TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-04-03, n. 201800076

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-04-03, n. 201800076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201800076
Data del deposito : 3 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2018

N. 00076/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2017, proposto da
G V, rappresentato e difeso dall'avv. F M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Mosna n. 8;

contro

Comune di Porte di Rendena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti M D F e A L, nel cui studio in Trento, via Paradisi n. 15/5 è elettivamente domiciliato;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti

C V e A V, rappresentati e difesi dagli avv.ti Manuel Zanella e Marco Salvaterra, nel cui studio in Trento, via Oss Mazzurana n. 72, sono elettivamente domiciliati;

per l'annullamento

- del permesso di costruzione in deroga n. 8 di data 11.08.2017, avente ad oggetto la legittimazione degli interventi di mutamento di destinazione d'uso della p.ed. 342 c.c. Verdesina da stalla ad officina meccanica, con creazione di un appartamento a fini residenziali al piano sottotetto

nonché

- della presupposta deliberazione n. 34 di data 27.06.2017 del Consiglio comunale di Porte di Rendena, avente ad oggetto l'espressione del parere positivo in merito al rilascio del permesso di costruzione in deroga;

- della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1211 di data 28.07.2017, avente ad oggetto l'espressione del nulla osta di competenza provinciale alla deroga.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porte di Rendena e dei controinteressati C V e A V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per il ricorrente l’avv. F M B, per il Comune di Porte di Rendena l’avv. A L e per i controinteressati l’avv. Manuel Zanella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. C V, titolare della ditta di officina meccanica Motorservice, operante nel Comune di Porte di Rendena, ha presentato domanda di concessione edilizia in deroga al fine di trasferire la propria attività nell’immobile contraddistinto dalla p.ed. 342 c.c. Vardesina, mediante il mutamento della destinazione d’uso comportante il realizzo di opere di adeguamento del piano terra e l’utilizzo del semininterrato, nonché la sopraelevazione dell’edificio al fine di consentire il ricavo di un appartamento ad uso residenziale per la propria famiglia.

Sul progetto si è pronunciata favorevolmente, con prescrizioni, la commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio della Comunità delle Giudicarie.

La domanda di concessione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune e, nel periodo di pubblicazione, l’odierno ricorrente ha presentato osservazioni critiche al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

A seguito di ciò l’amministrazione comunale ha svolto attività istruttoria culminata nell’acquisizione di una relazione integrativa e dell’assenso scritto reso dalla maggioranza dei comproprietari dell’edificio (p.ed. 297), e pertinenze (pp.ff. 234/5 e 234/6), sito a confine con l’immobile oggetto della domanda di concessione.

Con deliberazione n. 34 di data 27 giugno 2017 il Consiglio comunale ha espresso all’unanimità parere favorevole e la Giunta provinciale di Trento (deliberazione n. 1211 di data 28 luglio 2017) ha rilasciato, con prescrizioni, il nulla osta prescritto dagli artt. 97 e 98 della L.p. n. 15/2015.

Ne è conseguito il rilascio del permesso di costruire in deroga, staccato dall’amministrazione comunale in data 11 agosto 2017.

Il sig. G V, nella dichiarata veste di coerede comproprietario dell’edificio e pertinenze situate a confine, impugna l’atto concessorio e le presupposte deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta provinciale, meglio indicate in epigrafe, affidando il ricorso al seguente articolato motivo:

Erronea applicazione di legge (artt. 97 e 98 L.p. n. 15/2015;
art. 29 N.t.A. del P.r.g.;
art. 39 e 41 D.P.P. n. 18/50-leg. di data 13.7.2010 e dell’allegato A lett. b). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della realtà ed illogicità manifesta, nonché difetto dei presupposti per l’emanazione dei provvedimenti avversati ed ancora carenza assoluta di motivazione.

Secondo quanto dedotto, il progetto licenziato non rientrerebbe nei parametri tassativamente previsti dalla normativa provinciale, richiamata in titolo, per il rilascio della concessione in deroga, ed in particolare difetterebbero i necessari requisiti del consistente numero di dipendenti impiegati nell’impresa e della rilevanza del progetto per la realtà economica locale, dovendosi sul punto considerare l’inammissibilità di un’interpretazione analogico-estensiva delle vigenti disposizioni urbanistiche di settore.

