TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300117
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00117/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00285/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione (-OMISSIS-), emesso in data 28/01/2022 e notificato in data 12/02/2022 dal competente Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Bologna, in aderenza al parere negativo della Questura locale;

- di tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato quale lavoratore il provvedimento del 28 gennaio 2022 con cui la Prefettura di Bologna ha respinto l’istanza di emersione ai sensi dell’art.103 c.1, D.L. 34/2020 motivata dalla condanna a carico del ricorrente a 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di estorsione.

A supporto dell’impugnativa ha dedotto motivi così riassumibili:

I)-MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NELLA PARTE IN CUI IL PREFETTO APPLICA UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ SOCIALE SCONFESSATA DALLA REALTÀ DEI FATTI E DALLE VALUTAZIONI GIUDIZIARIE PIÙ RECENTI SULLA PERSONALITÀ PERICOLOSITA DEL RICORRENTE: l’Amministrazione avrebbe ritenuto la pur grave condanna riportata nel lontano 2010 automaticamente ostativa senza procedere alla valutazione della pericolosità sociale e tener conto dell’inserimento sociale del ricorrente in Italia (dopo ben 18 anni di regolare permanenza) nonché dell’intervenuta espiazione della pena.

II) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISCIPLINA DEI REATI OSTATIVI ALL’EMERSIONE NELLA PARTE IN CUI IL LEGISLATORE IMPEDISCE L’INDAGINE SULLA PERICOLOSITÀ SOCIALE CONCRETA E ATTUALE DEL CONDANNATO PER I REATI DI CUI ALL’ART. 380 C.P.P. PREVEDENDO UNA PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE CONTRARIA AD OGNI LOGICA E MASSIMA DI ESPERIENZA OLTRECHÉ ASSOLUTAMENTE OFFENSIVA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO: l’art. 103 c. 10 del DL 34/2020, nel prevedere una presunzione assoluta di pericolosità sociale per reati quale quello di specie ove è previsto l’arresto obbligatorio e per qualsiasi tipologia di condanna, dovrebbe essere oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata alla luce della pronuncia della Consulta n. 172 del 2012;
ove non possibile, il citato art 103 sarebbe costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione con conseguente richiesta di sollevare la questione di costituzionalità;
la Consulta avrebbe già dichiarato in “subiecta materia” l’incostituzionalità delle presunzioni di tipo assoluto ove non rispondenti a dati di esperienza generalizzati.

Si è costituita la Prefettura di Bologna pur senza depositare memorie e/o documentazione.

Alla camera di consiglio del 11 maggio 2022 con ordinanza n. 258/2022 la domanda incidentale cautelare è stata accolta “atteso che l’art 103 c. 10, d.l. 34/2020 deve essere interpretato in chiave costituzionalmente orientata (artt. 3 e 27 Cost.) alla luce del principio - pacifico in materia di rilascio del permesso di soggiorno - secondo cui la pericolosità sociale debba essere sempre attuale e valutata in concreto, lungi da qualsivoglia automatismo derivante da condanne penali;

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