TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-05-23, n. 202301244

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-05-23, n. 202301244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301244
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2023

N. 01244/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01085/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, L U A V e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

del provvedimento – Prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 d.P.R. 164/2002” emesso in data 16.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, notificato in data 16.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- - Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS- e che svolge servizio distaccato presso il Reparto di -OMISSIS- dell’Ospedale -OMISSIS- – ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Ministero della giustizia ha disposto il recupero della somma di euro 4.224,00, impropriamente corrisposta a titolo di indennità prevista dall’art. 12 comma 3 d.P.R. n. 164/2002.

Queste le censure dedotte:

I. violazione di legge per difetto di motivazione: il provvedimento sarebbe privo di motivazione in merito alle ragioni della ripetizione d’indebito. Né in senso opposto potrebbe valere la nota dipartimentale del 1°.2.2022 ivi richiamata in quanto si tratta di comunicazione del Dipartimento Regionale ai singoli istituti di pena e non ai funzionari di polizia. In ogni caso la nota del Provveditore sarebbe generica e comunque nell’atto impugnato non sarebbero indicate le ragioni del quantum della retribuzione trattenuto;

II. eccesso di potere per travisamento del servizio svolto dal ricorrente e normativa retributiva applicabile: l’art. 12 comma 3 del d.P.R. n. 164/2002 prevede l’erogazione dell’indennità al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 giugno 1975, n. 354 senza effettuare alcun distinguo tra i beneficiari. L’indennità sarebbe dovuta per l’effettiva presenza presso il Reparto di -OMISSIS-

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi