TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-03-04, n. 202400808
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 00808/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2023, proposto da
A R, V M, G T, C F, F C, CA.FRA. S.r.l.s. Sunseabeach Camping di Cannarella & I, C E, C M, S A, S A, M C, L S, R A, R S, M N, E D P, R R, P V, D L, C S I, B J, G A, V V, M C E, S G, A C, G d G, R S, S B, A S, T R e R M, rappresentati e difesi dall'avvocato C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Barbiera, Giovanni Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comune n.57 del 24/11/2022 pubblicata all'Albo on-line del Comune di Noto il 29/11/2022 e dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale, con la quale, e nelle parti in cui, il Consiglio Comunale, sulla base dell'intervenuto dissesto finanziario –attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 D.Lgv 267/2000, ha disposto l’aumento sino all’aliquota massima dell’imposta di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti sono esercenti di attività alberghiere e ricettizie ubicate nella zona del Comune di Noto che contestano la delibera del Consiglio comunale n. 57/2022 nella parte in cui, prendendo atto della precedente dichiarazione di dissesto finanziario adottata con delibera n. 51 del 25 ottobre 2022 e dell’atto di indirizzo della Giunta comunale (n. 226 del giorno 8 novembre 2022), ha ritenuto di dover necessariamente procedere, ai fini di “ assicurare il reperimento delle risorse finanziare per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l’attivazione delle entrate proprie dell’Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato ” a:
- rideterminare, al massimo consentito dalla legge, l’imposta di soggiorno;
- modificare l’art. 2, co. 3 del regolamento della tassa di soggiorno, prevedendo che “ l’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Noto fino ad un massimo di 6 (in luogo dei precedenti 4) pernottamenti consecutivi ”;
- non applicare la prevista riduzione del 50% dell’imposta per i mesi di gennaio, febbraio e novembre.
Con l’atto introduttivo del giudizio deducono i seguenti motivi di gravame:
I) violazione del d. lgs. n. 267/2000, nonché eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, attesa la mancata obbligatorietà dell’aumento dell’imposta di soggiorno.
Col primo mezzo di impugnazione viene contestata la natura cogente dell’aumento disposto della tassa di cui trattasi che, invero, può essere istituita, in via facoltativa, da Comuni in possesso di determinate caratteristiche, con ciò significando che la medesima non possa subire aumenti obbligatori in conseguenza del dissesto finanziario dei medesimi enti locali.
In sostanza, l’aumento in questione sarebbe stato deciso discrezionalmente dalla p.a., non essendo stato prescritto a monte dalla legge.
II) eccesso di potere per mancanza del parere delle associazioni di categoria.
Con la seconda censura si contesta la mancata consultazione preventiva delle associazioni di categoria, ritenuta obbligatoria in materia di imposte sul turismo.
Nel caso di specie, peraltro, il Comune di Noto avrebbe dovuto a fortiori avviare una concertazione con dette associazioni, tenuto conto che, con la delibera del Consiglio comunale n. 89/2015 e con il Regolamento ivi allegato, ha espressamente previsto l’istituzione di un organismo, al quale partecipano anche le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con funzioni consultive e propositive, in materia di tassa di soggiorno.
III) violazione del d.lgs. n. 23/2011 e dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011.
L’imposta di soggiorno istituita dalle disposizioni richiamate ha previsto che “ I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ”.
Attesa tale precipua finalità del gettito fiscale di cui trattasi, secondo la prospettazione di parte giammai esso potrebbe essere impiegato per risanare la finanza pubblica locale in stato di dissesto, così come occorso nel caso di specie.
IV) eccesso di potere in materia di imposte necessarie per sanare il dissesto, derivante da una scelta politica con discendente obbligo di motivazione, non rispettato nel caso di specie.
Ai sensi del d. lgs n. 267/2000, a seguito del dissesto il Comune avrebbe l’obbligo di aumentare le imposte comunali allo scopo di procedere al risanamento della finanza pubblica locale. Detto aumento, tuttavia, secondo parte ricorrente sarebbe da intendersi riferito alle sole imposte e tasse obbligatorie della finanza locale, non potendosi usare altre entrate tributarie a tal fine, tra le quali, nel caso di specie, figura la tassa di soggiorno che ha una destinazione vincolata del proprio gettito;
V) contraddittorietà in punto di destinazione dei fondi derivanti dalla riscossione della tassa di soggiorno.
L’aumento della tassa di soggiorno sarebbe stato disposto al fine di risanare lo stato di dissesto finanziario del Comune resistente ma, in realtà, il maggior gettito servirebbe soltanto per aumentare le sue entrate.
Ciò emergerebbe dalle delibere della Giunta comunale successive rispetto al disposto aumento della tassa di soggiorno (nn. 239 del 25.11.2022 e 270 del 22.12.2022), dalle quali si evincerebbe l’assenza di qualsivoglia riferimento al risanamento del dissesto della finanza locale.
VI) violazione del d. lgs. n. 267/2000, eccesso di potere mancanza di proporzionalità e buon andamento dell’Amministrazione, difetto di motivazione.
La scelta di procedere, senza logica e adeguata motivazione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, all’innalzamento indifferenziato delle tariffe dell’imposta di soggiorno e nella misura massima consentita dalla legge, quale conseguenza della dichiarazione di dissesto, sarebbe palesemente illegittima.
VII) eccesso di potere mancanza di gradualità e difetto di motivazione.
La delibera sarebbe altresì illegittima per mancanza di gradualità del disposto aumento della tassa di soggiorno, non tenendo in considerazione la stagionalità e la durata dei soggiorni, a differenza di quanto stabilito nel 2015 all’atto dell’istituzione del tributo.
La maggiorazione in questione, non solo,