TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-02-01, n. 202400395
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Pubblicato il 01/02/2024
N. 00395/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2024, proposto da G S, rappresentato e difeso dagli avvocati G I ed E B, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di San Piero Patti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione
- della determinazione del Comune di San Piero Patti - Area 3 Tecnica n. 153 del 10 novembre 2023, avente ad oggetto “Assegnazione dei lotti dell’area artigianale. Approvazione avviso pubblico e concessione rinnovo provvisorio relativa ai lotti A e C dell’area ex-IPM”;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di San Piero Patti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024, il Presidente A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Il Collegio ritiene di definire la causa con sentenza in forma semplificata, come preannunciato in camera di consiglio alle parti, che non si sono opposte.
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente con riferimento all’eventuale accoglimento della tesi della qualificazione in termini locativi del rapporto intercorrente con il ricorrente.
L’eccezione è infondata in quanto la causa ha ad oggetto la decisione di non rinnovare la convenzione scaduta e di assegnare, mediante procedura di evidenza pubblica, il lotto dell’area artigianale occupato dal ricorrente.
Trattasi di una determinazione espressione di un potere autoritativo, a fronte del quale si configurano interessi legittimi azionabili innanzi a questo giudice.