TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-03-03, n. 200900084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-03-03, n. 200900084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900084
Data del deposito : 3 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00072/2008 REG.RIC.

N. 00084/2009 REG.SEN.

N. 00072/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 72 del 2008, proposto da:
B C I, rappresentata e difesa dall’avv. G T, presso il medesimo elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via del Cardeto n. 16;

contro

il COMUNE di M, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A M, presso il medesimo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n. 124;

nei confronti di

- M A, rappresentata e difesa dall’avv. M M, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Matteotti n. 54, presso l’avv. G C;

- P P, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

di tutti gli atti riguardanti il procedimento di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 6 collaboratori amministrativi – categoria B3 del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie locali con prestazione lavorativa a tempo parziale (12 ore settimanali) – con riserva di tutti i posti ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 1, comma 560, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, indetto con avviso del 7.11.2007, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare della determinazione del Capo di Settore n. 1512 del 27.12.2007 di approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e della graduatoria finale di merito.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montemarciano e di Maiolini Annarita;

Vista la propria ordinanza 21 febbraio 2008, n. 93;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2008, il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di Montemarciano con avviso in data 7.11.2007 ha indetto una selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 6 collaboratori amministrativi – categoria B3 del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie locali con prestazione lavorativa a tempo parziale (12 ore settimanali) – con riserva di tutti i posti ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 1, comma 560, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

La sig.ra B C I, già titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il Comune di Montemarciano per la durata di almeno un anno alla data del 29.9.2006, presentava domanda di partecipazione alla selezione e sosteneva in data 30.11.2007 la prova scritta, non risultando tuttavia ammessa a quella orale per aver conseguito un punteggio di 13/30, anziché quello minimo di 21/30 previsto dal bando.

Con atto notificato il 4.2.2008, depositato il 6.2.2008, la sig.ra B C I ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Montemarciano e la controinteressata Maiolini Annarita, che hanno eccepito la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 21 febbraio 2008, n. 93 il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

DIRITTO

1.- Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti, poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo sono dedotti la violazione dell’avviso di selezione in data 7.11.2007 e dell’art. 1, comma 560, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, assumendo che, trattandosi di procedura concorsuale riservata ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, illegittimamente l’Amministrazione comunale ha ammesso alla sua partecipazione ben 28 candidati privi di tale requisito, 3 dei quali sono poi rientrati nel novero dei vincitori.

La censura non merita accoglimento, muovendo da una non corretta lettura dell’avviso di selezione, e della normativa primaria di riferimento. L’art. 1, comma 560, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 dispone infatti che “Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006”;
ed in ottemperanza a tale norma il Comune di Montemarciano ha indetto una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 6 collaboratori amministrativi, con riserva di tutti i posti ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 1, comma 560, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Senonché, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la riserva opera non nel senso di escludere la partecipazione di candidati privi del requisito della titolarità di precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma nel senso che coloro che sono in possesso di tale requisito rientrano automaticamente nell’ambito dei vincitori (ovviamente limitatamente ai posti messi a concorso), quale che sia la loro collocazione in graduatoria. In altre parole, la selezione era aperta a tutti i candidati in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della licenza della scuola dell’obbligo, fermo restando che i titolari di precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa avevano la precedenza assoluta nell’attribuzione dei posti, previo superamento delle prove concorsuali, anche se in ipotesi non classificati nei primi 6 della graduatoria;
sicché legittimamente, non essendo presente nella graduatoria finale un numero di “riservatari” pari o superiore ai posti messi a concorso, i posti residui sono stati attribuiti a candidati privi del requisito.

Che questa sia l’interpretazione da attribuire alla “lex specialis” della procedura concorsuale lo si evince da chiari elementi di ordine testuale. Con l’avviso in data 7.11.2007, infatti, il Comune di Montemarciano ha indetto una “selezione pubblica”, per esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 6 collaboratori amministrativi, e quindi aperta a tutti i candidati in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego e della licenza della scuola dell’obbligo (diversamente, si sarebbe dovuto parlare di “selezione riservata”);
inoltre nello stesso avviso è stato stabilito che “i candidati che partecipano con diritto alla riserva dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione, specificando il possesso del relativo requisito”, precisazione che non avrebbe avuto senso se la partecipazione alla selezione fosse stata preclusa ai candidati privi del requisito della titolarità di precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Montemarciano. Né argomenti decisivi a sostegno della tesi esposta nel ricorso si rinvengono nel testo dell’art. 1, comma 560, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2.- Con il secondo motivo sono dedotti la violazione dell’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in relazione agli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, assumendo in sintesi che:

a) gli argomenti di prova scritta ed orale previsti dal bando non avevano alcuna attinenza logica con le mansioni per cui è stato indetto il concorso (ad esempio, addetto alla cucina, all’archivio, conduttore di scuolabus);

b) la Commissione ha sostituito alla previsione del bando, di redazione di un atto amministrativo, la formulazione di quattro quesiti a risposta sintetica, senza prestabilire parametri per limitare la propria discrezionalità;

c) la valutazione degli elaborati non è stata accompagnata da una motivazione, essendosi la Commissione limitata ad attribuire un punteggio, in mancanza di precisi criteri di valutazione prestabiliti;

d) infine, comparando gli elaborati dei candidati, sarebbe evidente la disparità di trattamento, risultando più favorevolmente valutate prove con risposte errate o frutto di plagio, rispetto a quella della ricorrente.

