TAR Venezia, sez. III, sentenza 2018-03-26, n. 201800341
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Pubblicato il 26/03/2018
N. 00341/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tropical di Nardo Rossana &C. s.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato S T, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 5278;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e D P, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Chioggia, corso del Popolo n.1193;
nei confronti
Mosella s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Gavino Spiga e Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Torino n.125;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Chioggia prot. n.4938 del 09/06/2017 con il quale la Mosella s.r.l. è stata autorizzata a " tenere manifestazioni di pubblico spettacolo presso la terrazza del pubblico esercizio all'insegna “Bar InDiga” sito in Chioggia Lungomare Adriatico lato nord in prossimità della diga foranea durante la stagione estiva 2017 sino alle ore 03,00 dopo la mezzanotte ”;
- del parere favorevole reso nella seduta dell’8 giugno 2017 dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita presso il Comune di Chioggia e, per quanto occorrer possa, delle delibere della Giunta comunale di Chioggia del 30/05/2012 n.126 e del 28/05/2010 n.165, della delibera del Consiglio comunale di Chioggia del 22/12/2004 n.132;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° settembre 2017:
- della nota del Comune di Chioggia prot. n.38892 del 17/08/2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e di Mosella s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 21 luglio 2017 la Tropical di Nardo Rossana &C. s.a.s., esponendo di gestire un campeggio nel Comune di Chioggia distante 150 metri in linea d’aria dal locale “ In Diga ” di proprietà della Mosella s.r.l. odierna controinteressata, ha impugnato l’autorizzazione per manifestazione di pubblico spettacolo n.4398 meglio indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Chioggia ha autorizzato la Mosella s.r.l. a tenere manifestazioni di pubblico spettacolo presso la terrazza del pubblico esercizio all’insegna “ Bar In Diga ” durante la stagione estiva 2017 sino alle ore 03:00 dopo la mezzanotte, lamentando il disagio arrecato al riposo notturno del personale e dei clienti del campeggio a causa del rumore proveniente dal suddetto locale.
Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:
- violazione della d.g.c. del Comune di Chioggia n.126 del 30 maggio 2012, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, violazione dell’art. 3 L.n.241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del dpcm 14 novembre 1997, dell’art. 7, comma 2, lett. c) delle NTA del Piano di classificazione acustica del Comune di Chioggia, violazione dell’art. 32 della Costituzione, violazione della d.c.c. del Comune di Chioggia n.132 del 22 dicembre 2004;
- eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 L.n.241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell’art.80 r.d. n.773/1931, violazione dell’art.10 L.n.241/1990;
- violazione dell’art. 5 d.p.r. n. 357/1997, della d.g.r.v. n.2299/2014, dell’art. 3 L.n.241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° settembre 2017 la ricorrente ha impugnato altresì la nota prot.38892 del 17 agosto 2017 indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Chioggia ha affermato che l’indicazione dell’ubicazione del Bar utilizzata nell’Autorizzazione impugnata ( id est: “ …sito in Chioggia Lungomare Adriatico lato nord in prossimità della diga foranea ”) è uguale a quella utilizzata in altre precedenti autorizzazioni, e che la stessa, in mancanza di una toponomastica ufficiale, risulta corretta al pari di quella utilizzata nella Concessione demaniale n. 2/2007 ( id est: “ Località Sottomarina – zona diga nord – precisamente subito a ridosso della diga sud del Porto di Chioggia ”).
Con i motivi aggiunti, oltre a richiamare tutte le doglianze già dedotte con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha altresì dedotto:
- eccesso di potere per genericità della motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, violazione dell’art. 3 L.n.241/1990;
- eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 L.n.241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione della d.g.c. n.165/2010 e della d.g.c. 126/2012, difetto di istruttoria e travisamento del fatto;
- eccesso di potere per motivazione generica, violazione dell’art. 3 L.n.241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto;
- violazione della concessione demaniale n.02/2007, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento del fatto e difetto di istruttoria, violazione della d.g.c. n.165/2010 e della d.g.c. n.126/2012, violazione dell’art. 18 della l.r. Veneto n.29/2007;
- violazione dell’art. 3 L.n.241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione degli articoli 8 e ss. L.n.241/1990;
- violazione della d.g.c. n.126/2012, dell’art. 3 L.n.241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione degli articoli 8 e ss. L.n.241/1990.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Chioggia e la controinteressata Mosella s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza camerale del 13 settembre 2017 il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione relativa all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla medesima udienza, stante la rinuncia alla domanda cautelare, è stato disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica per la discussione della causa nel merito.