Sotto altro profilo, il richiedente la concessione non avrebbe titolo per ottenere il titolo abilitativo, posto che lo stesso risulta solo nudo proprietario della p.ed 342 e, quindi, sarebbe privo di legittimazione al permanente utilizzo dell’immobile oggetto del progettato intervento.

Inoltre gli atti impugnati difetterebbero sotto il profilo motivazionale, non avendo le intimate amministrazioni congruamente individuato, in sede di parere e di nulla osta, l’interesse pubblico e la rilevanza dell’intervento giustificante l’esercizio del potere di deroga, nonché la prevalenza di questo rispetto a quello perseguito globalmente dalla pianificazione urbanistica, disattendendo infine le osservazioni inoltrate dal ricorrente nella fase procedimentale.

Nel derivato giudizio si è costituito il Comune di Porte di Rendena contestando nella memoria difensiva la fondatezza delle dedotte censure e concludendo per il rigetto del ricorso.

Si sono pure costituiti i controinteressati V C e V A, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse, ed in subordine contestando la fondatezza dei dedotti motivi di impugnazione.

Nel prosieguo il ricorrente ed i controinteressati hanno depositato memorie di replica insistendo per l’accoglimento delle contrapposte conclusioni.

Ala pubblica udienza del giorno 22 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio deve darsi carico delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dei controinteressati.

1.1. Con la prima di queste viene contestata la legittimazione al ricorso, evidenziando che la proprietà della p.ed. 297 e delle pp.ff. 234/5 e 234/6, situate a confine con la p.ed. 342 oggetto della rilasciata concessione, risulta intavolata a nome di T V, e non è comprovato che il ricorrente ne sia comproprietario in via ereditaria, veste in forza della quale egli pretende di agire in giudizio, dovendosi sul punto considerare le peculiarità che contraddistinguono il sistema di pubblicità costitutiva proprio del regime tavolare.

1.2. L’eccezione è infondata, essendo condivisibile quanto sul punto dedotto nella memoria di replica del ricorrente.

Dagli atti di causa, infatti, emerge anzitutto (cfr. certificato tavolare) che T V è nato in data 29.8.1907, e dunque alla data del ricorso l’intestatario dei beni anzidetti avrebbe compiuto, qualora improbabilmente in vita - l’età di centodieci anni;
in secondo luogo il decesso del proprietario intavolato, e la conseguente apertura della successione ereditaria, va desunto dalla sopra cennata dichiarazione di assenso di data 15.5.2017 (doc. 12 fasc. Comune e 9 fasc. ricorrente) con cui i firmatari, ossia V A, A, Anita e Mirella si dichiarano espressamente “legittimi eredi delle pp.ff. 234/5 e 234/6 e della p.ed. 297 in c.c. Verdesina”, mentre la consanguineità fra detti eredi ed il fratello Giorgio, odierno ricorrente, è espressamente riconosciuta da parte controinteressata nella propria memoria difensiva (pag. 5).

1.3. Ciò posto, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire in capo al ricorrente, tenuto conto della sua qualità di coerede legittimo (in assenza di contrarie disposizioni testamentarie, qui non appalesate, ex art. 566 cod. civ.), e comunque legittimario (anche in presenza di eventuali contrarie disposizioni retrolasciate dal de cuius, ex art. 536 cod. civ.), del padre T V, ed in quanto tale divenuto proprietario pro quota del compendio immobiliare rappresentato dalle particelle 297, 234/5 e 234/6.

1.4. Peraltro, sul punto in questione, non giova ai controinteressati invocare il regime di pubblicità costitutiva che caratterizza il sistema tavolare nei territori (tra cui quello della provincia di Trento) in cui è in vigore.

Infatti l’art. 3 del r.d. 28.3.1929 n. 499 (c.d. legge tavolare) implicitamente stabilisce, come riconosciuto dalla dottrina di settore e dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 13 gennaio 1995 n. 382), che la pubblicità tavolare è priva di valore costitutivo quando ha ad oggetto gli acquisti di diritti reali su beni immobili a titolo di successione ereditaria, e che l’acquisto mortis causa di tali diritti si perfeziona senza l’adempimento della formalità dell’iscrizione, e cioè secondo le norme del codice civile rispetto alle quali la legge tavolare (a differenza degli acquisti inter vivos) non apporta alcuna deroga: l’intavolazione incide semmai sulle ulteriori vicende, qui non in rilievo, del diritto acquistato a titolo di vocazione ereditaria, in quanto necessaria a realizzare l’indispensabile premessa per l’efficace compimento dei successivi atti di disposizione.

