TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202300351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202300351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300351
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2023

N. 00351/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00637/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 637 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gas Plus Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati B A P e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ufficio Legale Regione Basilicata in Potenza, via Verrastro 4;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

nei confronti

Società Petrolifera Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto e Alessandra Podio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 31869 del 18 ottobre 2022 della Regione Basilicata, Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia, Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, avente ad oggetto: “Area pozzo Masseria Petrulla 1 – Comune di Policoro (prat. n. 147). Rapporto di caratterizzazione – Riassunzione del Procedimento ex D.M. n. 471/99” (doc. 1);

- nonché, se e per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore atto presupposto connesso e/o consequenziale, con particolare ma non esclusivo riferimento:

- alla nota prot. n. 3061 del 10 ottobre 2005 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (conosciuta solo nei suoi estremi per essere richiamata nel provvedimento di cui sopra), con la quale è stata chiesta una sospensione della Conferenza di Servizi originariamente indetta per l'approvazione del rapporto di caratterizzazione relativo all'area pozzo “Masseria Petrulla 1”;

- alla nota prot. n. 10121 dell'11 aprile 2022 della Regione Basilicata, Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia, Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, avente ad oggetto: “Area pozzo Masseria Petrulla 1 – Comune di Policoro (prat. n. 147). Rapporto di caratterizzazione – Ricognizione degli atti del procedimento” (doc. 2);

- alla nota prot. n. 10122 dell'11 aprile 2022 della Regione Basilicata, Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia, Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, avente ad oggetto: “Area pozzo Masseria Petrulla 1 – Comune di Policoro (prat. n. 147). Conclusione del procedimento di caratterizzazione – Adempimenti art. 62, comma 9 LR n. 35/2018 e s.m.i.” (doc. 3);

- alla nota prot. n. 5700 del 15 aprile 2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, avente ad oggetto: “Area Pozzo Masseria Petrulla 1 – Ricognizione atti del procedimento” (doc. 4);

- alla nota prot. n. 15009 del 24 maggio 2022 della Regione Basilicata, Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia, Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, avente ad oggetto: “Area pozzo Masseria Petrulla 1 – Comune di Policoro (prat. n. 147). Rapporto di caratterizzazione. Diego chiusura del procedimento” (doc. 5);

- alla nota prot. n. 12436 del 29 agosto 2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, avente ad oggetto: “Area Pozzo Masseria Petrulla 1 – Esiti dei campionamenti di giugno 2022” (doc. 6)

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. 0006019.U del 24 febbraio 2023 della Regione Basilicata – Direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, avente ad oggetto: “Area pozzo Masseria Petrulla 1 – Comune di Policoro (prat. 147) - Rapporto di caratterizzazione – Rif. Nota prot. 31869/23BG del 18.10.2022 – Sollecito ad adempiere” (doc. 19);

- del provvedimento prot. n. 0006785.U del 3 marzo 2023 della Regione Basilicata – Direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, avente ad oggetto: “Area pozzo Masseria Petrulla 1 – Comune di Policoro (prat. 147) - Rapporto di caratterizzazione – diffida ad adempiere” (doc. 20);

- nonché degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Basilicata e di Società Petrolifera Italiana S.p.A. e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 28/12/2022 ed integrato da motivi aggiunti in data 10/3/2023, la società deducente – attiva nel settore dell’esplorazione, produzione, distribuzione e vendita del gas – ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la nota, prot. n. 31869 del 18/10/2022, con cui la Regione Basilicata, a conclusione della dedicata conferenza di servizi decisoria, le ha imposto obblighi ai fini del prosieguo del procedimento di approvazione del Rapporto di caratterizzazione predisposto dalla società con riferimento all’area “Pozzo Masseria Petrulla 1” (nel Comune di Policoro), di cui è titolare a decorrere dal 18/5/2004 (per subentro a Società Petrolifera Italiana s.p.a.), nonché le successive note regionali, n. 0006019 del 24/2/2023 e n. 0006785.U del 3/3/2023, rispettivamente di sollecito e di diffida ad adempiere agli obblighi prescritti.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- in data 20/11/2003, Società Petrolifera Italiana s.p.a., originaria titolare della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “Policoro”, di cui “Pozzo Masseria Petrulla 1” fa parte, ha presentato il Piano di caratterizzazione dell’area (il pozzo è chiuso minerariamente a decorrere dal maggio 2003);

- il Piano è stato approvato con delibera della Giunta Comunale di Policoro n. 137 dell’8/4/2004 (secondo il regime delle attribuzioni amministrative all’epoca vigente);

- Gas Plus Italiana s.r.l., medio tempore subentrata nella titolarità della ridetta concessione, ha attuato detto Piano di caratterizzazione, presentando al Comune di Policoro, per l’approvazione, il documento recante gli esiti dei campionamenti e delle analisi effettuate sui terreni e sulle acque (da cui emerge che “ il sito in oggetto non risulta inquinato e non necessita di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza ”);

