TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202202312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202202312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202312
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2022

N. 02312/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04487/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4487 del 2021, proposto da
Petrolifera Adriatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S F, M T, J G G, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 13146/RU del 19 febbraio 2021 adottato da ADM – DT IV – Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo – Ufficio delle Dogane di Roma 1, limitatamente alla parte in cui ha disposto la sospensione della licenza di esercizio per la gestione dell'impianto sito in Roma, via di Torre Spaccata n. 163;

- per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse della nota prot. n. 35215/RU del 21 dicembre 2020 di ADM – DT IV – Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo – Ufficio di Linea;

- di ogni altro atto anteriore e/o consequenziale, comunque connesso e finalizzato ai provvedimenti impugnati, qualora esistenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento con il quale, tra le altre cose, l’Agenzia delle Dogane ha disposto la sospensione della licenza di esercizio per la gestione dell’impianto sito in Roma alla via di Torre Spaccata n. 163.

2. La società istante premetteva di essere proprietaria dell’area e delle annesse attrezzature dell’impianto e, altresì, titolare dell’autorizzazione petrolifera per l’esercizio dell’attività di rivendita di carburanti.

3. La ricorrente riferiva di avere affidato nell’anno 2016, in virtù di contratto di comodato, il predetto impianto in gestione ad altra società. Gli accordi commerciali intercorsi tra le parti prevedevano che il gestore era obbligato ad acquistare in esclusiva dalla ricorrente, ovvero da ditta dalla stessa designata, sia il carburante che i lubrificanti.

4. Tuttavia, il gestore violava l’obbligo di esclusiva suddetto acquistando carburante da terzi fornitori. A fronte di tale inadempimento contrattuale, la ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e chiedeva la restituzione dell’impianto;
a tale intimazione il gestore non dava seguito costringendo la ricorrente ad adire le vie giudiziarie.

5. Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ripercorre, pertanto, le vicende giudiziarie affrontate per rientrare nel possesso dell’impianto precisando che, in data 18.05.2018, il Tribunale civile di Roma disponeva con ordinanza il sequestro giudiziario dell’impianto ex art. 670 c.p.c., nominando la società ricorrente quale custode, ma che soltanto successivamente, in data 24.04.2019, la stessa riusciva ad ottenere la materiale restituzione dell’impianto.

6. Rientrata in possesso dell’impianto di distribuzione, la ricorrente eseguiva tutte le attività manutentive richieste dallo stato dell’impianto ed i lavori necessari al conseguimento del suo collaudo quindicennale;
ciò al fine di potere riaprire l’impianto alle vendite tramite gestione diretta. A tal fine, quindi, ultimati i lavori, con nota 13.07.2020 chiedeva al competente Ufficio delle Dogane e dei Monopoli il rilascio della licenza di esercizio e vidimazione registro di carico e scarico fornendo la documentazione necessaria.

7. A fronte della predetta richiesta l’Ufficio competente, con la nota prot. n. 13146/RU del 19.02.2021, oggi impugnata, rilasciava alla ricorrente la licenza di esercizio per la gestione dell’impianto. Tuttavia, nel rilasciare la licenza, contestualmente la sospendeva sul presupposto che l’impianto, in virtù della sopra citata ordinanza 18.05.2018 del Tribunale di Roma, era sottoposto a sequestro ex art. 670 c.p.c. con affidamento in custodia temporanea alla società che avrebbe dovuto limitarsi, secondo la prospettazione dell’Amministrazione, alla mera manutenzione dello stesso e non anche alla sua gestione.

8. Avverso il suddetto provvedimento di sospensione della licenza, la ricorrente ha proposto il presente ricorso articolando le seguenti censure:

I – Violazione e falsa applicazione degli art. 2 e ss. Della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D. L.vo n. 504/1995 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 670 c.p.c. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere, falso presupposto;
eccesso di potere per

violazione del principio di ragionevolezza;
violazione del principio di proporzionalità;
errore e travisamento dei fatti;
ingiustizia manifesta;
eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost.

II – Violazione e falsa applicazione degli art. 2 e ss. Della legge n. 241/1990.

9. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

10. All’udienza del 9 febbraio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.

11. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto per le ragioni che si illustrano nel prosieguo.

12. Il provvedimento in questa sede impugnato è illegittimo in ragione dell’erroneità dei presupposti in fatto e in diritto che hanno indotto l’Amministrazione resistente a sospendere la licenza per l’impianto di distribuzione carburanti di proprietà della ricorrente.

13. Dall’esame degli atti di causa, si evince chiaramente che il Tribunale di Roma nel provvedimento di sequestro dell’impianto non ha disposto la mera custodia dello stesso bensì la sua conservazione che, trattandosi di una attività commerciale, deve intendersi in senso dinamico anche quale gestione dell’impianto medesimo al fine di scongiurare la perdita di valore del cespite nelle more della definizione del contenzioso pendente.

14. La suddetta interpretazione del provvedimento di sequestro è, d’altro canto, suffragata dal contenuto del decreto del 20 settembre 2019 con il quale il giudice che ha emesso il provvedimento ha statuito di non dover provvedere sull’istanza formulata dalla ricorrente concernente “ le modalità di attuazione del sequestro e dei criteri di amministrazione ” nella quale l’odierna ricorrente chiedeva una serie di autorizzazioni e indicazioni per la gestione dell’impianto, ritenendo che: “ ciò che chiede la ricorrente esula dall’ambito applicativo dell’articolo 669 duodecies c.p.c. e rientra nelle facoltà del custode ”.

15. Il Collegio, pertanto, ritiene che alla luce di quanto statuito dal giudice competente per l’attuazione del sequestro, la gestione dell’impianto di distribuzione rientra nelle facoltà del custode nominato, ossia della società ricorrente proprietaria del bene.

16. Alla luce della suddetta interpretazione del provvedimento di sequestro, la sospensione della licenza disposta dall’Agenzia resistente appare illegittima in quanto impedisce alla ricorrente di svolgere l’attività di gestione dell’impianto cui è stata autorizzata dal competente Tribunale nelle more della definizione del giudizio di merito pendente, così arbitrariamente frustrando la tutela civilistica riconosciuta dalla competente autorità giudiziaria.

17. Il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato debba essere annullato nella parte in cui dispone la sospensione della licenza per l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Roma, Via di Torre Spaccata, n. 163 - IT00RMY003506R rilasciata in capo alla ricorrente.

18. Quanto all’istanza risarcitoria formulata nel ricorso introduttivo, e in relazione alla quale la ricorrente si era riservata di quantificare nel corso del giudizio il pregiudizio subito, si rileva che la stessa non può che essere rigettata in ragione della sua estrema genericità tenuto, altresì, conto del fatto che l’accoglimento dell’istanza cautelare ha consentito la ripresa delle attività di gestione dell’impianto.

19. Il Collegio ritiene che, alla luce della peculiarità della controversia, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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