2. Ciò posto, il Collegio non condivide neppure l’ulteriore eccezione, questa attinente al difetto di interesse.

Già in ragione delle suesposte considerazioni, infatti, non può dubitarsi che il ricorrente sia comproprietario in via ereditaria del compendio immobiliare contraddistinto dalle particelle 297, 234/5 e 234/6, e per il resto la diretta collocazione a confine di dette realità con la particella 342, su cui insiste l’edificio oggetto della rilasciata concessione, è comprovata dalla documentazione prodotta in causa (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente).

2.1. Deve quindi ritenersi sussistente in capo al sig. G V il presupposto della “vicinitas”, quale requisito necessario e sufficiente per radicare l’interesse ad impugnare la concessione edilizia rilasciata a favore del confinante (per tutte, Cons. di Stato, sez. IV, 19.11.2015 n. 5278 e 10.6.2013 n. 3184;
Tar Lombardia Milano sez. II, 9.5.2017 n. 1045;
Tar Emilia Romagna Parma 8.3.2017 n. 91) non potendosi neppure trascurare che il ricorrente risiede (cfr. preambolo ricorso) nella stessa frazione (loc. Vardesina) del piccolo Comune di Porte di Rendena ove sono allocati tutti gli immobili in questione.

2.2. Peraltro, pur volendo considerare il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di radicare il necessario interesse al ricorso dovrebbe sussistere, oltre al presupposto della “vicinitas”, l’ulteriore e qualificato profilo del possibile pregiudizio derivante dal rilascio della concessione (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 22.11.2017 n. 5442), non può trascurarsi che nella fattispecie questo è ravvisabile in capo al ricorrente, che per effetto dei provvedimenti impugnati si vedrebbe insediata a confine della proprietà (avente evidente destinazione abitativa, cfr. doc. 8 fasc. controinteressati) che gli appartiene pro quota un’officina meccanica, con i connessi danni derivanti da tale attività e per il paventato danno derivante dalla sopraelevazione dell’edificio posto a confine, con ciò dovendosi escludere un mero intento emulativo che, secondo le parti resistenti, animerebbe l’impugnazione de qua.

3. Ciò posto, e passando all’esame dell’unico, articolato dedotto motivo di ricorso deve premettersi quanto segue:

3.1. La normativa provinciale dettata in materia di concessione edilizia in deroga, applicabile alla fattispecie in esame in forza del rinvio operato dall’art. 104, comma 13, del vigente regolamento urbanistico ed edilizio provinciale, è contenuta nel d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

L’allegato A di tale decreto individua le “ opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica ”, e fra queste rientrano (parte b) le “ opere destinate ad attività economiche di interesse generale ”, tra cui sono espressamente ricompresi “ i complessi artigianali ”, pure in relazione ai quali la medesima norma stabilisce che “ le imprese devono essere dotate di un consistente numero di dipendenti ovvero risultare rilevanti per la realtà economica locale ”.

4. Il ricorrente si sofferma su tale ultima locuzione, sottolineando che l’attività del controinteressato, pacificamente configurata quale impresa artigiana, si svolge senza l’ausilio di dipendenti, da ciò inferendo l’inapplicabilità della deroga, ma trascura di considerare che la surriferita disposizione ammette, alternativamente alla consistenza delle maestranze impiegate, la rilevanza dell’attività per l’economia locale.

4.1. L’interpretazione tendente a presupporre il concorso di entrambi i requisiti, oltre a contrastare con la dizione letterale della norma (“ ovvero ”), comporterebbe, del tutto contraddittoriamente, l’esclusione delle imprese artigiane, invece come sopra visto ammesse dalla medesima disposizione, dal novero delle attività ricomprese nell’elencazione di quelle di interesse generale, ossia meritevoli di considerazione al fine di consentire il rilascio della concessione in deroga.

