TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-12-14, n. 201201735
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N. 01735/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02582/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, nell’interesse della figlia minore di quest’ultima, rappresentati e difesi dall'avv. B V, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano via Corridoni 39
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Istituto Comprensivo Statale "Rosanna Galbusera" di Segrate, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. 2212/c3/FP del 29.08.2012, comunicato il 31,08.2012, con cui l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rosanna Galbusera” ha negato il trasferimento dell'alunna dalla classe 1B a tempo prolungato, alla classe 1A, con tempo 30 ore, in quanto la classe a tempo normale risulta già completa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Istituto Comprensivo Statale "Rosanna Galbusera" di Segrate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
considerato che:
con decreto n. 10848/2012 del 27 novembre 2012 il Giudice tutelare presso il Tribunale civile di Milano ha autorizzato la signora -OMISSIS-ad agire in giudizio avanti questo TAR nell’interesse della figlia minore -OMISSIS-.;
in adempimento dell’ordinanza n. -OMISSIS-e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 182 c.p.c., la signora -OMISSIS- si è costituita in giudizio ratificando l’attività processuale posta in essere da soggetto privo di legittimazione;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, atteso che l’iscrizione della minore alla sezione a tempo prolungato, con dispensa dalla frequenza pomeridiana per tre giorni alla settimana, comporta la conseguente frammentazione del relativo modulo didattico, che non sembra funzionale all’interesse primario dell’alunna a seguire un indirizzo che salvaguardi la completezza della proposta scolastica e le consenta al contempo di frequentare le attività di supporto presso la struttura prescelta dai familiari;