TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-04-07, n. 202100251
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Pubblicato il 07/04/2021
N. 00251/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato a seguito di istanza di trasferimento per incompatibilità ambientale dalla Casa di reclusione -OMISSIS-, rivolta dal ricorrente, in qualità di agente scelto di Polizia penitenziaria, al Ministero della Giustizia a mezzo pec in data -OMISSIS-;
e per l’accertamento dell’obbligo, ex art. 31 cod. proc. amm. e art. 2 della l. n. 241 del 1990, del Ministero della Giustizia di provvedere in ordine alla citata istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e, nominando, ex art. 117 cod. proc. amm., in caso di inosservanza, il Commissario che provvederà in via sostitutiva, a spese del Ministero della Giustizia resistente;
Quanto ai motivi aggiunti, per l'annullamento:
- della nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Direttore del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – -OMISSIS-, conosciuta in data -OMISSIS-, nella parte di interesse per il ricorrente e comunque, segnatamente, nella parte in cui affermava che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta atteso che l'Amministrazione già si era pronunciata in merito e che il ricorrente non aveva fornito la prova dell' incompatibilità ambientale, ai fini del trasferimento richiesto;
- della nota-OMISSIS- a firma del medesimo Direttore Generale, con la quale veniva disposto dal -OMISSIS- il rientro a -OMISSIS-del ricorrente;
-e di ogni ulteriore atto comunque inerente, connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 36, comma 2, e 117 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 2020 - la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’agente scelto -OMISSIS-, con ricorso del 2 marzo 2020 proposto contro il Ministero della Giustizia, adiva il T.A.R. Puglia per l’accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato a seguito di istanza di trasferimento per incompatibilità ambientale dalla Casa di reclusione -OMISSIS-, rivolta dal ricorrente, in qualità di agente scelto di Polizia penitenziaria, al Ministero della Giustizia a mezzo pec in data -OMISSIS-;
- dell’obbligo, ex art. 31 cod. proc. amm. e art. 2 della l. n. 241 del 1990, del Ministero della Giustizia di provvedere in ordine alla citata istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e, nominando, ex art. 117 cod. proc. amm., in caso di inosservanza, il Commissario che provvederà in via sostitutiva, a spese del Ministero della Giustizia resistente.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, declinava, ai sensi degli artt. 13, comma 2 e 15 cod. proc. amm., la competenza in favore del T.A.R. per l’Umbria, innanzi al quale il ricorso è stato riassunto.
Riferisce in punto di fatto il ricorrente - in servizio presso la Casa di reclusione -OMISSIS- e distaccato presso la Casa circondariale -OMISSIS- - di aver fatto richiesta al Ministero della Giustizia in data -OMISSIS- di trasferimento, per incompatibilità ambientale, ex artt. 32 e 38 del d.lgs. n. 443 del 1992 e art. 32 del d.P.R. n. 3 del 1957, dalla sede di assegnazione Casa di Reclusione -OMISSIS-, ad altra sede. Nella richiesta di trasferimento l’odierno ricorrente evidenziava le ragioni di incompatibilità ambientale “ossia oggettivo pericolo per il dipendente stesso e gravissime ed eccezionali situazioni personali”.
Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza citata, il ricorrente ha articolato censure per: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990;violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e art. 1 della l. n. 241 del 1990.
2. Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero della Giustizia, depositando documenti.
3. Con atto per motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2020, il ricorrente ha chiesto - in via subordinata rispetto all’accoglimento del ricorso introduttivo - l’annullamento:
a - della nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Direttore del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – -OMISSIS-, conosciuta in data -OMISSIS-, nella parte di interesse per il ricorrente e comunque, segnatamente, nella parte in cui affermava che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta atteso che l’amministrazione già si era pronunciata in merito e che il ricorrente non aveva fornito la prova dell’incompatibilità ambientale, ai fini del trasferimento richiesto;
b - della nota-OMISSIS- a firma del medesimo -OMISSIS-, con la quale veniva disposto dal -OMISSIS- il rientro a -OMISSIS-del ricorrente e di ogni ulteriore atto comunque inerente, connesso, presupposto e conseguenziale e con espressa riserva di motivi aggiunti.