- il procedimento, tuttavia, è rimasto quiescente sino a quando, in data 9/7/2021, Gas Plus Italiana s.r.l. ha chiesto di rimuovere il sito per cui è causa dall’elenco regionale dei siti potenzialmente contaminati;

- la Regione, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, dopo aver negato la chiusura del procedimento ambientale (in data 24/5/2022), con il provvedimento impugnato con il ricorso in esame, ha prescritto alla ricorrente di:

i) “ aggiornare i risultati di caratterizzazione ambientale, per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, avendo come obiettivo finale la delimitazione dell’area entro la quale si registrano i superamenti delle CLA per i parametri Cromo VI e Cloroformio ”;

ii) eseguire un piano di indagine ex art. 242, co. 13-ter, del D.lgs. n. 152/2006 per integrare la valutazione dello stato di contaminazione delle acque sotterranee da manganese;

iii) trasmettere la documentazione conclusiva delle precedenti attività, con espressa valutazione di ARPAB ex art. 242, co. 13-ter, del D.lgs. n. 152/2006, per consentire l’approvazione dei risultati della caratterizzazione;

iv) predisporre e trasmettere, entro 6 mesi dall’approvazione degli esiti della caratterizzazione, un progetto operativo di bonifica/ripristino dello stato dei luoghi;

- con la successiva nota prot. n. 0006019 del 24/2/2023 (gravata con i motivi aggiunti), predisposta in riscontro ad un’istanza di riesame formulata da Gas Plus Italiana s.r.l., la Regione ha sollecitato la ricorrente ad adempiere agli obblighi di caratterizzazione ambientale già prescritti con il provvedimento del 18/10/2022, evidenziando altresì che la società deve considerarsi il “ soggetto responsabile ” del ripristino ambientale dell’area pozzo “Masseria Petrulla”, in ragione delle varie operazioni societarie che l’hanno portata a subentrare nel titolo concessorio in questione, nonché del fatto che, sin dal 2004, la stessa ha comunicato di aver sostituito il precedente gestore nelle attività connesse al procedimento ambientale sub iudice ;

- con ulteriore provvedimento n. 0006785 del 3/3/2023, anch’esso investito dai motivi aggiunti, la Regione ha respinto la richiesta formulata dalla società ricorrente di limitarsi ad eseguire un piano di monitoraggio annuale delle acque sotterranee presenti, riservandosi di valutare la proposta all’esito della trasmissione del rapporto conclusivo di caratterizzazione.

1.2. L’impugnazione delle richiamate prescrizioni è affidata alle seguenti censure.

1.2.1. Con il primo motivo di ricorso, è dedotta l’erroneità del paradigma normativo assunto a fondamento degli obblighi impartiti alla società ai fini della conclusione del procedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione del sito, atteso che la Regione avrebbe fatto applicazione della previgente disciplina di cui al D.lgs. n. 22/1997 e al D.M. n. 471/1999 (sul presupposto che il procedimento de quo è stato avviato nel 2003 e che la società non ha richiesto di avvalersi della nuova disciplina entro il termine di cui all’art. 265, co. 4, del D.lgs. n. 152/2006), invece che di quella riveniente dal nuovo Codice dell’ambiente, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 13, co. 3 del D.L. n. 91/2014, secondo cui “ I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”.

Tale erronea impostazione avrebbe rilevanza sostanziale, tenuto conto del diverso approccio dei due plessi normativi;
il D.M. n. 471/1999 stabiliva che un sito era inquinato quando anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo o acque sotterranee e superficiali superava i valori di Concentrazione Limite Accettabili e prevedeva l’obbligo di bonifica e ripristino ambientale in caso di superamento o di pericolo di superamento di uno solo di detti valori, laddove, ai sensi dell’art. 240 del D.lgs. n. 152/2006, sono contaminati (e bisognosi di bonifica) i siti in cui sono superate le Concentrazioni Soglia di Rischio, non tabulate in astratto ma determinate, caso per caso, applicando l’analisi di rischio “sito specifica”.

1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta l’illegittimità delle prescrizioni per violazione del principio “chi inquina paga”, siccome dirette ad imporre alla ricorrente obblighi di bonifica a prescindere dal previo accertamento della responsabilità della contaminazione. Sotto tale versante, inoltre, l’atto sarebbe viziato da incompetenza relativa, spettando alla Provincia ogni attribuzione in punto di accertamento della responsabilità dell’inquinamento.

