TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-11-28, n. 202203400
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Pubblicato il 28/11/2022
N. 03400/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al decreto decisorio n. -OMISSIS-della Corte d’Appello di Caltanissetta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede che venga disposta l’esecuzione del decreto sopra meglio specificato, divenuto definitivo, con il quale l’Amministrazione intimata è stata condannata (ai sensi della L. n. 89/2001 ed a titolo di equa riparazione per il danno subito per l'irragionevole durata di un processo), per quanto qui rileva, a pagare la somma di euro 7.500,00, oltre interessi legali.
Ha quindi instaurato il presente procedimento affinché venga dichiarato l’obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto de quo e, in caso di ulteriore inadempienza, nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio fissata per la sua trattazione il ricorso è stato posto in decisione.
Osserva il Collegio che parte ricorrente ha ritualmente proposto il presente procedimento e che il titolo indicato in epigrafe, divenuto definitivo, risulta tuttora non eseguito dall’Amministrazione intimata, né quest’ultima ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
È opportuno precisare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3, L. n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348;id., 6 maggio 2010, n. 2653;T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 10 ottobre 2011, n. 1770).
In particolare il decreto portato in esecuzione, emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta, è stato munito di formula esecutiva il giorno 11 gennaio 2022, è pervenuto al Ministero resistente, presso la sua sede legale, in data 11 gennaio 2022, ed è divenuto definitivo il giorno 8 aprile 2019, come da attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta, depositata in atti.
Risulta quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data di ricezione da parte del Ministero, nella sua sede, del decreto di che trattasi in forma esecutiva, a quella di instaurazione del presente giudizio.
Risulta altresì trasmessa al Ministero resistente la dichiarazione prevista dall’art. 5- sexies , L. n. 89/2001.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato fondato ed accolto nei limiti delle somme dovute in base al titolo indicato in epigrafe;per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di conformarsi al medesimo decreto, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla pubblicazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta un dirigente del Ministero resistente, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies , comma 8, della legge n. 89/2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, affinché provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60).
Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza. Vanno, altresì, riconosciute le spese necessarie all’introduzione del giudizio di ottemperanza (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 9 dicembre 2019, n. 5772). Esse vengono distratte in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.