Peraltro deve pure sottolinearsi che l’impiego di consistenti maestranze è normalmente estraneo allo svolgimento dell’attività artigianale, come emerge dall’art. 2083 cod. civ., il quale inserisce nella categoria dei piccoli imprenditori, fra gli altri, “ gli artigiani ” e “ coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ”.

Una volta escluso che il numero dei dipendenti possa costituire scriminante ai fini che qui rilevano, si deve quindi verificare se sussista il requisito alternativo, capace di legittimare la deroga, ossia se l’attività prospettata dall’interessato nella domanda sia o meno rilevante per la realtà locale.

Al riguardo si osserva che, in relazione alla specifica consistenza sociale del Comune di Porte di Rendena, nel cui territorio non risultano insediate ulteriori officine meccaniche, quella assentita con i provvedimenti impugnati possa effettivamente rilevare ai fini della vita economica della comunità, garantendo una più agevole risposta ad effettive necessità, come poi si dirà meglio.

4.2. Il motivo di ricorso, nella parte in cui viene contestata la configurabilità dei presupposti normativamente stabiliti per consentire il rilascio della concessione edilizia in deroga, è dunque infondato.

5. Neppure è condivisibile, passando alla disamina di altro contestato profilo, l’assunto secondo cui il controinteressato V C, quale nudo proprietario dell’immobile oggetto della rilasciata deroga, non avrebbe titolo sufficiente per consentirgli la permanente utilizzazione della p. ed. 342 secondo le finalità programmate.

5.1. In ordine a tale profilo deve riscontrarsi che la domanda di concessione (cfr. “elenco altri soggetti aventi titolo” - doc. 15 fasc. Comune) è espressamente firmata anche dall’usufruttuario (V A) dell’immobile oggetto della rilasciata deroga, ed è stato prodotto in causa (cfr. doc. 3 fasc. controinteressati) l’accordo scritto con cui l’usufruttuario consente al nudo proprietario, a titolo di comodato con durata indeterminata, l’utilizzazione dell’immobile per le finalità perseguite con la domanda di concessione.

Infine, sul punto in questione, deve rilevarsi che per l’inizio dei lavori assentiti è fissato il termine di due anni e per la conclusione quello di cinque, a pena di decadenza, nel mentre, come sottolineato dalla difesa del Comune, il citato d.P.P 13 luglio 2010 n. 18-50/ Leg. imprime il vincolo di destinazione per le opere autorizzate in deroga, stabilendo che esse “ non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata ”, e sanziona l’eventuale mutamento di destinazione non autorizzato con l’applicazione delle misure previste dalla legislazione provinciale urbanistica, tra cui - dunque - quelle inerenti la vigilanza sull’attività edilizia e la repressione delle costruzioni abusive.

5.2. Il quadro appena delineato da un lato comprova, atteso l’assenso manifestato dall’usufruttuario sia in sede amministrativa sia in sede privatistica, la formazione complessiva di un idoneo titolo in capo al controinteressato V C, proprietario della particella 342, per ottenere la richiesta concessione, e dall’altro è tale da scoraggiare ogni eventuale abuso in ordine alla effettiva e tempestiva realizzazione, nonché al successivo mantenimento, della specifica destinazione impressa all’immobile con la deroga accordata.

6. Quanto alle ulteriori censure contenute nel dedotto motivo, deve in primo luogo riscontrarsi che il Comune, prima di dar corso al parere di propria competenza ed in considerazione delle osservazioni critiche inoltrate nella fase infraprocedimentale dall’odierno ricorrente (con cui veniva lamentato l’oscuramento che la sopraelevazione dell’edificio in p.ed 342 avrebbe comportato ai danni della confinante comproprietà), da un lato ha acquisito agli atti il consenso manifestato dalla maggioranza dei coeredi comproprietari dell’edificio in p.ed. 297, e dall’altro ha richiesto una relazione integrativa: quest’ultima ha comprovato, senza ulteriori contestazioni, che le effettive interferenze dell’incremento in altezza (circa due metri) sull’edificio confinante, in termini di illuminazione e soleggiamento, sono del tutto limitate (cfr doc. 9 fasc. Comune) e non tali da causare danni significativi sulla proprietà vicina.

6.1. Solo all’esito di tale integrazione, e cioè dopo aver correttamente considerato le osservazioni inoltrate dall’odierno ricorrente, il Consiglio comunale ha espresso il parere favorevole alla richiesta deroga, congruamente valutando, sul punto in questione, sia la positiva interazione del progetto con lo stato dei luoghi, sia il trascurabile impatto della proiezione d’ombra sull’adiacente edificio.

