente al documento pure ivi specificato, e conseguentemente accertarsi il suo diritto all’accesso richiesto con condanna dell’Amministrazione all’ostensione dell’atto in questione;

Considerato che la ricorrente ha esposto in ricorso:

di essere proprietaria dell'immobile individuato al catasto fabbricati del Comune di Casal Velino al foglio 31, particella 271/7, in virtù di atto di compravendita per notar Ippolito Giuliani, rep. 22128, racc. 13281 stipulato il 5.11.1990.

che il sig. A Sergio, è proprietario di un immobile sito al piano superiore del medesimo immobile, distinto al catasto fabbricati del Comune di Casal Velino al foglio 31 particelle 271 e 272, fatto oggetto di lavori di ristrutturazione e soprelevazione previa presentazione al Comune di Casal Velino di richiesta di sanatoria opere edilizie, richiesta di permesso di costruire, corredata da relazione tecnica, relazione paesaggistica;

che, da detta documentazione, emergeva in maniera chiara che l'immobile del controinteressato era stato oggetto di sopraelevazione e che i lavori effettuati hanno riguardato solo ed esclusivamente la ristrutturazione del fabbricato, senza presentare alcun carattere di urgenza o necessità nell'intervento compiuto;
che, tuttavia, non erano mai stati sottoposti al Genio Civile gli appositi Calcoli statici dell'immobile, così come richiesto dall'art. 1127 comma 3 Codice Civile, e dalla legge Regionale Campania n. 9 del 1983, prima dell'inizio dei lavori;

che, dunque, avendo essa ricorrente un chiaro interesse alla verifica della stabilità dell'immobile, nonché alla verifica della sussistenza e necessità di calcoli statici, a seguito della sopraelevazione realizzata, in data 6 aprile 2017, faceva richiesta, recante n. prot. 2932, al Comune di Casal Velino, di poter accedere agli atti amministrativi relativi alla pratica edilizia presentata dal sig. A e segnatamente richiedeva di poter visionare ed estrarre copia conforme all'originale della certificazione dell'Ing. P L allegata alla comunicazione di inizio lavori del sig. A Sergio (nota 10765 del 3.11.2014 allegata al permesso di costruire n. 89 del 2014);
interesse, peraltro, qualificato anche dalla pendenza di un giudizio civile, tra la ricorrente e il controinteressato, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, avente N.R.G. 1015/2016, proprio per i danni causati dai detti lavori di sopraelevazione;

e, a seguito del silenzio dell’Amministrazione, da qui la necessità di proporre il ricorso all’esame con le conclusioni sopra riportate;

Ritenuto, in via generale, che il diritto di accesso costituisce principio generale dell'attività amministrativa finalizzato a favorire la partecipazione e ad assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (cfr., ex pluris, T.A.R. Torino, Sez. I, 23 maggio 2014, n. 932) e che l'esercizio del suddetto diritto può essere compresso esclusivamente nelle ipotesi indicate dal legislatore, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge generale sul procedimento amministrativo;

Ritenuto preliminarmente che non è revocabile in dubbio la posizione legittimante della ricorrente al richiesto accesso, in ragione dell’interesse sostanziale originato dalla sua qualità di proprietario in tesi danneggiato dall’attività amministrativa posta in essere in favore del controinteressato e comunque qualificato dalla esigenza di tutela giudiziaria, espressamente evidenziata nell’istanza di accesso;

Ritenuto che l’atto di cui si chiede l’ostensione, di cui la ricorrente indica data ed estremi, risulta essere nella disponibilità dell’Amministrazione in quanto allegato alla pratica edilizia intestata al sig. A Sergio (nota 10765 del 3.11.2014 allegata al permesso di costruire n.89/2014), giusta quanto dedotto da parte ricorrente e in alcun modo contestato da parte dell’Amministrazione, che ha opposto un immotivato diniego all’accesso;

Ritenuto pertanto che il ricorso è fondato e per l’effetto va ordinata l’ostensione, con eventuale estrazione di copia, dell’atto de quo;

Ritenuto di regolare le spese secondo soccombenza;

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