TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-04-03, n. 201800076
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2018
N. 00076/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2017, proposto da
G V, rappresentato e difeso dall'avv. F M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Mosna n. 8;
contro
Comune di Porte di Rendena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti M D F e A L, nel cui studio in Trento, via Paradisi n. 15/5 è elettivamente domiciliato;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
nei confronti
C V e A V, rappresentati e difesi dagli avv.ti Manuel Zanella e Marco Salvaterra, nel cui studio in Trento, via Oss Mazzurana n. 72, sono elettivamente domiciliati;
per l'annullamento
- del permesso di costruzione in deroga n. 8 di data 11.08.2017, avente ad oggetto la legittimazione degli interventi di mutamento di destinazione d'uso della p.ed. 342 c.c. Verdesina da stalla ad officina meccanica, con creazione di un appartamento a fini residenziali al piano sottotetto
nonché
- della presupposta deliberazione n. 34 di data 27.06.2017 del Consiglio comunale di Porte di Rendena, avente ad oggetto l'espressione del parere positivo in merito al rilascio del permesso di costruzione in deroga;
- della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1211 di data 28.07.2017, avente ad oggetto l'espressione del nulla osta di competenza provinciale alla deroga.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porte di Rendena e dei controinteressati C V e A V;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per il ricorrente l’avv. F M B, per il Comune di Porte di Rendena l’avv. A L e per i controinteressati l’avv. Manuel Zanella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. C V, titolare della ditta di officina meccanica Motorservice, operante nel Comune di Porte di Rendena, ha presentato domanda di concessione edilizia in deroga al fine di trasferire la propria attività nell’immobile contraddistinto dalla p.ed. 342 c.c. Vardesina, mediante il mutamento della destinazione d’uso comportante il realizzo di opere di adeguamento del piano terra e l’utilizzo del semininterrato, nonché la sopraelevazione dell’edificio al fine di consentire il ricavo di un appartamento ad uso residenziale per la propria famiglia.
Sul progetto si è pronunciata favorevolmente, con prescrizioni, la commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio della Comunità delle Giudicarie.
La domanda di concessione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune e, nel periodo di pubblicazione, l’odierno ricorrente ha presentato osservazioni critiche al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
A seguito di ciò l’amministrazione comunale ha svolto attività istruttoria culminata nell’acquisizione di una relazione integrativa e dell’assenso scritto reso dalla maggioranza dei comproprietari dell’edificio (p.ed. 297), e pertinenze (pp.ff. 234/5 e 234/6), sito a confine con l’immobile oggetto della domanda di concessione.
Con deliberazione n. 34 di data 27 giugno 2017 il Consiglio comunale ha espresso all’unanimità parere favorevole e la Giunta provinciale di Trento (deliberazione n. 1211 di data 28 luglio 2017) ha rilasciato, con prescrizioni, il nulla osta prescritto dagli artt. 97 e 98 della L.p. n. 15/2015.
Ne è conseguito il rilascio del permesso di costruire in deroga, staccato dall’amministrazione comunale in data 11 agosto 2017.
Il sig. G V, nella dichiarata veste di coerede comproprietario dell’edificio e pertinenze situate a confine, impugna l’atto concessorio e le presupposte deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta provinciale, meglio indicate in epigrafe, affidando il ricorso al seguente articolato motivo:
Erronea applicazione di legge (artt. 97 e 98 L.p. n. 15/2015; art. 29 N.t.A. del P.r.g.; art. 39 e 41 D.P.P. n. 18/50-leg. di data 13.7.2010 e dell’allegato A lett. b). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della realtà ed illogicità manifesta, nonché difetto dei presupposti per l’emanazione dei provvedimenti avversati ed ancora carenza assoluta di motivazione.
Secondo quanto dedotto, il progetto licenziato non rientrerebbe nei parametri tassativamente previsti dalla normativa provinciale, richiamata in titolo, per il rilascio della concessione in deroga, ed in particolare difetterebbero i necessari requisiti del consistente numero di dipendenti impiegati nell’impresa e della rilevanza del progetto per la realtà economica locale, dovendosi sul punto considerare l’inammissibilità di un’interpretazione analogico-estensiva delle vigenti disposizioni urbanistiche di settore.
Sotto altro profilo, il richiedente la concessione non avrebbe titolo per ottenere il titolo abilitativo, posto che lo stesso risulta solo nudo proprietario della p.ed 342 e, quindi, sarebbe privo di legittimazione al permanente utilizzo dell’immobile oggetto del progettato intervento.
Inoltre gli atti impugnati difetterebbero sotto il profilo motivazionale, non avendo le intimate amministrazioni congruamente individuato, in sede di parere e di nulla osta, l’interesse pubblico e la rilevanza dell’intervento giustificante l’esercizio del potere di deroga, nonché la prevalenza di questo rispetto a quello perseguito globalmente dalla pianificazione urbanistica, disattendendo infine le osservazioni inoltrate dal ricorrente nella fase procedimentale.
Nel derivato giudizio si è costituito il Comune di Porte di Rendena contestando nella memoria difensiva la fondatezza delle dedotte censure e concludendo per il rigetto del ricorso.
Si sono pure costituiti i controinteressati V C e V A, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse, ed in subordine contestando la fondatezza dei dedotti motivi di impugnazione.
Nel prosieguo il ricorrente ed i controinteressati hanno depositato memorie di replica insistendo per l’accoglimento delle contrapposte conclusioni.
Ala pubblica udienza del giorno 22 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio deve darsi carico delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dei controinteressati.
1.1. Con la prima di queste viene contestata la legittimazione al ricorso, evidenziando che la proprietà della p.ed. 297 e delle pp.ff. 234/5 e 234/6, situate a confine con la p.ed. 342 oggetto della rilasciata concessione, risulta intavolata a nome di T V, e non è comprovato che il ricorrente ne sia comproprietario in via ereditaria, veste in forza della