TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-02-15, n. 201600516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-02-15, n. 201600516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201600516
Data del deposito : 15 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02808/2012 REG.RIC.

N. 00516/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02808/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2012, proposto da:
Mercato M, per sé e nella propria qualità di titolare della ditta individuale Hotel Selene, rappresentata e difesa dall'avv. Mela Pietro M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catania, viale Ruggero di Lauria, 29;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in Via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

B.N.L. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clarizia Angelo, con domicilio eletto presso Licata Giovanni Fabio in Catania, Via Finocchiaro Aprile, 16;

per l'annullamento

- del Decreto prot. n. 0000429 del 30/05/2012 del Direttore Generale della Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della B.N.L. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ditta individuale Hotel Selene, della quale era titolare la Sig.ra Mercato M, già destinataria di contributi pubblici ex legge n. 488/1992 in forza del D.M. n. 107012 del 30/11/2001 del Ministero dello Sviluppo Economico, vedeva revocati, previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento in autotutela, i benefici economici in precedenza concessi con atto prot. n. 0000429 del 30/05/2012 adottato da Dirigente Generale del medesimo Ministero.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, la Sig.ra Mercato M, nella propria qualità di titolare della ditta individuale Hotel Selene, lo impugnava con ricorso notificato il 29/10/2012 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 30/06/2014.

Si costituivano in giudizio tanto il Ministero dello Sviluppo Economico pel mezzo della Difesa Erariale, con deposito di memoria meramente formale in segreteria il 23/11/2015, quanto la parimenti intimata banca concessionaria, con memoria depositata in segreteria il 24/12/2012.

Il Collegio accoglieva la domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe con ordinanza n. 924/2014.

Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali

Il giorno 17/12/2015 aveva luogo l’udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva rimesso in decisione.

L’Amministrazione intimata ha adottato il contestato provvedimento di revoca, in base ai seguenti quattro prospettati motivi:

1) inizio del programma di investimenti in data anteriore a quella di presentazione della domanda;

2) sopravvenuto mutamento nella gestione della struttura alberghiera in relazione alla quale i finanziamenti erano stati concessi non comunicato né alla banca concessionaria né al Ministero concedente;

3) insufficiente apporto di capitale proprio;

4) insufficienza dei dati relativi all’incremento occupazionale.

Preliminarmente il Collegio ritiene di dover verificare il sussistere della propria giurisdizione nel caso concreto, in base all’eccezione proposta dalla banca concessionaria nella propria memoria del 01/12/2014;
ciò facendo, tuttavia, non con riguardo all’intera domanda di tutela giurisdizionale proposta, ma con specifica attenzione a ciascuna delle censure secondo cui sono stati articolati i postulati vizi di violazione della L. n. 488/1992 e di eccesso di potere per la violazione delle CC.MM. n. 900519 del 13/12/2000 e 900979 del 06/11/2001 e per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti di fatto in relazione a ciascuno dei quattro motivi elencati in precedenza.

Da un tal modo di considerare il Collegio ritiene discendere un - parziale - difetto di giurisdizione del giudice adito con riguardo alla censura relativa al motivo sub 2) dell’adottato provvedimento di revoca.

Infatti, nella relazione del 24/06/2011 della banca concessionaria, espressamente richiamata quale motivazione per relationem dell’atto di revoca adottato dall’Amministrazione intimata, si legge che “ con riferimento al primo punto, si è già detto che la ditta ha sottolineato l’aspetto sostanziale dell’affitto di azienda, sostenendo che, in considerazione della precedente autorizzazione con la Selene srl, si è ritenuta autorizzata alla cessione della gestione a qualsiasi società non ulteriormente identificata. Occorre innanzitutto precisare che la Banca Concessionaria non ha mai fornito alcuna autorizzazione all’affitto d’azienda di cui sopra, ed anzi si è vista costretta a sollecitare la ditta alla produzione di documentazione relativa a detta operazione societaria … Appare pertanto evidente che una eventuale autorizzazione rilasciata per una società non ha carattere universale, ma dovrà essere nuovamente richiesta con lo stesso iter alla banca concessionaria qualora i contraenti risultino variati rispetto al precedente contratto ”. Indipendentemente dalla correttezza o meno di tali valutazioni, quel che qui immediatamente rileva, al fine di correttamente individuare il plesso giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla proposta domanda di tutela, è il configurarsi della disposta revoca come la conseguenza dell’(asserito) inadempimento, da parte del ricorrente, di un obbligo successivo rispetto alla ottenuta concessione del finanziamento.

