TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-06-20, n. 202403857
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2024
N. 03857/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da P Lgistic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L C e C D N e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casaluce, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. n. 12/E/2021 del 1.3.2021 con la quale il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Casaluce ha accertato l'inottemperanza della ricorrente all'ordinanza di demolizione n. 31 del 27.5.2020;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/3/2022:
per l'annullamento,
a) dell'ordinanza n. 3 del 28.2.2022, notificata il 3.3.2022, con la quale il Responsabile dell'Area III Tecnica Urbanistica del Comune di Casaluce ha irrogato alla ricorrente la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 31/2020;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale e quindi anche: c) della determinazione dirigenziale n. 104 dell'8.3.2021 di contenuto ignoto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società P Lgistic s.r.l. ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la nota (prot. n. 12/E/2021) del 1° marzo 2021 con la quale il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Casaluce ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 31 del 27 maggio 2020.
La società ricorrente riferisce che lo stesso Comune e con ordinanza n. 31 del 27 maggio 2020 (non impugnata nel presente ricorso) aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive ivi realizzate e consistenti ad un muro di recinzione, un edificio adibito ad uffici, due tettoie in ferro ed un capannone.
A seguito di detta ordinanza la ricorrente, e precisamente il 30 settembre 2020, ha presentato la SCIA (prot. n. 11379) al fine di ottemperare alla citata ingiunzione attraverso interventi di rispristino, calendarizzati nell’arco di 9 (nove) mesi, ritenendo che fosse necessario procedere gradatamente delle opere realizzate.
Successivamente ad un sopralluogo, la Polizia Municipale del Comune di Casaluce ha redatto il verbale (prot. n. 12/E/2021) del 1° marzo 2021 con il quale, malgrado la presentazione della Scia sopra citata, aveva accertato l’inottemperanza alla citata ordinanza di demolizione.
Nell’impugnare detto verbale si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli art. 31, 33, 34 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l. n. 241/90, oltre l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la carenza dei presupposti essenziali; a parere della società ricorrente il Comune di Casaluce avrebbe accertato l’inottemperanza della società ricorrente all’ordinanza di demolizione n. 31/2020 sull’errato presupposto che la SCIA prot. n. 11379 del 30 settembre 2020 era stata presentata tardivamente rispetto ai “ termini dell’ordinanza n. 31 del 27.5.2020 ”, così come “ verbalmente riferito dal Responsabile dell’Area Tecnica .. ”;
2. la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 107, 108, 109 e 110 del Tuel e degli art. 3, 7, 21 octies e novies della L. n. 241 del 1990, oltre l’eccesso di potere per difetto di istruttoria la violazione del giusto procedimento; detto verbale sarebbe illegittimo anche