TAR Aosta, sez. I, sentenza 2019-08-07, n. 201900043
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Testo completo
Pubblicato il 07/08/2019
N. 00043/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2019, proposto da
- F R e R B, rappresentati e difesi dall’Avv. A Q ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Aosta, Via Festaz n. 52;
contro
- il Comune di La Salle, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G M S e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
nei confronti
- Bellone Margaux, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della diffida n. 16/2018, datata 28 dicembre 2018, del Comune di La Salle a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata, notificata il 21 gennaio 2019;
- e di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso, tra cui il verbale di sopralluogo del 7 dicembre 2018, prot. 010677/X/11, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di La Salle;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 10 luglio 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2019 e depositato il 20 marzo successivo, i ricorrenti hanno impugnato la diffida n. 16/2018, datata 28 dicembre 2018, del Comune di La Salle a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata, con cui è stato loro ordinato di eliminare, entro novanta giorni, un terrapieno ricoperto da geotessuto e da arbusti e un serbatoio interrato, realizzati in assenza di titolo abilitativo, con il conseguente obbligo di ripristinare l’originario andamento del terreno.
I ricorrenti sono proprietari di una unità immobiliare, con annesso giardino pertinenziale in uso esclusivo, facente parte del Condominio La Quercia, situato nel Comune di La Salle; nel 1999 l’area pertinenziale esterna all’immobile è stata oggetto di lavori per la posa di una fioriera con riporto di terreno, che tuttavia sono stati oggetto di ordinanze comunali di demolizione – la n. 50/99 del 30 agosto 1999 e, dopo la conclusione negativa di un procedimento di sanatoria, confermata dalla sentenza di questo Tribunale n. 84/2002, la n. 5/03 del 20 gennaio 2003 – in quanto risultava essere stato realizzato un muro di contenimento, benché ciò fosse in contrasto con l’art. 33, lett. a, punto 5, del vigente Regolamento Edilizio. In data 30 maggio 2003, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo, con cui hanno preso atto della rimozione della muratura costruita in prossimità dei confini sud ed ovest del terreno, costituita da basamento in cls e da elementi componibili, evidenziando tuttavia di non poter attestare l’avvenuto ripristino della situazione iniziale, in mancanza di elementi in tal senso. In seguito ad una segnalazione, in data 7 dicembre 2018, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo sull’area di proprietà dei ricorrenti e hanno verificato la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di un terrapieno ricoperto da geotessuto e da arbusti e di un serbatoio interrato. Con il provvedimento di diffida, impugnato per mezzo del presente giudizio, il Comune ha ordinato ai ricorrenti la remissione in pristino dell’area, attraverso la rimozione degli abusi e il reintegro dell’originario andamento del terreno.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento sanzionatorio, i ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento (I) per eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà e ingiustizia manifesta; (II) per eccesso di potere, irragionevolezza e carenza di motivazione; (III) per eccesso di potere, sviamento di potere, ingiustizia manifesta e violazione dei precetti di imparzialità; (IV) per difetto di motivazione; (V) per eccesso di potere, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Si è costituito in giudizio il Comune di La Salle, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa del Comune ha reclamato la condanna dei ricorrenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., cui ha replicato la difesa dei ricorrenti, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è