Nel caso di specie risulta quindi agevole l’applicazione della regola di riparto individuata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di stato nella sentenza n. 6/2014, alla cui stregua “ nel caso di revoca del contributo, se essa sia stata disposta per un inadempimento del beneficiario o per lo sviamento dei fondi acquisiti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre è configurabile una situazione d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse ”.

Con riguardo invece alle censure riferite alle ragioni di diritto poste a base dell’atto impugnato sopra riportate sub 1), 3) e 4), il collegio ritiene rientrare il loro scrutinio entro i limiti della propria giurisdizione, come quello di condizioni concernenti il riesame, in via successiva, delle condizioni previste per l’accoglimento della proposta domanda di finanziamento.

Quanto poi al difetto di legittimazione passiva della pur evocata in giudizio Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., eccepito in memoria depositata dalla stessa in segreteria il 16/11/2015, il Collegio ritiene di doverla rigettare in ragione di quanto previsto dal primo comma dell’art. 1 del DM n. 527/1995, alla cui stregua “ gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie ”. Dalla norma menzionata sembra infatti potersi ricondurre il disposto affidamento alle banche concessionarie della delega di pubbliche funzioni in relazione ad un segmento procedimentale, quello relativo giustappunto all’” istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento ”, cui altrimenti avrebbe dovuto procedere a mezzo di propri agenti a norma dell’art. 6 della L. n. 241/1990 la stessa amministrazione chiamata poi a decidere sulla concessione o meno delle agevolazioni richieste, Con consequenziale partecipazione delle banche concessionarie all’esercizio di un potere amministrativo, e quindi il sussistere di una propria legittimazione passiva in relazione agli eventualmente contestati suoi modi di esercizio - anche in presenza di una competenza che si relazioni soltanto ad una parte del procedimento, e non anche all’adozione del provvedimento finale che lo concluda.

Passando più analiticamente all’esame delle censure di merito, e con riguardo alla circostanza di cui al punto sub 1) oggetto d’esame subito appresso, il Collegio evidenzia preliminarmente come il ricorrente non abbia mai contestato, in punto di diritto, quanto espressamente previsto al punto 3.8 della sopra indicata circolare (ovvero che “ l’ammissibilità alle agevolazioni delle spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda”) , muovendo piuttosto soltanto contestazioni circa la consistenza dei fatti riscontrati e la loro successiva valutazione, da parte della banca concessionaria prima, e dell’Amministrazione intimata poi;
con ciò pertanto esonerando il Collegio da ogni ulteriore indagine circa la base normativa cui debbano venire ricondotte le previsioni della sopra indicata Circolare Ministeriale al punto 3.8.

Passando quindi all’esame della censura riferita al punto sub 1) più in dettaglio, il Collegio non può non rilevare la negligente attività della ricorrente nel fornire elementi probatori a supporto della fondatezza della stessa. Infatti si afferma in ricorso di aver sempre rappresentato la sussistenza d’un già concesso finanziamento in base al Patto Territoriale di Enna, e di avere di conseguenza operato “ attribuendo, sin dall’inizio, i numeri di matricola al fine di non generare confusione fra i due programmi di investimento ”. La Banca Concessionaria però, nella relazione sullo stato finale dell’investimento, dopo aver evidenziato le interferenze generate dalla coesistenza dei due finanziamenti, rilevava la presenza di “ fatture che manifestano detta sovrapposizione ed evidenziano pagamenti antecedenti alla presentazione della domanda ”. La ricorrente, dal canto suo, nelle memorie del 07/01/2010 presentate alla Banca Concessionaria, proponeva argomenti per escludere l’esistenza di pagamenti in data anteriore alla domanda di finanziamento in specifica considerazione soltanto per quelli effettuati in favore della società Camar Mobili;
mentre, per quelli effettuati in favore della ditta Regal Impianti s.r.l. nulla - né in memoria, né tampoco in ricorso – è stata in grado di controbattere, rimanendo all’opposto ferma la valutazione indiziaria fortemente negativa che si evince dal seguente passo della nota della Banca Concessionaria del 24/06/2011: “ tali considerazioni possono essere riferite anche alla fattura n. 40 del 06/06/2001 del fornitore Regal Impianti s.r.l., la quale sebbene modificata nella causale, evidenzia la fornitura del materiale prima della data di presentazione della domanda. Com’è noto, infatti, la fattura riporta la dicitura “Vs dare 3° acconto per lavori elettrici eseguiti presso l’Hotel Selene”, che con dichiarazione del legale rappresentante della Regal Impianti srl è stata modificata con “Vs dare per lavori elettrici eseguiti presso l’Hotel Selene”. Non può tuttavia essere trascurato che la fattura fa riferimento a cinque documenti di trasporto dal n. 80 al n. 85 compresi in un periodo dal 21/05/2001 al 31/05/2001, antecedenti alla data di presentazione della domanda ”.

Passando all’esame della censura sub 4), il Collegio osserva come sia stata la stessa società ricorrente a dichiarare, con atto del 09/06/2006, un numero di occupati pari a zero. Solo successivamente, ed esclusivamente all’interno dell’atto introduttivo del giudizio, la società ricorrente ha invece affermato doversi tener conto, in positivo, del numero di lavoratori occupati - e tuttavia non presso la stessa, ma alle dipendenze della società Ronza Service s.r.l., cui mediante contratto di affitto era stata ceduta la gestione della struttura alberghiera oggetto dei finanziati interventi. Ma l’argomentazione risulta priva di qualunque pregio, posto che, in base ad una piana lettura del secondo comma del paragrafo 6.4 della circolare n. 900519 del 13/12/2000, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale deve farsi riferimento ai “ dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminati iscritti nel libro matricola” ;
i quali, ovviamente, non possono essere riferiti al libro matricola di soggetti diversi da quello destinatario dell’erogato finanziamento, così come invece pretenderebbe la società ricorrente, in assenza di una dimostrazione formalmente ineccepibile della sostituzione ad opera dei primi in un’attività che avrebbero altrimenti dovuto svolgere personale dipendente dal secondo. Conclusivamente, pertanto, il Collegio esclude la fondatezza della censura sub 4), essendo corrispondente al vero quanto rilevato dalla banca concessionaria nella memoria depositata in segreteria il 01/12/2014 – ovvero che “ tale rapporto risulta carente da un punto di vista documentale sia per ciò che riguarda le trascrizioni istituzionali che per gli adempimenti formali previsti dalla normativa della legge 488/92. Pertanto, ogni considerazione sul personale gestito dalla Ronza Service e operante presso la struttura dell’Hotel Selene, risulta non attinente alla presente analisi”.

Il Collegio, pertanto, omettendo l’esame della censura sub 3) in base al principio, saldo nella giurisprudenza amministrativa, secondo il quale “ nel caso in cui il provvedimento amministrativo si fondi su più motivazioni, tra di loro autonome ma ciascuna delle quali risulti di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento medesimo nel suo complesso resti indenne, risultando conseguentemente privo di utilità l'esame in sede giudiziale delle altre censure ” ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 25), ritenendo esenti dai lamentati vizi i motivi del provvedimento impugnato sub 1) e 4), re melius perpensa rigetta parzialmente il ricorso in epigrafe.

Conclusivamente dunque il Collegio in parte rigetta per infondatezza il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con riguardo alle censure relative al motivo sub 2) - la cognizione delle quali accerta spettare al G.O. competente, presso il quale il giudizio potrà esser (parzialmente) riassunto a norma e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 11 c.p.a.

Tenuto conto del diverso segno della decisione assunta in sede cautelare, il Collegio ritiene sussistere giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.

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