La parte ricorrente ha articolato censure per: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990;violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e art. 1 della l. n. 241 del 1990;eccesso di potere per difetto di istruttoria;difetto, contraddittorietà, illogicità della motivazione;ingiustizia manifesta;eccesso di potere per travisamento dei fatti.
4. Con memoria depositata il 1° marzo 2021 la difesa erariale ha evidenziato come dagli atti depositati si evinca che l’Amministrazione ha riscontrato la richiesta del ricorrente ponendo in essere atti, mai ex adverso impugnati, ritenuti satisfattivi delle esigenze del dipendente, senza mai rilevare i presupposti per trasferirlo per ragioni di incompatibilità ambientale;di conseguenza ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.
5. Alla camera di consiglio del 16 marzo 2021, uditi per le parti i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il ricorso introduttivo, l’agente scelto di Polizia penitenziaria -OMISSIS- ha agito avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione a seguito di istanza di trasferimento per “incompatibilità ambientale” dalla Casa di reclusione -OMISSIS- dallo stesso avanzata.
Emerge dagli atti di causa che con pec del -OMISSIS-, sottoscritta unitamente a difensore, l’odierno ricorrente presentava al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direzione del Personale, trasferimenti ed assegnazioni polizia penitenziaria, una “richiesta trasferimento d’ufficio urgente”. Nella citata istanza, dopo aver illustrato una serie di fatti occorsi, si evidenziava l’intenzione di denunciare l’accaduto all’A.G. e “ tenuto conto che i fatti sopra descritti oltre che le iniziativa preannunciate comportano una incolpevole incompatibilità ambientale all’interno della CR -OMISSIS-del -OMISSIS- CHIEDE il trasferimenti d’ufficio, con oneri a carico dell’Amministrazione del mio assistito. In via cautelativa - in attesa di quanto sopra richiesto - si chiede l’immediato allontanamento del -OMISSIS- dalla CR -OMISSIS- ”.
7. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale alla luce dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione resistente in data antecedente alla proposizione del ricorso. L’eccezione è fondata per quanto di seguito esposto.
Emerge dagli atti di causa che con atto prot. -OMISSIS- la Direzione generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, vista l’istanza di trasferimento del ricorrente e ritenuto le “problematiche risolvibili in ambito locale” ha invitato il Provveditorato regionale Toscana e Umbria l’Amministrazione a valutare “l’opportunità di inviare il dipendente in questione in servizio provvisorio senza oneri a carico dell’Amministrazione presso altro istituto nell’ambito del proprio competente territorio”.
Con provvedimento prot. -OMISSIS- il Provveditore ha disposto l’assegnazione temporanea, ex art. 7 d.P.R. n. 254 del 1999, presso la sede di -OMISSIS-;tale provvedimento non è stato gravato dal ricorrente, che nelle more ha anche fruito di un periodo di distacco presso la sede -OMISSIS- per motivi di salute di un genitore (pertanto in seguito all’applicazione di un istituto differente e autonomo che esula dalla questione sottoposta al Collegio).
Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, quindi, l’Amministrazione non è rimasta inerte a fronte dell’istanza dell’agente -OMISSIS-, ma ha ritenuto di accoglierla seppur parzialmente - nella parte in cui veniva richiesto “l’immediato allontanamento” dalla sede di servizio - intervenendo con il provvedimento prot. -OMISSIS- a disporre l’assegnazione temporanea presso altra sede.
Da ciò discende l’inammissibilità dell’azione introdotta ex art. 117 cod. proc. amm. con il ricorso introduttivo.
8. Il ricorrente ha proposto, con atto per motivi aggiunti, anche domanda di annullamento dei atti sopravvenuti, connessi con l’oggetto della controversia, articolando specifiche censure.
La trattazione di tali censure, ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm., deve avvenire a seguito di giudizio celebrato secondo il rito ordinario, ragione per cui - stante la tempestività della relativa impugnazione - va preliminarmente disposto il mutamento del rito, previa rimessione della causa sul ruolo della udienza pubblica per la discussione del merito.
8. Le spese della presente fase possono essere compensate.