TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-11-09, n. 202300913
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2023
N. 00913/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2023, proposto da
D T, rappresentato e difeso dall’avv. R F, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente
pro tempore
, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto r.g. n. 885/2008 v.g. della Corte di appello di Genova, depositato in cancelleria in data 31.3.2009, munito di formula esecutiva in data 16.6.2009, notificato al Ministero dell’economia e delle finanze in data 24.7.2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. R G e udito il difensore intervenuto per le amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale;nessuno è comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 c.p.a. notificato e depositato il 30 giugno 2023, il signor D T agisce per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto collegiale n. 845 del 31 marzo 2009, reso nel procedimento r.g. n. 885/2008, con cui la Corte d’appello di Genova, Sezione Terza civile, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere al ricorrente medesimo, a titolo di equa riparazione ex l. n. 89/2001, la somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dal 21 settembre 2004 al saldo, nonché al rimborso delle spese processuali così liquidate:
- € 780,00 (di cui € 30,00 per esborsi, € 350,00 per diritti ed € 400,00 per onorari) quanto al processo iniziale;
- € 920,00 (di cui € 70,00 per esborsi ed € 850,00 per onorari) quanto al giudizio di cassazione;
- € 900,00 (di cui € 50,00 per esborsi, € 400,00 per diritti ed € 450,00 per onorari) quanto al giudizio di rinvio;
oltre spese generali, IVA e CPA.
Costituitasi in giudizio in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato una relazione amministrativa contenente giustificazioni in ordine alle ragioni del ritardato adempimento.
All’udienza camerale del 11 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., gli interessati possono proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, tra cui devono essere compresi i decreti di condanna emessi ai sensi della c.d. “legge Pinto” che hanno natura decisoria in materia di diritti soggettivi.
Nella specie, sussistono tutti i presupposti di natura formale affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda proposta dal ricorrente.
Infatti, è stata prodotta in giudizio l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza e il procedimento esecutivo è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, nonché del termine di sei mesi dall’invio della dichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001.
Tale dichiarazione è stata correttamente inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, poiché la sua trasmissione è prevista “ al fine di ricevere il pagamento ” e, ai sensi dell’art. 1, comma 1225, della legge n. 296 del 2006, come interpretato autenticamente dall’art. 55, comma 2- bis , del d.l. n. 83 del 2012, è il Ministero predetto a procedere comunque al pagamento dell’indennizzo, anche nel caso di pronunce emesse nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel merito, non essendo contestato il denunciato inadempimento né risultando che la somma dovuta sia stata comunque pagata, la domanda è quindi fondata nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze al quale va conseguentemente ordinato di ottemperare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia, al decreto della Corte d’appello indicato in epigrafe.
Per il caso di inerzia dell’Amministrazione oltre il termine suindicato, si nomina fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di delega a un dirigente della medesima struttura, il quale compirà tutti gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione alla pronuncia, ivi compresa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento, da regolare in conto sospeso, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Le spese di lite vanno poste a carico del Ministero dell’economia e delle finanze, in ragione della regola generale della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Possono invece compensarsi le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri che, per le esposte ragioni, non può essere considerata debitrice delle somme dovute in forza del decreto da eseguire.