TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-12-22, n. 201103155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-12-22, n. 201103155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201103155
Data del deposito : 22 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00669/2008 REG.RIC.

N. 03155/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00669/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2008, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dall'avv. A L, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Fimia, 35;

contro

Ministero della Difesa, Arma Carabinieri Comando Generale, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Difesa n.1803/D del 05/11/2007, notificato all’interessato il 19/01/08, nella parte in cui ( art. 2) si dichiara di non doversi procedere per l’equo indennizzo relativamente alla infermità “Esiti di pregresso trauma ginocchio dx” per non ascrivibilità a categoria di pensione;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Arma Carabinieri Comando Generale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente é maresciallo capo dei Carabinieri effettivo al N.a.s. di Catania.

In data 1/7/2003, recandosi a prestare servizio, inciampava in una buca sul marciapiede del Corso Martiri della Libertà e riportava un grave trauma distorsivo al ginocchio dx.

Per tale motivo, chiedeva il riconoscimento della causa di servizio per infortunio in itinere e del correlato equo indennizzo.

Precedentemente, in data 22/11/2002, aveva inoltrato istanza relativa al riconoscimento di altra causa di servizio per "ernia discale mediana e paramediana dx".

Solo nel novembre 2003, con nota prot. 3000/M/373/3-2, il Comando regione

CC

Sicilia richiedeva alla CMO di Messina di sottoporre a visita il militare.

Al fine di velocizzare i due procedimenti, il ricorrente si sottoponeva a visita da parte della Commissione medica operante presso la locale A.S.L. n. 3, che, nella seduta del 30/1/2004, accertava le seguenti patologie: "Esiti di lesione legamento crociato anteriore ginocchio dx e menisco in trattamento. Ernia discale mediana e paramediana dx". Conseguentemente, veniva riconosciuta una invalidità superiore ad 1/3 per protesi = 35%.

Il ricorrente, pertanto, essendo in possesso, per entrambe le patologie, di idonea certificazione medica, chiedeva che per le stesse fosse effettuato un unico e contestuale accertamento da parte della competente C.M.O. e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del

DPR

461/2001, l’unico verbale fosse inviato direttamente al Comitato di verifica per le cause di servizio.

I due procedimenti, però, non venivano riuniti e la CMO di Messina procedeva a due distinti accertamenti delle infermità lamentate, omettendo di considerare la certificazione medica sopra indicata della ASL n. 3.

Infine, con istanza - diffida notificata in data 14/03/2007, il ricorrente chiedeva che venisse concluso l’iter necessario ai fini del riconoscimento di causa di servizio per i due procedimenti sopra richiamati.

A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, il ricorrente adiva questo Tribunale, che, con sentenza n. 36/2008, ordinava al Comitato di verifica per le Cause di servizio e per l’Equo indennizzo di emettere un motivato provvedimento di diniego o di accoglimento delle istanze del ricorrente.

Con Decreto del Ministero della Difesa n.1803/D del 05/11/2007, notificato all’interessato il 19/01/08, l’Amministrazione riconosceva per entrambe le infermità la dipendenza della causa di servizio, ma ascriveva a categoria di pensione solo l’“Ernia discale L5-S1 RMN accertata”, mentre riteneva non ascrivibile la patologia del ginocchio dx.

Con ricorso notificato il 13.3.2008 e depositato il 20.3.2008, il ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:

I. Violazione degli artt. 6, co. 7, e 8 del D.P.R. n. 461/2001.

Il ricorrente, ai sensi delle norme calendate, é stato sottoposto a visita medica dalla competente ASL n.

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