1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, è contestato – sotto il profilo procedimentale – che l’ARPAB, dopo aver espresso parere positivo all’approvazione del piano di caratterizzazione nella conferenza di servizi del 19/3/2004, del tutto contraddittoriamente, con nota del 15/4/2022, ha chiesto la ripetizione dei monitoraggi ambientali per la ricerca nelle acque sotterrane dei parametri manganese e cloroformio, senza che la Regione abbia mai riconvocato la conferenza di servizi per disporre una modifica sostanziale dell’originario piano di caratterizzazione e senza che la Delibera della Giunta Comunale di Policoro, n. 137/2004, di approvazione del piano di caratterizzazione, sia mai stata mai revocata.

1.2.4. I motivi aggiunti sono affidati, sostanzialmente, alle medesime censure ricorsuali.

2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, la Regione Basilicata e Società Petrolifera Italiana s.p.a..

3. All’udienza pubblica del 10/5/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In adesione alla richiesta del procuratore di parte ricorrente, va disposto lo stralcio della memoria depositata dalla difesa regionale in data 21/4/2023, siccome tardiva alla luce dei termini perentori di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm..

5. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nei sensi appresso specificati.

5.1. Coglie nel segno il primo motivo di ricorso, considerato che il procedimento per cui è causa, siccome non ancora definito al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 (regolanti le procedure operative ed amministrative per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale), avrebbe dovuto sottostare a detto ius superveniens , in conformità all’inequivoco disposto dell’art. 13, co. 3 del D.L. n. 91/2014 (“ I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”), come anche dell’art. 62, co. 6, della L.R. n. 35/2018 in materia di tutela ambientale (“ Le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione ai procedimenti autorizzativi in corso, che devono essere integrati in ottemperanza alle prescrizioni ivi previste ”), nonché in coerenza con il generale principio del tempus regit actum .

Tale differente inquadramento normativo si riflette inevitabilmente sull’ an (oltreché sul quid ) degli obblighi imposti alla società ricorrente, tenuto conto delle significative innovazioni introdotte, nel nuovo regime, in punto di individuazione dei presupposti di accertamento della contaminazione di un sito, da cui scaturisce la necessità della bonifica. Al riguardo, è sufficiente evidenziare come, ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, la predisposizione del progetto di bonifica consegue all’eventualità in cui gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino, in concreto, che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (C.S.R.);
laddove, in specie, detta prescrizione è stata imposta sul mero presupposto del superamento dei valori di Concentrazione Limite Accettabili (C.L.A.) per i parametri Cromo VI e Cloroformio, in assenza di qualsivoglia analisi di rischio “sito specifica” nei sensi richiesti dall’art. 240 del medesimo decreto.

A quanto sopra consegue l’illegittimità anche delle prescrizioni richiedenti la predisposizione del piano di indagine ex art. 242, co. 13-ter, del D.lgs. n. 152/2006, stante l’irrimediabile contraddittorietà tra detta richiesta e la presupposta scelta (rivelatasi, comunque, erronea) dell’Amministrazione di individuare, quali regole di governo del procedimento di caratterizzazione, quelle di cui alla disciplina previgente.

5.2. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto l’imposizione del progetto di bonifica non può prescindere dal previo accertamento della responsabilità nella causazione della contaminazione da parte del soggetto a ciò tenuto, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 242 cit. e dal successivo art. 245 cit., nonché in coerenza con il principio del “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del T.F.U.E. (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 7/3/2022, n. 1630, secondo cui “ ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152/2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile «in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato ”).

In specie, tuttavia, difetta agli atti di causa qualsivoglia elemento istruttorio comprovante l’attribuzione della responsabilità della contaminazione di che trattasi in capo alla ricorrente (che, per parte sua, declina tale qualitas , pur essendosi fatta parte diligente nel promuovere l’attuazione della procedura di caratterizzazione).

D’altronde, l’assunto in contestazione è, comunque, viziato da incompetenza relativa, considerato che ogni attribuzione in merito a tale profilo è riservata alla Provincia di Matera, secondo quanto disposto dall’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006. Sul punto, vi è inoltre evidenza documentale della circostanza che, con nota in data 15/3/2023 (successivamente, dunque, al provvedimento sub iudice ), la Regione ha trasmesso alla competente Provincia di Matera gli atti relativi al sito in questione al dichiarato fine di avviare il procedimento volto all’individuazione del responsabile dell’inquinamento.

5.3. Egualmente viziata è la nota prot. n. 0006019 del 24/2/2023, siccome reiterativa delle prescrizioni dianzi sfavorevolmente scrutinate, nonché, in via autonoma, nella parte in cui reca l’affermazione – non supportata da alcun rituale e compiuto accertamento - che la società ricorrente deve considerarsi il “ soggetto responsabile ” del ripristino ambientale dell’area pozzo “Masseria Petrulla”.

5.4. Analogamente deve dirsi del provvedimento n. 0006785 del 3/3/2023, siccome presupponente le precedenti determinazioni.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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