Tutte le parti hanno successivamente depositato memorie conclusive e relative memorie di replica, insistendo nelle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 7 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Fermo restando il potere della odierna ricorrente di proporre autonoma domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., il ricorso oggetto del presente giudizio ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., in quanto l’autorizzazione comunale impugnata ha esaurito oramai i suoi effetti con la conclusione della stagione estiva 2017, né è possibile radicare l’interesse al ricorso sulla base della valenza biennale (anni 2017 e 2018) del parere espresso dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dal momento che il suddetto parere risulta rilasciato ai sensi dell’art. 80 del R.D. n.773/1931 e, pertanto, concerne unicamente “ la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio ”, come recita il medesimo articolo, con la conseguenza che il parere de quo , oltre ad essere un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, è oltretutto estraneo all’oggetto delle doglianze dedotte dalla ricorrente, la quale non ha lamentato la carenza di sicurezza o di solidità dell’edificio della Mosella s.r.l., ma l’illegittimità degli orari autorizzati dal Comune di Chioggia per l’apertura della sala da ballo gestita dalla odierna controinteressata.
Inoltre, sempre ferma restando la possibilità per la parte ricorrente di proporre nei termini di legge una autonoma azione risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., il Collegio evidenzia tuttavia che, ai fini di una pronuncia sulla mera illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è necessario che la parte prospetti almeno per sommi capi il danno di cui intende chiedere il ristoro in separato giudizio, deducendo, quantomeno in nuce , gli elementi strutturali della fattispecie di danno ingiusto, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, dovendo comunque la parte allegare e provare l’interesse concreto ad una pronuncia ai soli fini di un futuro giudizio risarcitorio, come si evince dal tenore della richiamata disposizione di rito, laddove si prevede che il giudice accerta l’illegittimità dell’atto “ se sussiste l’interesse a fini risarcitori ”, con la conseguenza che incombe sulla parte l’onere di dimostrare la sussistenza in concreto (e non meramente in astratto) di un siffatto interesse.
Nel presente caso la ricorrente si è limitata a dedurre genericamente un danno all’immagine patito a seguito del provvedimento comunale impugnato, facendo riferimento al disagio subìto dal personale dipendente e dai clienti a causa degli intrattenimenti musicali protratti fino a notte fonda e facendo altresì riferimento alle denunce all’Autorità di P.S.
Al riguardo, richiamando quanto evidenziato in ordine all’onere della parte di dedurre, seppur sommariamente, gli elementi costitutivi del lamentato danno ingiusto, si rileva che la ricorrente non ha assolto al menzionato onere, avendo genericamente lamentato di aver patito un danno all’immagine, senza fornire elementi che possano rendere in concreto sussistente l’interesse ai fini risarcitori, dal momento che le denunce all’Autorità di P.S. possono incidere negativamente non tanto sull’immagine della Tropical s.a.s. quanto piuttosto sull’immagine della Mosella s.r.l. (destinataria delle denunce), inoltre il disagio patito dai clienti e dal personale dipendente della Tropical non si traduce automaticamente in un danno all’immagine della medesima Tropical, né le mere lamentele dei clienti (in assenza di una adeguata diffusione sui mezzi di comunicazione) possono fondare in concreto il lamentato danno all’immagine.
Di conseguenza, non essendo stata riscontrata in concreto la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la possibilità per l’odierna ricorrente di introdurre, nei termini di rito, un’autonoma domanda risarcitoria.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.