TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-07-07, n. 201401955
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N. 01955/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01079/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2003, proposto da: Cooperativa Sociale Artemide Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Trieste, 36;
contro
Comune di Ragusa, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A F, con il quale è domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano n. 42/a;
nei confronti di
Cooperativa Sociale Agape Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A B, G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G T in Catania, via Ventimiglia, 145;
Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Santa Croce Camerina, Comune di Chiaramonte Gulfi, Comune di Giarratana, Comune di Monterosso Almo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2002 avente ad oggetto “Legge 285/97. Disposizioni sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza triennio 2000-2003- Atto di indirizzo per l’attuazione dei servizi.;
delle determine dirigenziali n. 1618del 31/12/2002 e n. 165 del 31/01/2003,
della lettera d’invito alla trattativa privata per il servizio “sostegno educativo domiciliare per minori e nuclei familiari”;
ove occorra della precedente lettera d’invito e degli altri atti prodromici indicati in ricorso , nonché per il - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ragusa e di Cooperativa Sociale Agape Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società cooperativa ricorrente impugna i provvedimenti meglio descritti in epigrafe con i quali il Comune di Ragusa, individuato come Comune capofila per l’attuazione degli interventi per la promozione dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla L. n. 285/1997 con riferimento all’ambito RG1 (il cui piano territoriale è stato approvato con decreto assessoriale n. 948/2002), relativamente alle modalità di scelta del contraente ha disposto, con delibera di C.C. n. 68 del 20/12/2002 di ricorrere all’affidamento diretto individuando nel contempo le cooperative e gli istituti affidatari, e poi con la determina dirigenziale n. 1618 del 31/12/2002 ha approvato gli schemi di convenzione e le modalità operative di tutti i progetti in questione.
Deduce, con vari motivi di gravame, violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Il Comune intimato, costituito in giudizio con memoria depositata in data 8 aprile 2003, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della cooperativa ricorrente in quanto la stessa non ha partecipato alla selezione malgrado fosse destinataria della lettera d’invito contestata e della quale si eccepisce la conformità a tutte le prescrizioni contenute nelle nome invocate
La controinteressata Cooperativa Sociale AGAPE a r.l. pure costituita in giudizio, con memoria depositata in data 11/04/2003 ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la cooperativa ricorrente, specializzata nel settore della assistenza domiciliare, non ha presentato alcun progetto afferente ai servizi di cui trattasi, stante la eccepita infondatezza delle censure addotte avverso la lettera d’invito che le è stata inoltrata.
Con memoria depositata in data 10 aprile 2003 la Coopertaiva ricorrente insiste nelle censure addotte.
Con memoria depositata in data 9 giugno 2014 il Comune di Ragusa ha ribadito le eccezioni e le conclusioni già spiegate nei precedenti scritti difensivi.
Alla Pubblica Udienza del giorno 25 giugno 2014, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso da parte della Cooperativa ricorrente ed ha chiesto la compensazione delle spese. La difesa del comune intimato ha preso atto della dichiarazione resa a verbale dalla ricorrente ed ha insistito per conseguire il favore delle spese.
Ciò posto, il Collegio, sulla scorta della dichiarazione resa a verbale dalla Cooperativa Artemide per mezzo del proprio difensore, prende atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente, alla definizione del giudizio del quale va quindi dichiarata la improcedibilità.
Le spese del giudizio data la peculiarità della fattispecie all’esame e la risalenza del ricorso, possono andare compensate tra le parti.