TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-02-24, n. 202301196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-02-24, n. 202301196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301196
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2023

N. 01196/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03948/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3948 del 2018, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pignataro Maggiore, via Redipuglia n.23;

contro

Comune di Caserta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

della Delibera di Giunta Comunale di Caserta n. 140 del 20/06/2018, avente ad oggetto: “ridefinizione sedime stradale prospiciente nuovo policlinico (“via Renato Coppola”- “Via Bartolomeo Sciascia”- “via Don Mario Vallarelli”) con la quale il Comune di Caserta deliberava di attribuire all'asse stradale avente inizio in Viale Lincoln e termine all'intersezione con via Deledda e via Nazzari i seguenti toponimi: -via Renato Coppola – tratto con inizio da rotatoria Viale Lincoln e termine alla prima rotatoria stradale (esclusa);- via Bartolomeo Sciascia – tratto con inizio dalla prima rotatoria stradale (inclusa) e termine alla seconda rotatoria stradale (esclusa);

- via Don Mario Vallarelli – tratto con inizio dalla seconda rotatoria stradale (inclusa) e termine alla terza rotatoria stradale (esclusa);
- via -OMISSIS-- tratto con inizio dalla terza rotatoria stradale (inclusa) e termine all'intersezione con via Deledda e via Nazzari, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ugualmente lesivi degli interessi dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 9 febbraio 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il presente gravame, gli odierni ricorrenti hanno inteso impugnare la delibera giuntale in epigrafe indicata, con cui la civica amministrazione aveva disposto di mutare l’intitolazione del tratto stradale che aveva inizio dalla rotonda di Viale Lincoln e terminava all’incrocio con via Grazia Deledda. In particolare, all’originaria decisione di intitolare l’intero tratto stradale a -OMISSIS-, illustre cittadina del Comune di Caserta, la Giunta comunale, con la delibera in questione, aveva, per contro, deciso di disporre il suo frazionamento in quattro tratti, di cui i primi tre rispettivamente intitolati a Renato Coppola, a Bartolomeo Sciascia, a Don Mario Vallarelli, anch’essi cittadini che avevano dato lustro al Comune, restando così intitolato a -OMISSIS- soltanto l’ultimo tratto, peraltro di più ridotte dimensione.

Avverso l’impugnata delibera gli odierni ricorrenti hanno proposto tre ordini di censure così titolate:

I. Difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione della legge n. 1188/1927, del R.G. n.1158/1923, convertito in legge n.473/1925, e del DPR n.323/1989;

II. Violazione e falsa applicazione della legge 1188/1927;
R.D. n.1158/1923, convertito in legge n .473/1925, DPR n.323/1989;

III. Contraddittorietà ed illogicità manifesta-sviamento di potere-irragionevolezza.

Nella contumacia del Comune, ritualmente intimato, la causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2023, calendarizzata in attuazione delle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici della giustizia amministrativa, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell’8 febbraio 2022, in attuazione del D.L. 80 del 2021, convertito dalla L. n. 113 del 2021, all’esito della quale, sentito il difensore della parte ricorrente, è stata ritenuta in decisione.

2.- Il ricorso è infondato.

2.1.- I ricorrenti, a sostegno della proposta domanda annullatoria, hanno innanzitutto invocano l’asserita violazione dell'art. 1 della L. 23.6.1927, n. 1188 e dell’art. 1 del R.D.L. 10.5.1923, n. 1158.

Le dette norme, rispettivamente, così statuiscono:

Art.

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