TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2009-10-30, n. 200910579
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N. 10579/2009 REG.SEN.
N. 05411/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5411 del 2004, proposto dalla:
società Cavour a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C A, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via della Maratona n. 56;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A C, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocaura comunale, in Roma, via Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 958 del 12.5.2004, notificata il 13.5.2004, con la quale è stata intimata la cessazione immediata dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 5, lett. A, della L. n. 287/1991 per il mancato possesso dell’autorizzazione amministrativa e per la mancata iscrizione al R.E.C.;
e per il risarcimento
dei danni conseguenti subiti dai ricorrenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2009 il Cons. M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 19.5.2004 e depositato in data 25.4.2004 i ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 958 del 12.5.2004, notificata il 13.5.2004, con la quale è stata intimata la cessazione immediata dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 5, lett. A, della L. n. 287/1991 per il mancato possesso dell’autorizzazione amministrativa e per la mancata iscrizione al R.E.C., deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1- Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
La ricorrente sig. F sarebbe in possesso della necessaria autorizzazione amministrativa per voltura da parte dell’originaria titolare dante causa società Day Lunch s.r.l. e sarebbe inoltre iscritta al R.E.C. come da documentazione in atti.
2- Illegittimità in via derivata per i medesimi motivi di censura di cui al precedente ricorso rg. n. 10418/2003 pendente dinanzi a questo Tribunale interamente riprodotti.
Con decreto presidenziale n. 2908/2004 del 25.5.2004 è stata accolta la istanza di sospensione del provvedimento impugnato, con contestuale ordine di deposito della documentazione inerente la vicenda.
Con l’ordinanza n. 3362/2004 del 21.6.2004 è stata accolta la istanza di sospensione del provvedimento impugnato, in considerazione del danno grave ed irreparabile.
Il Comune di Roma ha depositato documentazione in data 30.6.2004.
Con memoria del 18.11.2008 il Comune di Roma ha dedotto la infondatezza nel merito del ricorso, in quanto, da un lato, in conseguenza alla revoca dell’autorizzazione amministrativa della società Day Lunch s.r.l. di cui alla d.d. n. 642/2003, la ricorrente sig.ra F, n.q. di legale rapp.te della società Cavour s.rl., avente causa dalla detta società, non risulta in possesso di regolare autorizzazione amministrativa e, dall’altro, non può fondatamente ritenersi formato il silenzio sulla istanza di voltura del 5.11.2002 poiché proveniente da soggetto non legittimato alla sua presentazione.
La società ricorrente ha deposito memoria conclusiva in data 20 giugno 2009 con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando come l’attività di cui trattasi sarebbe stata sospesa nel solo periodo 28.1.2002 – 5.11.2002 e come, nel caso di specie, si sia solamente verificato un errore materiale da parte dei ricorrenti ( presentazione dell’istanza di voltura e trasferimento di sede da parte della moglie in data 5.11.2002) che tuttavia vi avrebbero prontamente ovviato ( presentazioni delle medesime istanze da parte del marito nel 2003)
Inoltre l’accertamento della sospensione dell’attività da oltre un anno effettuata in data 26.6.2002 sarebbe frutto di un mancato approfondimento della questione da parte degli uffici comunali relativamente alle indagini in concreto poste in essere.
Alla pubblica udienza del 3.7.2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa in atti.
DIRITTO
Il provvedimento impugnato di cessazione immediata dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stato adottato dal Comune sulla base di una duplice argomentazione;da un lato, per la mancanza dell’autorizzazione amministrativa ( per la intervenuta revoca dell’autorizzazione amministrativa alla sua dante causa ai sensi dell’art. 4 della L. n. 287/1991 per la riscontrata sospensione dell’attività per un periodo superiore all’anno) e, dall’altro per la mancata iscrizione al REC del titolare.
Quanto al primo motivo è sufficiente richiamare quanto dedotto sul punto nella sentenza emessa a conclusione del giudizio sul ricorso rg. n. 10418/2003 contestualmente alla medesima udienza.
“Deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti alla impugnazione del provvedimento di revoca del 19.3.2003 di cui formalmente è stata destinataria esclusivamente la società dante causa, per gli evidenti riflessi che è stata in grado di riverberare in via derivata sulla situazione dei ricorrenti.
Ed al riguardo si deve osservare che l’accertamento dei vv.uu. del 26.6.2002, effettuato a seguito a seguito di espressa richiesta del 13.6.2002 del Comune in ordine alla eventuale sospensione dell’attività, ha dato atto che “ l’attività è cessata da più di un anno ed è ora chiusa”.
L’azienda di cui trattasi, alla luce della documentazione in atti, era stata ceduta con contratto di alienazione a fare data dal 28.1.2002.
Pertanto, certamente, dalla detta data l’esercizio sito in via Torino n. 140 non era più attivo, in attesa della riattivazione da parte del nuovo titolare dell’autorizzazione.
In data 5.11.2002 la sig.ra F ( sebbene soggetto non formalmente legittimato a ciò) ha presentato al Comune istanza sia ai fini della voltura dell’autorizzazione amministrativa che ai fini del trasferimento della sede in via Cavour nn. 103/107 e, da quella data, l’esercizio di somministrazione è stato effettivamente attivato nella nuova sede, come sembra emergere dalla documentazione in atti.
Né assume rilievo la circostanza più volte ricordata della mancata legittimazione della ricorrente sig.ra F alla presentazione delle istanze del 5.11.2002, atteso che, ai fini che interessano della verifica della effettiva sospensione per oltre un anno dell’attività, il richiamato dato formale non incide.
Da un punto di vista prettamente sostanziale, pertanto, deve ritenersi assodato che alla indicata data del 5.11.2002 il titolo autorizzatorio di cui trattasi è stato attivato nella nuova sede.
La circostanza che, pertanto, alla data del 26.6.2002, l’esercizio in via Torino n. 140 fosse chiuso non assume rilevanza ai fini della revoca dell’autorizzazione.
Ai fini della revoca, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 287/1991, è, infatti, necessario che l’inattività perduri per un anno;e il tempo certo dell’inattività a decorrere dalla cessione dell’attività all’accertamento della p.m. non ne integra gli estremi.
E’ necessaria, pertanto, una attività strumentale di verifica puntuale e documentata del detto presupposto ai fini della legittimità della revoca.
E non sembra che la motivazione addotta in sede di verbale dei VV.UU. del 26.6.2002 integri gli estremi di cui sopra, risolvendosi, nella sostanza, in una affermazione apodittica al riguardo.
Manca, infatti, il minimo riferimento alle indagini compiute, alle notizie raccolte ed a quant’altro poteva e doveva essere compiuto ai fini della verifica che interessa.”.
Quanto al secondo motivo, invece, valgono le considerazioni di seguito.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui trattasi e della valida voltura della relativa autorizzazione amministrativa è necessaria l’iscrizione al REC del legale rappresentante della società o di un suo delegato.
Ed infatti, al riguardo l’art. 2 della L. n. 287/1991, rubricato “ Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.”, dispone testualmente che “ 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.”.
Il successivo art. 7, rubricato “ Subingresso.”, a sua volta, dispone testualmente che “ 1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2. “.
L' iscrizione al registro esercenti il commercio ( Rec ), benché abolito per le categorie di esercenti attività di vendita dalle disposizioni di cui all'art. 26 d.lg. 31 marzo 1998 n. 114, è stato espressamente mantenuto, dalle stesse disposizioni legislative, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;pertanto, l'interessato deve, non solo presentare apposita domanda, ma anche ottenere l' iscrizione , poiché non vi è automatismo tra presentazione della domanda e iscrizione al Rec in quanto la vincolatività dell'azione amministrativa presuppone l'esercizio del potere di verifica dell'esistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge ( T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 08 novembre 2004 , n. 5722).
Ai fini dell'esercizio della relativa attività di somministrazione non può considerarsi sufficiente il conseguimento, in esito ai prescritti esami, dell'idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione, in quanto l' iscrizione al Rec è subordinata alla verifica non dei soli requisiti professionali, ma anche dei requisiti morali soggettivi richiesti dalla normativa vigente, la cui previsione si giustifica trattandosi di attività che esige particolari garanzie anche per gli utenti del pubblico esercizio ( T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 08 novembre 2004 , n. 5722).
Ai sensi della legge n. 426 del 1971, sulla disciplina del commercio, e dell'art. 47 del relativo regolamento di esecuzione (d.m. 14 gennaio 1972 e successive modificazioni, oggi abrogato), colui che subentra nella titolarità di un esercizio di vendita e che voglia ottenere l'intestazione dell'autorizzazione commerciale a proprio nome, deve risultare iscritto nel registro degli esercenti entro il termine decadenziale di un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, scaduto il quale l'amministrazione comunale legittimamente pronuncia la decadenza dal diritto al subingresso nell'esercizio pubblico, nonostante l'eventuale iscrizione tardiva nel registro stesso ( Consiglio Stato , sez. V, 08 febbraio 1995 , n. 215).
Nella L. n. 287/1991 manca, invece, una disciplina specifica analoga.
Deve, pertanto, ritenersi necessario che, all’atto di inizio dell’attività il soggetto di cui all’art. 2 della L. n. 287/1991 sia già formalmente iscritto al REC.
Dal verbale del 4.6.2003 risulta che la ricorrente sg.ra F, legale rappresentante della società in quel momento, non era in possesso dell’iscrizione al REC ;e il sig. Paganelli, delegato di cui all’art. 2 della L. n. 287/1991, risulta iscritto al registro esercenti il commercio dall’11.9.2003 al n. 279845 della sezione ordinaria per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come da certificazione prodotta in atti.
Ne consegue che, alla data del 5.11.2002, quando a seguito di formale comunicazione al Comune, la società ricorrente ha iniziato a svolgere la propria attività nella sede di via Cavour non vi era alcun soggetto titolare o delegato iscritto al registro;altrettanto è a dirsi alla data del 27.5.2003 in cui la comunicazione della voltura e del trasferimento di sede è stata fatta dal soggetto formalmente legittimato.
Con la conseguenza che, correttamente, l’amministrazione, pertanto, ha ordinato, sotto il detto profilo, la cessazione immediata dell’attività di cui trattasi.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, siccome infondato nel merito.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.