TAR Catania, sez. II, sentenza 2009-07-14, n. 200901304

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2009-07-14, n. 200901304
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200901304
Data del deposito : 14 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01505/2009 REG.RIC.

N. 01304/2009 REG.SEN.

N. 01505/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2009, proposto da Commerciale Sicula Srl, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. V V, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Catania, via Trieste, 36;

contro

il Comune di Brolo, in persona del Sindaco p.t., non costituosi in giudizio;

nei confronti di

di Milae Medicasl di L R F &
C. Snc, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della nota n. 6044 del 10.4.2000, con cui il Comune intimato ha rigettato l’istanza della società ricorrente, volta al rilascio di copia dei documenti chiesti ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990;

e per l’accertamento

del diritto della società ricorrente al rilascio dei predetti documenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame la società ricorrente ha chiesto prioritariamente l’annullamento della nota indicata in epigrafe, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti nella forma del rilascio di copia degli stessi.

In particolare, la società ricorrente, premettendo di operare da anni nel campo della vendita e della locazione di bagni mobili a funzionamento chimico, con l’istanza rigettata ha chiesto:

1) copia di tutti i verbali di gara e lettere di invito dal 2001 ad oggi relativi alla predetta attività, posti in essere dal Comune intimato;

2) copia di tutti i provvedimenti di affidamento e/o lettere di incarico e/o ordinativi adottati dal Comune dal 2001 ad oggi con riguardo sempre a detta attività;

3) copia di tutti i formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi di legge, che sono stati emessi ad ogni intervento di spurgo per tracciare il ciclo dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, dal 2001 ad oggi.

Al riguardo, va osservato che un soggetto, benché legittimato all’accesso agli atti, non può attivare, come nella fattispecie, forme di supervisione di un’attività di cui si vuole verificare in via generale la legittimità.

Infatti, in senso preclusivo di tale supervisione dispone formalmente l’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni” (C.S., Sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 721).

Da quanto sopra discende, quindi, l’inammissibilità del ricorso in esame.

Nulla si statuisce sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio delle parti intimate.

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