TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-11-02, n. 202100844

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-11-02, n. 202100844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100844
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2021

N. 00844/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00280/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 1/A;



contro

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per la condanna

al risarcimento del danno subìto da demansionamento e da “straining” da cui è derivata la lesione all'integrità psicofisica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il sig. -OMISSIS-, già Ispettore in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria con il grado di luogotenente con incarichi speciali, agisce in giudizio per sentir condannare l’Amministrazione statale intimata al pagamento della somma di € 369.710,34, oltre interessi e svalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni derivanti da asserite condotte di demansionamento e di “straining” di cui sarebbe stato vittima nel corso della carriera militare.

2. Riferisce il ricorrente:

- di essere stato trasferito dalla Sezione Operazioni e Programmazione dell’Ufficio Operazioni del Comando Provinciale di Reggio Calabria, dove svolgeva un incarico di elevata responsabilità, alla Sala Operativa del medesimo Comando, dove sarebbe stato impiegato in mansioni meramente esecutive (operatore “turnista” ovvero di addetto alla ricezione segnalazioni al numero di pubblica utilità 117) in posizione sotto ordinata rispetto ad un altro Ispettore di pari grado ma più anziano, ricoprente le funzioni di Capo della Sala Operativa;

- di aver subìto a causa di questo improvviso trasferimento, disposto il 1 settembre 2015 a firma dell’allora superiore gerarchico col. -OMISSIS-, un mortificante demansionamento professionale fonte, oltre che di danni alle aspettative di carriera, anche di un grave stato di depressione, manifestatosi nel 2018 in un “ disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso ” e, successivamente, degenerato in “ una depressione endoreattiva grave con conseguente inabilità permanente nella misura del 40% ”;

- di vantare un percorso lavorativo costellato da plurimi riconoscimenti e attestati di merito con valutazione caratteristica di “eccellente” e di “lode”, per aver ricoperto incarichi di alta responsabilità e professionalità come quello di Capo della Sezione Operazioni e Programmazione del Comando Provinciale di Reggio Calabria, attese le funzioni in posizione di “staff” ivi espletate (pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo degli obiettivi operativi-annualmente assegnati a livello centrale e materialmente eseguiti dai Reparti territoriali dipendenti);

- di aver avvertito la condotta demansionante nella decisione assunta dall’allora Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. -OMISSIS-, di avvicendare l’interessato dall'incarico di Capo Sezione Operazioni e Programmazione alle mansioni di Ispettore preposto alla gestione delle richieste di pronto intervento in Sala Operativa, nonché al compito, ritenuto meno gratificante, di prestare assistenza alle pattuglie in servizio esterno attraverso la costante interazione con le banche dati e la trasmissione dei messaggi via radio;

- di aver subìto un tangibile clima di avversione fin dal 24.06.2013, giorno dell’insediamento del nominato superiore gerarchico, al punto da essere costretto a richiedere formalmente in data 22.07.2014 al CUO (Capo Ufficio Operazioni), Cap. -OMISSIS-, il trasferimento ad altro incarico, adducendo formalmente motivi di famiglia. La domanda, tuttavia, avrebbe ottenuto un effetto apparentemente contrario, poiché il Comandante del Gruppo Provinciale in data 28.05.2014 lo avrebbe indotto a rinunciarvi, paventandogli trasferimenti in altri sedi di servizio più disagevoli e modificatogli la flessibilità dell’orario di lavoro di cui fino a quel momento aveva fruito;

- che il trasferimento alla Sala Operativa non sarebbe stato motivato da reali esigenze di servizio, poiché, da un lato, la sede lavorativa di destinazione presentava un’eccedenza di 2 unità di personale rispetto ai n. 4 ispettori previsti in dotazione organica, dall’altro e all’opposto, la sede di lavoro di provenienza non risentiva di alcun esubero, tant’è che la vacanza dovuta al trasferimento dell’Isp. -OMISSIS- sarebbe stata immediatamente coperta dall’assunzione di ulteriori due unità di personale (n. 1 Ispettore e n. 1 Finanziere semplice);

- che la volontà di dequalificare il suo ruolo professionale si sarebbe manifestata anche attraverso altri comportamenti posti in essere dal Col. -OMISSIS-, solo apparentemente insignificanti (v. ad esempio, l’appunto mossogli in data 09.11.2015 che non avrebbe peraltro dato luogo a conseguenze disciplinari; battute e frecciatine rivolte all’indirizzo dell’ispettore e continue e sorvegliate ispezioni sulle di lui attività professionali) che avrebbero oltremodo aggravato lo stato di prostrazione psicologica e lavorativa del militare, impedendogli le progressioni di carriera e l’accesso ai concorsi interni. Nemmeno il successivo avvicendamento del Comandante Provinciale e l’avvento nel 2017 del Col. -OMISSIS- avrebbe risolto la condizione di precarietà professionale in cui il ricorrente sarebbe caduto nell’indifferenza dei superiori e degli altri colleghi.

La descritta e tormentata vicenda lavorativa avrebbe, quindi, cagionato all’Isp. -OMISSIS- una serie di sofferenze psico-fisiche causalmente riconducibili all’illecita condotta posta in essere dai suoi superiori (documentate da pertinente certificazione medico-psichiatrica), di cui egli chiede il pieno ristoro, ancorché sia stato ormai posto in congedo illimitato.

3. La difesa del ricorrente assume fondata la pretesa risarcitoria, deducendo i seguenti motivi di diritto:

3.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 D.Lgs.12.5.1995, n. 199, dell'art. 5 D.Lgs.28.2.2001, n. 67 e dell'art. 33 D. Lgs.29.5.2017, n.95. Violazione della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza-Ufficio Ordinamento - n. 218000/310, del 6 luglio 2005, aggiornata con Circolare n. 266531/310 del 5 settembre 2016 , con riferimento all'utilizzazione del ricorrente in mansioni prettamente esecutive, non previste dal mansionario per il ruolo dell'Ispettore/Luogotenente Cariche Speciali. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta .

Il trasferimento alla Sala Operativa del Comando Provinciale sarebbe stato disposto in modo del tutto arbitrario ed illegittimo perché, in violazione delle rubricate norme attributive del ruolo (Ispettore), del grado (Luogotenente) e della qualifica (cariche speciali), il ricorrente avrebbe dovuto continuare a ricoprire incarichi di massima responsabilità o di più qualificato rango nell’ambito del grado di appartenenza e non, come accaduto presso la Sala Operativa, compiti meramente esecutivi rientranti nel mansionario dei militari appartenenti al ruolo (inferiore) dei Sovrintendenti.

Da altro versante, il trasferimento presso il nuovo ufficio contrasterebbe con qualsivoglia esigenza di servizio, peraltro inesistente, collegata ad esuberi di personale e con la concreta possibilità della sua eventuale collocazione in altri settori compatibili con le sue mansioni ovvero presso uno dei due Reparti operativi esistenti alla stessa sede, quali il Gruppo di Reggio Calabria ed il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

Nel descritto ambito di censure, si contesta anche la violazione del divieto di mobilità professionale “verso il basso”, integrante la condotta illecita di “straining”, essendo il ricorrente sottoposto presso la Sala Operativa ad un Ispettore di pari grado perché più anziano.

3.2. Violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 1496 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) .

In ordine a questo profilo di doglianza, parte ricorrente imputa al datore di lavoro-identificabile nel Comandante e/o Dirigente che, ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, ha poteri e capacità simili a quelle dell'imprenditore privato -specifiche responsabilità per la mancata attuazione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro –nel caso di specie un militare- garantite dalla citata normativa civilistica.

Sul punto, l'interessato

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