2.1.- Anche tale complessa ed articolata censura è da valutare infondata, in riferimento a tutti i profili dedotti.

Per quanto concerne l’asserita non attinenza fra gli argomenti di prova scritta ed orale previsti dal bando e le mansioni per cui è stato indetto il concorso, osserva il Collegio che l’avviso di selezione pubblica del 7.11.2007 stabiliva che la prova scritta sarebbe consistita nella “redazione di un atto amministrativo su traccia indicata dalla Commissione”, mentre per la prova orale si precisava che essa avrebbe riguardato (oltre agli argomenti della prova scritta) nozioni generali concernenti il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la conoscenza di base per l’utilizzo del pacchetto di “microsoft office” Trattasi, ad avviso del Collegio, di nozioni di base che devono essere comunque a conoscenza di un dipendente pubblico, quali che siano la posizione funzionale ed il profilo professionale di appartenenza, sicché il bando non ha derogato ai criteri stabiliti dalla normativa di rango primario ed ai principi di logica e di ragionevolezza. Aggiungasi, in relazione a quest’ultimo aspetto, che neppure i quesiti e gli argomenti scelti in concreto dalla Commissione per l’espletamento della prova scritta ed orale, quali si evincono dal relativo verbale, risultano incompatibili con il profilo professionale messo a concorso.

2.2.- Legittimamente la Commissione ha ritenuto che la prova scritta dovesse consistere (anziché nella redazione di un atto amministrativo) nella sottoposizione ai candidati di quattro quesiti a risposta sintetica, poiché ciò era espressamente consentito dalla “lex specialis” che disciplinava la procedura, la quale prevedeva appunto la possibilità di verificare la idoneità dei candidati mediante la formulazione di domande di siffatto genere. Né era necessario alcun autolimite da parte della Commissione, poiché i quesiti sottoposti ai candidati non esulavano dagli argomenti prestabiliti dal bando, e riguardavano nozioni semplici e di base (ad esempio, gli elementi costitutivi del Comune, le competenze del Sindaco, ecc.), che dovevano essere comunque a conoscenza dei candidati, anche di quelli in possesso della sola licenza della scuola dell’obbligo.

2.3.- Destituita di fondamento è anche la contestazione in merito alla valutazione della prova scritta della ricorrente, mediante l’attribuzione di un punteggio numerico. La giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4300) ritiene infatti che anche successivamente all’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. La motivazione espressa numericamente, infatti, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. E nella fattispecie, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la Commissione nel verbale n. 1 del 30.11.2007 aveva predeterminato i criteri di valutazione, affermando che “avendo a disposizione il punteggio massimo di 30 punti la Commissione stabilisce di attribuire ad ognuno degli argomenti trattati , in risposta alle 4 domande della traccia, il punteggio massimo di 7,5 punti, e di graduare tale punteggio in funzione della correttezza e dell’approfondimento di quanto trattato;
obiettivo della Commissione, pur in presenza di una trattazione estremamente sintetica, è individuare il livello di conoscenza degli argomenti trattati da parte dei candidati;
tenuto conto che il punteggio minimo per conseguire l’ammissione alla prova orale è di 21, così come previsto dal bando di selezione, lo stesso sarà determinato sulla base dei criteri di cui sopra con una valutazione complessiva della prova;
in caso di mancata risposta al relativo argomento la Commissione stabilisce che non sia attribuito alcun punteggio”.

Pertanto la valutazione negativa della prova scritta sostenuta dalla ricorrente deve essere ritenuta legittima, poiché al di là del (mero) dato numerico costituito dal punteggio attribuito è possibile ricostruire, in base ai criteri predeterminati, l’iter logico seguito dalla Commissione nella relativa valutazione e graduazione.

2.4.- Gli altri profili di censura volti a contestare, sotto il profilo della disparità di trattamento, i punteggi attribuiti ad altri candidati devono essere dichiarati improcedibili per carenza di interesse, poiché una volta disattese le censure riguardanti l’intera procedura, e riconosciuta legittima la non ammissione della ricorrente alla prova orale (per aver conseguito un punteggio inferiore a quello minimo stabilito dal bando), ella non ha più interesse a dolersi dell’ammissione di altri candidati, e di valutazioni dei relativi elaborati, asseritamente erronee ed illegittime.

3.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

4.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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