TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-05-29, n. 202000240
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Pubblicato il 29/05/2020
N. 00240/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2016, proposto da
Società Immobiliare Collerolletta S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Perugia, via Bonazzi n. 9, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato P G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia di Perugia, con sede in Perugia, piazza Italia n. 11, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare,
- dell’atto ingiuntivo del Comune di Terni avente ad oggetto “ Ingiunzione per la riscossione coattiva del corrispettivo dovuto ai sensi della Convenzione di rinegoziazione, rep. 37562 del 5.5.2011, tra il Comune di Terni e la Immobiliare Collerolletta srl ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90 ” comunicato alla società in data 5.10.2016;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: la nota del Comune di Terni prot. n. 31513 del 2 marzo 2016;la nota del Comune di Terni prot. n. 19603 del 10 febbraio 2016;le note del comune di Terni prot. n. 112486 del 4 agosto 2016 e prot. 114590 del 10 agosto 2016;la determinazione dirigenziale del Comune di Terni n. 3793 del 23 dicembre 2010;l’atto del Comune di terni con il quale è stato imposto il pagamento degli oneri concessori in relazione al permesso di costruire n. 383 del 21.9.2011;il permesso di costruire n. 383/2011 nella parte in cui impone il pagamento degli oneri concessori ed il correlato prospetto per la determinazione del contributo di costruzione del 13.10.2011;
nonché
- per l’accertamento e la declaratoria della nullità dell’art. 4 della convenzione di rinegoziazione tra il Comune e la società Immobiliare Collerolletta s.r.l. ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 in via del Rivo nella parte in cui è stato determinato il corrispettivo per la rinegoziazione in euro 730.000,00 oltre iva;
- per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società Immobiliare Collerolletta ad ottenere la riduzione del corrispettivo previsto dall’art. 4 della Convenzione di rinegoziazione tra il Comune e la stessa società ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 in Via del Rivo, con conseguente condanna del Comune di Terni a restituire le somme in eccedenza corrisposte;
- per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità della pretesa del Comune di Terni di ricevere il pagamento del contributo di costruzione previsto con prospetto del 13.10.2011, con conseguente condanna del Comune alla restituzione del contributo versato, pari ad euro 235.769,48 ed al pagamento in favore della società Immobiliare Collerolletta della somma di euro 235.769,48;
- in via subordinata, accertato il diritto della società Immobiliare Collerolletta ad ottenere la restituzione del contributo di costruzione, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della predetta società ad ottenere la compensazione del contributo di costruzione pagato con la somma richiesta nell’atto ingiuntivo 5.10.2016, previa riduzione dell’importo della predetta somma richiesta dal Comune di Terni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Terni;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020 il dott. D D G;
L’udienza si svolge mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, c. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto del Presidente del 13.04.2020, n. 14;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – In data 2.05.1990 il Comune di Terni e la società Immobiliare Collerolletta S.r.l. stipulavano una convenzione per la concessione a quest’ultima della progettazione esecutiva e della realizzazione di opere pubbliche consistenti in una palestra parzialmente interrata, un parcheggio coperto di circa 60 posti auto, parcheggi di superficie di circa 189 posti auto, due campi da tennis sulla copertura della palestra, una pista di pattinaggio a rotelle sulla copertura del parcheggio interrato, nonché delle attività necessarie per l’acquisizione delle aree e la manutenzione di tutte le opere.
1.1. – In forza della convenzione, la società concessionaria si obbligava, tra le altre cose, a curare le attività necessarie all’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta inerenti l’intervento oggetto di concessione quali previsti dalla legislazione vigente;ad eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo approvato dal concedente;a provvedere alla manutenzione di tutte le opere oggetto della convenzione fino al positivo collaudo e, per le opere oggetto della concessione di gestione di cui all’art. 18 della convenzione, per un periodo di sessanta anni.
1.2. – I lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro 720 giorni naturali consecutivi dalla redazione del verbale di consegna, salvo proroghe concesse dall’Amministrazione comunale per ritardi non imputabili al concessionario.
1.3. – Il corrispettivo della concessione era stabilito dalle parti nella misura, fissa ed invariabile, di £. 2.742.000.000.
Di queste, la convenzione attribuiva al concessionario, nel corso dell’esecuzione dei lavori, il diritto a pagamenti da parte del Comune concedente per un ammontare di £. 350.000.000.
1.4. – A positiva ultimazione del collaudo, il concessionario avrebbe ceduto al concedente tutte le opere realizzate, con esclusione del parcheggio coperto per circa 60 posti auto e della palestra seminterrata, che sarebbero rimaste in gestione al concessionario per un periodo di 60 anni quale indennizzo delle residue somme anticipate per la realizzazione dell’intero progetto fino alla concorrenza del valore della concessione. Delle opere da ultimo indicate il concessionario avrebbe mantenuto l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo della gestione.
Gli immobili mantenuti in gestione sarebbero stati restituiti al Comune di Terni alla scadenza dei sessanta anni.
2. – Con atto sottoscritto il 20.05.1994, le parti consensualmente modificavano la convenzione del 2.05.1990.
2.1. – L’atto di modifica esponeva, in premessa, che con la convenzione del 2.05.1990 erano stati affidati in concessione alla società Immobiliare Collerolletta i « lavori di urbanizzazione e realizzazione attrezzature sportive in Loc. Collerolletta » e che « l’importo complessivo del progetto risultava finanziato per £. 350.000.000 a carico del Comune di Terni e per £. 2.392.000.000 a carico della Soc. Immobiliare Collerolletta s.r.l. che avrebbe dovuto gestire per 60 anni il parcheggio coperto per n° 60 posti auto e la palestra, previsti nel progetto ».
2.2. – Sempre nelle premesse, l’atto di modifica esponeva che il concessionario aveva successivamente inoltrato domanda per la variazione della destinazione d’uso della palestra prevista in convenzione in locale polivalente per attività culturali e ricreative, con conseguente aumento del costo dell’intervento da £. 2.742.000.000 a £. 3.500.000.000.
2.3. – Con deliberazione consiliare del 1993, il Comune di Terni aveva acconsentito alla variazione d’uso della palestra a locale polivalente per attività culturali e ricreative.
2.4. – Pertanto, con l’atto del 1994 veniva pattuita la modificazione della convenzione del 1990 in relazione alla destinazione d’uso del locale previsto originariamente come palestra e adesso trasformato in locale polivalente per attività culturali e ricreative.
Pur passando il costo complessivo della realizzazione del progetto da £.