TAR Trieste, sez. I, sentenza 2016-03-14, n. 201600080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2016-03-14, n. 201600080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201600080
Data del deposito : 14 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00404/2014 REG.RIC.

N. 00080/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00404/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 404 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, Via Pellico 8;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, -OMISSIS-, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;



per l'annullamento

del provvedimento, non cognito, mai notificato, con cui il ricorrente veniva assegnato, con incarico 'Servizio Normale', -OMISSIS-

dell'atto, con cui veniva comunicato al ricorrente l’assegnazione, per esigenze di servizio, -OMISSIS-;

del provvedimento, con cui -OMISSIS-è stato incaricato di svolgere mansioni di "Capoposto";

di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso;

per l'accertamento del demansionamento subito dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, con la qualifica di ispettore, è stato assegnato con i provvedimenti impugnati a mansioni inferiori rispetto a quelle del grado posseduto, mansioni di spettanza dei sovrintendenti.

Dopo aver illustrato le vicende che hanno portato a un suo demensionamento senza alcuna motivazione, in via di diritto deduce la violazione della legge 241 del 1990, articoli 3 e 7, la violazione del d.p.r. 164 del 2002, dell’articolo 2103 del codice civile, della legge 165 del 2001, della legge 150 del 2009, del decreto legislativo 199 del 1995, del decreto legislativo 67 del 2001, della direttiva europea n.

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