TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-07-28, n. 201501759
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N. 01759/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2014, proposto da:
Società G.O.R.I. Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti M S, A B e M P, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 103, presso lo studio dell’avv. F.Ferrentino;
contro
Comune di Fisciano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, dall’avv. Angela Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Agostino Nifo, n. 2;
Sindaco del Comune di Fisciano, quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliato presso la sua sede in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Presidente dell'Ambito Sarnese Vesuviano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’Ordinanza sindacale n. 23 del 31.03.2014;
b) della nota prot. n. 7025 del 09.05.2014 a firma del Capo Area Tecnica, comunicata mediante PEC in pari data;
c) del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale in data 06.04.2014, del verbale di somma urgenza datato 08.04.2014, con allegato computo metrico, non conosciuti, ove lesivi;
d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano e del Sindaco del Comune di Fisciano quale Ufficiale di Governo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 maggio 2014 e ritualmente depositato il 5 giugno successivo,
la Società G.O.R.I. Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa come in atti, impugna, invocandone l’annullamento, l’ordinanza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Comune di Fisciano le ha intimato “ di effettuare ad horas l’intervento di ripristino della rete fognaria e della sede stradale di via G. Nastri, all’altezza dell’intersezione con via G. Pecoraro, nonché di verificare le condizioni dell’intero tratto fognario su detta strada, oggetto nell’ultimo periodo di continui cedimenti ”.
Avverso tale atto, parte ricorrente – dopo aver premesso, in punto di fatto, che, in data 13.02.2003, sottoscriveva convenzione con l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano per la gestione del Servizio Idrico Integrato – lamenta la illegittimità degli atti impugnati, deducendo, sotto distinti e concorrenti profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere, in quanto:
1) il Sindaco avrebbe erroneamente qualificato l’intervento come di ripristino della rete fognaria, in quanto in realtà si tratterebbe di sprofondamento di un canale di raccolta delle acque piovane e pertanto, sia in base sia alla convenzione che alla disciplina di settore, sarebbe estraneo alle competenza della ricorrente;l’ordinanza sarebbe, per giunta, in contrasto con precedenti determinazioni assunte dalla medesima Amministrazione per il ripristino della stessa sede stradale;
2) non sussisterebbero i presupposti, normativamente imposti, per l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente. Conclude per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.
Si costituisce il Comune di Fisciano al fine di eccepire la inammissibilità ed improcedibilità del gravame, oltre al difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché al fine di opporre la infondatezza delle deduzioni attoree.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2014, la domanda di sospensiva è abbinata al merito.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2015, sulle reiterate conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.
I. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la questione agitata investe la legittimità di un atto contingibile ed urgente, rientrante, quindi, nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito. Insegna il Supremo Consesso di G.A. che “Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 sussiste la giurisdizione di legittimità del g.a. oltre che con riguardo alle questioni investenti gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonché questioni di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della Pubblica amministrazione), ogni volta siano impugnati provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti;peraltro, non rientrano in tale speciale competenza giurisdizionale le controversie che hanno per oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1508). La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche T.S.A.P. sussiste, pertanto, quando s'impugnino atti amministrativi che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni nonché la sospensione o la revoca dei relativi provvedimenti. Naturalmente la giurisdizione si radica presso tale speciale organo di giurisdizione anche nel caso in cui gli atti provengano non dagli organi preposti alla tutela di tali beni, ma da altre Amministrazioni non deputate ai predetti interessi, quando i relativi atti interferiscano comunque sull'uso delle acque pubbliche (CdS sez V n. 2742/2014). Nel caso in esame l'ordinanza impugnata non attiene ad opere idrauliche, ma al ripristino di rete fognaria nel punto in cui si è verificato lo sprofondamento dell’asse stradale (per una vicenda analoga, v. : T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 71). Va conclusivamente rilavata la riconduzione della vicenda alla potestas judicandi del giudice adito.
L’infondatezza del ricorso rende superflua la disamina di ogni ulteriore eccezione in rito sollevata da parte resistente.
II. Il ricorso è infondato.
II.