TAR Napoli, sez. IV, ordinanza collegiale 2016-10-04, n. 201604547

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, ordinanza collegiale 2016-10-04, n. 201604547
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604547
Data del deposito : 4 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2016

N. 00720/2013 REG.RIC.

N. 04547/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00720/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2013, proposto da Raffaella D'Angelo, rappresentata e difeso da se medesima (C.F. DNGRFL63A50H703C), con domicilio eletto presso Giuseppe Ursini in Napoli, corso Umberto 1° N. 191;


contro

Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per la sostituzione di commissario ad acta

nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli n. E 24615/2011 emesso in data 05 ottobre 2011 (legge n. 89/2001).


Vista la nota del Prefetto della provincia di Napoli depositata il 13 luglio 2016;

Vista la sentenza di questa Sezione n. 717 del 10 febbraio 2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


1.Parte ricorrente ha presentato dinanzi a questo T.A.R. ricorso per l’ottemperanza al decreto decisorio indicato in epigrafe, emesso dalla Corte d’Appello di Napoli.

Con sentenza n. 717 depositata il 10 febbraio 2016, questa Sezione ha condannato il Ministero della Giustizia a dare integrale esecuzione al giudicato in questione, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della suddetta decisione o della sua comunicazione in via amministrativa.

In caso di persistente inadempimento, la sentenza ha designato come commissario ad acta il Prefetto di Napoli, - con facoltà di delega ad altro funzionario - il quale entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni - decorrenti dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente – avrebbe dovuto dare corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

2. Con istanza depositata il 13 luglio 2016, la Prefettura di Napoli ha comunicato serie difficoltà legate allo svolgimento dell’incarico in quanto relativo ad Amministrazione centrale e non regionale o provinciale, ed ha chiesto la sostituzione dell’organo designato quale Commissario ad acta.

3. Si palesa la necessità di provvedere alla sostituzione del Commissario ad acta che, previa verifica di quanto effettivamente pagato rispetto alle somme ingiunte, provvederà, in conformità a quanto indicato nella sentenza n. 717 del 2016 di questo T.A.R., a porre in essere gli adempimenti necessari al fine di addivenire ad una completa ottemperanza del decreto decisorio azionato.

In ragione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 777 n. 8) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, viene designato quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione della giustizia civile presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio o ad altro di cui riscontri la competenza in materia, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto, entro sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica dell’ordinanza.

4. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

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