TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-11-18, n. 202400732

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-11-18, n. 202400732
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400732
Data del deposito : 18 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2024

N. 00732/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento emesso dall’Ufficio Immigrazione, II Sezione, della Questura di Frosinone prot. -OMISSIS- notificato in data 8.6.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio di permesso per coesione familiare presentata dal sig. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e udito il difensore di parte ricorrente Cece;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, notificato il 21 giugno 2022 e depositato in pari data, l’esponente, premettendo di avere presentato, in data 21 marzo 2022, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare presso l’Ufficio Immigrazione II Sezione della Questura di Frosinone e di avere ricevuto, in data 8 giugno 2022, comunicazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS-precedente, con cui l’istanza veniva rigettata in quanto lo stesso già in passato era stato ritenuto «persona pericolosa», ha impugnato tale provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelari.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) - « carenza di motivazione », in quanto il provvedimento non reca alcuna indicazione circa la pericolosità in concreto dell’istante, omettendo un giudizio che ha natura doverosa allorché il permesso venga richiesto, come nel caso di specie, per ricongiungimento familiare;

II) - « violazione del diritto di difesa », in quanto il giudizio di pericolosità immotivatamente espresso dalla Questura avrebbe quale presupposto l’abituale dedizione dell’istante alla commissione di reati, situazione pacificamente non ricorrente nel caso di specie;

III) - « sussistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza », essendo il ricorrente coniugato con una cittadina europea (-OMISSIS-) residente presso il Comune di Castrocielo, la quale svolge regolare attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché padre di un figlio nato in Italia e ivi residente unitamente

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