TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-10-22, n. 201402532

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-10-22, n. 201402532
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201402532
Data del deposito : 22 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02641/2013 REG.RIC.

N. 02532/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02641/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2641 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Tziana Fiorella, con domicilio eletto in Milano, Largo Donegani, 2



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1



nei confronti di

Asl Milano 1, rappresentata e difesa dall'avv. M B, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R.



per l'annullamento

- del decreto del 25.6.2013, con cui il Questore di Milano ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza del 22.12.2012; della comunicazione dell'ASL Milano 1 del 22.2.2013; del giudizio medico - legale espresso dal Collegio medico; della nota del 23.5.2013 e dell'allegato verbale relativo alla visita medica sostenuta in data 22.3.2013; del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi di cui all'art. 39 del R.D. 773/1931; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o collegati: provvedimenti impugnati con il ricorso principale;

- del silenzio - rigetto formatosi in seguito alla presentazione di ricorso gerarchico al Prefetto di Milano per l'annullamento della comunicazione del 26.9.2013, con cui l'ASL Milano 1 ha fornito le deduzioni in relazione al ricorso gerarchico presentato dal ricorrente; del provvedimento del Prefetto di Milano del 9.10.2013, con cui è stato disposto il divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi: provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Asl Milano 1;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del 25.6.2013, con cui il Questore di Milano ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 22.12.2012; la comunicazione dell'ASL Milano 1 del 22.2.2013 e il presupposto giudizio medico - legale espresso dal Collegio medico; la nota del 23.5.2013 e l'allegato verbale relativo alla visita medica sostenuta in data 22.3.2013; il provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi di cui all'art. 39 del R.D. 773/1931, nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o collegati.

A fondamento dell’impugnazione il ricorrente, dopo aver premesso di non essere un “ bevitore abituale e tanto è stato anche confermato dagli esami ematochimici ” (cfr. pag. 3), ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del R.D. 773/1931 e dell’art. 1 del D.M. 28.4.1998, nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio, con memoria formale, il Ministero dell’Interno (21.11.2013) e l’ASL Milano 1 (12.12.2013).

Con ricorso per motivi aggiunti (18.12.2013) il ricorrente ha, poi, chiesto l’annullamento del silenzio - rigetto formatosi in seguito alla presentazione di ricorso gerarchico al Prefetto di Milano per l'annullamento della comunicazione del 26.9.2013, con cui l'ASL Milano 1 ha fornito le deduzioni in relazione al ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, nonché il provvedimento del Prefetto del 9.10.2013, con cui è stato imposto al ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi: provvedimenti censurati deducendo, oltre a un primo motivo, identico a quello proposto con il ricorso principale, la violazione degli artt. 6 e 10 bis della legge 241/1990 e l’eccesso di potere per perplessità dei fini e violazione del principio di legittimo affidamento.

In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 15.1.2014, l’ASL ha depositato una memoria (13.1.2014), nella quale ha opposto che la reiezione della domanda di rinnovo del titolo controverso è stata motivata, oltre che dall’episodio occorso al ricorrente (guida in stato di ebbrezza con sospensione della patente per sei mesi), in ragione dell’accertata tendenza all’abuso di sostanze alcoliche (cfr. pag. 8), inoltre eccependo l’infondatezza dell’assunto secondo cui l’alterazione della funzionalità epatica del ricorrente sarebbe da ascrivere a cause eziopatogenetiche (cfr. pag. 9), dal che deriverebbe la correttezza delle conclusioni rassegnate dal collegio medico nell’impugnato giudizio.

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti (11.3.2014) il sig. -OMISSIS- ha impugnato il verbale del collegio medico del 21.5.2013 e i documenti a questo allegati, deducendo, con due distinte censure, sebbene tematicamente collegate, la violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, degli artt. 24 e 97 della Costituzione e dell’art. 1 del D.M. 28.4.1998, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e diritto e carenza d’istruttoria.

Con ordinanza n. 449 del 27.3.2014 (emessa dopo aver disposto, su istanza del ricorrente, il rinvio dell’udienza del 15.1.2014), la Sezione ha accolto la domanda cautelare, con la seguente motivazione: “ considerato in rito: - che il ricorso è da ritenere ammissibile, tenuto conto il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico in data anteriore rispetto a quello giurisdizionale; - che, tuttavia, in applicazione del principio di non cumulabilità dei rimedi, previsto dall’art. 6 del DPR 1199/1971: a) il decorso del termine per la decisione del ricorso gerarchico costituisce presupposto processuale che consente al privato di ricorrere in via giurisdizionale; b) sembra parzialmente inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 18.12.2013, nella parte in cui è stato impugnato il silenzio - rigetto formatosi sul citato ricorso gerarchico, motivato sulle medesime censure oggetto del ricorso giurisdizionale e, in particolare, sull’asserita

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi