TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-07-23, n. 201408052
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Testo completo
N. 08052/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10880/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10880 del 2012, proposto da:
Associazione Solidarieta' Diritto e Progresso e F S, rappresentati e difesi dagli avv. A G L e A S, con domicilio eletto presso A G L in Roma, via Emilio de' Cavalieri, 11;
contro
Guardia di Finanza - Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. n. 231973/12 del 31 luglio 2012 avente ad oggetto: istanza di costituzione di associazione professionale fra militari a carattere sindacale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza - Comando Generale e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente F S di prestare servizio, quale Brigadiere della Guardia di Finanza, presso il Nucleo Polizia Tributaria di Trieste. Con istanza in data 11 giugno 2012 ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze di essere autorizzato a costituire un’associazione a carattere sindacale tra il personale dipendente del Ministero della difesa e/o del Ministero dell’economia e delle finanze o in ogni caso di essere autorizzato ad aderire ad altre associazioni sindacali già esistenti. Con nota del 31 luglio 2012 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che “la costituzione di associazioni fra militari a carattere sindacale e l’adesione ad associazione della specie già esistenti sono espressamente vietate dal comma 2 dell’art. 1475 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)”, quindi disponendo la inammissibilità della petizione presentata.
Avverso il detto provvedimento ricorre il citato Solinas e con questi la associazione AS.SO.DI.PRO, di cui il primo è socio, deducendo violazione dell’art. 117 primo comma Cost. in relazione all’art. 11 CEDU ed all’art. 14 CEDU letto congiuntamente all’art. 11 citato, violazione del citato art. 11, violazione del citato art. 14 in combinato disposto con l’art. 11. In sostanza, la tesi di parte ricorrente si incentra sull’assunto per cui il divieto assoluto di libertà sindacale per gli appartenenti alle forze armate determina una disparità di trattamento ai danni di una specifica categoria di pubblici dipendenti rispetto ad altre categorie di funzionari dello Stato quali i membri della Polizia di Stato e i militari in servizio di leva o quelli richiamati in servizio. Di qui la conclusione con cui è chiesto l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, in via subordinata prospettando i ricorrenti questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475 comma 2 del Codice dell’ordinamento militare per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. in relazione all’art. 11 CEDU ed all’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 11 CEDU.
Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2014 il ricorso viene ritenuto perla decisione.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Dispone l’art. 1475 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell’ordinamento militare, che:
“1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.”.
Trattasi di disposizione che nella sostanza riproduce quanto disposto dall’art. 8 della legge n. 382 del 1978, appunto abrogata dal codice del 2010, secondo cui “i militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali…”.
Con riferimento a detta ultima disposizione è intervenuta la ben nota sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 1999 n. 449, che appare utile anche nella presente sede richiamare.
La questione di legittimità costituzionale del riportato art. 8 della legge n. 382/78, nella parte in cui vietava agli appartenenti alle Forze Armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altri sindacati esistenti, era stata sollevata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 52, terzo comma, e 39 della Costituzione.
La Corte ha ritenuto la questione non fondata,