7. Per quanto concerne la contestata rilevanza dell’attività programmata nella richiesta di deroga, il Consiglio comunale ha evidenziato che la ditta interessata, “ pur non dotata di un consistente numero di dipendenti (il titolare è lavoratore autonomo della propria ditta), risulta però rilevante per la realtà economica locale, visto l’importante servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli che viene e verrà prestato presso il sito oggetto di deroga ”, con ciò dando corretta interpretazione e applicazione alle surriferite disposizioni provinciali che disciplinano la materia.

7.1. Le contestazioni mosse al riguardo dal ricorrente, investenti il merito della valutazione espressa dall’organo consiliare ed incentrate sulla asserita modestia dell’attività artigianale in questione, si scontrano con la del tutto limitata entità territoriale ed abitativa locale (la popolazione residente nel Comune di Porte di Rendena ammonta a circa 2.000 abitanti) in rapporto alla quale la valutazione di rilievo deve essere raffrontata, e con i dati economico - aziendali esibiti dalla difesa di parte controinteressata (docc. 4 e segg.): questi effettivamente comprovano i crescenti utili di esercizio dell’impresa gestita dal controinteressato e la (non disprezzabile) varietà e consistenza della clientela, acquisita non solo nello stretto ambito comunale ma anche nelle zone limitrofe, di talché il giudizio sinteticamente reso dal Consiglio comunale in ordine alla rilevanza dell’attività per l’economia locale si sottrae alle censure dedotte nel motivo del ricorrente.

8. Infine, con ciò delibando l’ultimo profilo contestato dal ricorrente, deve rilevarsi che l’organo consiliare del Comune, con valutazione confermata nel nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale di Trento, nell’esaminare la domanda di concessione in deroga ha espressamente motivato il parere favorevole anche per quanto concerne il raffronto fra le previsioni urbanistiche di zona ed il progetto inoltrato per la concessione in deroga, ritenendo, con un giudizio non irragionevole né illogico, che “ nella comparazione tra l’interesse all’osservanza delle norme urbanistiche e l’interesse pubblico a garantire la possibilità di sviluppo e di esercizio di una attività rilevante per l’intera realtà economica locale, quest’ultimo interesse appare indubbiamente prevalente ”.

8.1. Invero, come sottolineato dalla difesa del Comune, lo strumento della deroga assume sì carattere eccezionale rispetto alle ordinarie previsioni contenute nella pianificazione del p.r.g., ma al contempo, a differenza della normale concessione edilizia, rappresenta l’esercizio di un potere ampiamente discrezionale spettante all’amministrazione al fine di perseguire un interesse pubblico ritenuto preminente, potere che si concretizza nella disapplicazione di una norma ad una fattispecie concreta, e che si concreta in una vera decisione urbanistica.

8.2. Il Collegio ritiene che l’amministrazione, nella fattispecie in esame, abbia fatto buon uso del potere discrezionale spettantele ed abbia sufficientemente motivato la scelta di percorrere la strada della deroga, anche considerando il limitato impatto che il concesso mutamento di destinazione d’uso è destinato ad avere sull’assetto urbanistico predisposto nel p.r.g., che non ne risulta stravolto nel complessivo disegno unitario: infatti il progetto riguarda la sola particella su cui insiste l’edificio di interesse per l’attività artigianale esercitata dal controinteressato, precedentemente adibito a stalla e da tempo inutilizzato, senza coinvolgimento dell’area circostante;
quanto a questa, vero è che essa risulta assoggettata, secondo il p.r.g, alla destinazione di “ zone agricole intensive esistenti (stalle esistenti) ”, ed in ragione di ciò è stato chiesto il rilascio della deroga, ma è altrettanto vero che tale zona, differentemente da quelle riservata alle “aree agricole E2” ed alle “aree agricole di pregio E1”, è ricompresa, più estesamente, nell’ambito delle “zone D”, queste destinate ad insediamenti produttivi, di carattere primario, secondario e terziario (doc. 13 fasc. Comune).

9. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

10. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate in considerazione della peculiarità e parziale novità delle questioni esaminate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi