TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2021-12-07, n. 202100929

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2021-12-07, n. 202100929
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100929
Data del deposito : 7 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2021

N. 00929/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00588/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2021, proposto da
Cooperativa Società V Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A V e C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Adiss Multiservice S.c.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

della Determinazione di Aggiudicazione Definitiva n. 402 del 12.10.2021, comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016 con nota prot. n. 23710 del 12.10.2021, recante l'aggiudicazione della gara avente ad oggetto “gestione del servizio di asilo nido comunale A.E. 2021/2022 CUP: F19F18001010005 – CIG: 8905746616 – Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Locri”, nonché di tutti gli altri atti ad essa prodromici, presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Adiss Multiservice S.c.s. e del Comune di Locri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Cooperativa Sociale V Impresa Sociale (d’ora in avanti, solo V) ha partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Locri (RC) tramite RDO pubblicata su MEPA per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale (importo a base d’asta € 237.344,51;
durata 9 mesi).



2. Al termine della procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Amministrazione comunale con determinazione n. 402 del 12.10.2021 affidava il servizio ad Adiss Multiservice S.c.s. (d’ora in avanti, solo Adiss), odierna controinteressata.

V si classificava al secondo posto in graduatoria con punti 99,81 contro i 100 punti (il massimo del punteggio disponibile) ottenuti da Adiss perché, a parità di punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (punti 90), aveva proposto un minor ribasso per l’offerta economica maturando un punteggio leggermente inferiore (9,81).



3. Per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva è insorta V con ricorso ritualmente notificato e depositato in giudizio, articolando le seguenti censure:

3.1. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, terzietà, trasparenza, buona fede, par condicio partecipationis, violazione e/o falsa applicazione della lex specialis .

Con il primo motivo di ricorso V lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria per aver presentato un’offerta economica incompleta e priva della giustificazione analitica di tutti i costi (relativi al personale, costi di gestione, spese varie) necessari all’espletamento delle attività richieste, violando in tal senso le puntuali previsioni della lex specialis (art. 10 dell’avviso pag. 16 Busta C) e senza che potesse ammettersi la possibilità del soccorso istruttorio, trattandosi di una irregolarità dell’offerta essenziale e non sanabile.

3.2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2197 c.c, violazione della lex specialis di gara, errata applicazione di punteggio aggiuntivo in base al requisito accessorio della “sede operativa ”.

Con il secondo motivo di ricorso V contesta l’errata applicazione del criterio di valutazione dell’offerta tecnica relativo alla “ presenza di sedi operative nel territorio comunale di svolgimento del servizio o sede distante in un raggio di 30 km dal Comune di Locri …max 10 punti ” (art. 7 punto B.

1. Capitolato Speciale d’Appalto lett.a) che avrebbe viziato l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata sotto un duplice profilo di illegittimità: il primo coincidente con la mancata disponibilità da parte dell’aggiudicataria di una sede “secondaria” iscritta presso la locale Camera di Commercio;
il secondo incentrato sulla ingiustificata e discriminatoria assegnazione alle offerte di entrambe le concorrenti dello stesso punteggio massimo (10 punti) per la voce in esame, senza graduarlo in modo inversamente proporzionale alla distanza della sede operativa dal Comune di Locri (la ricorrente ha documentato di avere una sede operativa nel Comune di Locri, mentre quella dell’aggiudicataria si troverebbe a circa 22 km nel Comune di Caulonia).

Stante lo scarto di ordine decimale (0.19) tra le due offerte, l’attribuzione di un diverso punteggio, anche minimo, per il suddetto elemento di valutazione dell’offerta vedrebbe la ricorrente prima graduata e legittima affidataria del servizio.

4.

Considerato che

il Comune intimato avrebbe già stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria in asserita violazione dell’art. 32 comma 9 del D.lgs n. 50/2016 ovvero dell’obbligo dello “stand still” sostanziale, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa esclusione della controinteressata o la rideterminazione del punteggio da attribuire alle concorrenti e l’aggiudicazione in suo favore del servizio;
in alternativa, ha avanzato la domanda di risarcimento dei danni da mancata aggiudicazione da quantificarsi secondo equità.

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