TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-09-04, n. 201504293
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N. 04293/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01828/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2015, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dagli avv. R S F e C L, con domicilio eletto presso R S F, in Napoli, Via G. Orsini, n. 5;
contro
Comune di Caserta in persona del Sindaco pro tempore;
Ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Caserta sull'atto di diffida del ricorrente con il quale è stato chiesto il rilascio del condono edilizio e del certificato di abitabilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2015 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente inoltrava, in data15.3.1994, una domanda di condono edilizio, ai sensi della legge n. 724/1994, senza che successivamente nessun provvedimento venisse adottato.
Con atto notificato in data 31.3.2014, la medesima parte ricorrente diffidava il Comune di Caserta a procedere al rilascio della concessione edilizia, a suo dire già perfezionatasi per effetto del silenzio assenso, e del relativo certificato di abitabilità.
Non avendo ottenuto alcun riscontro, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio tenuto sull’atto di diffida, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere da parte Amministrazione.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
DIRITTO
1) Il ricorso è fondato e va accolto.
L’Amministrazione, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non ha mai proceduto all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento relativo all’istanza di condono edilizio.
Ora, ancorchè la norma sul condono edilizio preveda un meccanismo di silenzio-accoglimento della domanda, l'Amministrazione è comunque tenuta al rilascio di un provvedimento formale qualora il privato manifesti il proprio interesse ad ottenere il titolo espresso o, comunque, una pronuncia espressa, con esperibilità, per il caso di omissione a provvedere, del rito speciale del silenzio (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I Sent., 24-4-2007, n. 717;T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 9-2-2006, n. 880).
Ciò tanto più ove, come nella disciplina del condono, il silenzio assenso operi solo "ex post" ossia a condizione che sussistessero al momento della presentazione della istanza tutti i requisiti di legge per l'assenso tacito.
Risulta, quindi, pienamente giustificata la pretesa del ricorrente a ottenere un provvedimento formale sul condono, anche al fine di far eventualmente valere le sue ragioni in sede giurisdizionale.
All’esito il Comune si esprimerà anche in ordine al certificato di abitabilità.
Il ricorso va, pertanto, accolto nel senso indicato e va dichiarato l’obbligo del Comune di Caserta di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
In caso di perdurante inerzia, decorso tale termine, provvederà all’adozione dei provvedimenti indicati il Commissario ad acta all’uopo nominato sin d’ora nella persona del Prefetto di Caserta, con facoltà di subdelega, entro l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta).
La liquidazione del compenso del Commissario ad acta avverrà sulla base di apposita nota spese da presentarsi dall’interessato all’esito dello svolgimento dell’attività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Caserta, in favore di parte ricorrente, e liquidate nella misura indicata in dispositivo.