TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2024-11-04, n. 202419255
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 19255/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09766/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9766 del 2024, proposto da NZ ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Fontana Vita Della Corte, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Francavilla Fontana, alla via San NC n. 205 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
IS EC, NC BR, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria dei candidati vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Lecce per 92 unità del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia” pubblicata il 14 giugno 2024 sul sito istituzionale della Amministrazione resistente (doc.1), nella parte in cui la ricorrente non risulta inclusa a causa dell’errata valutazione del punteggio attribuitole, come da Avviso pubblicato sul sito web ufficiale della Amministrazione resistente datato 15 giugno 2024 e del relativo scorrimento avvenuto con provvedimento di assunzione del 27.06.2024 (doc.2);
- della graduatoria finale di merito comprensiva degli idonei dalla posizione n. 93 alla n. 384, sebbene, allo stato, non ancora pubblicata, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito un punteggio errato occupando così una posizione deteriore;
-dell’ Avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, nelle parti di interesse, e i relativi elenchi (doc.3);
- dell’Esito della prova scritta digitale della ricorrente, per come inserito nell’area personale di Formez Pa, nella parte di interesse e riferito al quesito ambiguo (doc.4);
- degli atti e/o verbali inerenti la formulazione dei quiz di cui in narrativa e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova, sebbene allo stato sconosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, il provvedimento, ad oggi non noto e non pubblicato
con il quale, con riferimento al turno del giorno 6 giugno 2024 delle ore 9.30 del Concorso in oggetto, e con riferimento alla Busta n. 5 somministrata ai candidati del richiamato turno, l’Amministrazione procedente ha deciso di sterilizzare un quesito di tale busta e di considerare come corretta qualsiasi risposta data dal candidato, attribuendo il punteggio di 0,75 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte ed eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata; questo nella parte in cui non assegna anche all’odierno ricorrente ulteriori 0,750 di punti, ed in ogni altra lesiva per il ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse e ove lesivi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. la busta sorteggiata ove occorrente;
nonché per l’accertamento
dell’interesse della ricorrente ad essere utilmente ricompresa nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante pari a 28,125 punti, nella graduatoria finale di merito dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Lecce,
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle P.A. resistenti
al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito per il Distretto della Corte di Appello di Lecce nella posizione legittimamente spettante con il punteggio complessivo rettificato in aumento per i motivi di ricorso spiegati e così per un totale di 28,125 punti, anche relativo all’assunzione in sovrannumero e/o di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente corretta inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori del Distretto della Corte di Appello di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Formez P.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
I. La parte ricorrente si duole degli esiti del concorso indicato in oggetto, al quale ha partecipato, impugnandone gli atti in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per le ragioni puntualmente esposte nell’atto introduttivo e