TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-08-26, n. 202211287
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Pubblicato il 26/08/2022
N. 11287/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11904/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11904 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del bando per l'accesso alla carriera prefettizia n. 49 del 28 giugno 2017, nonché per il conseguente inquadramento del ricorrente nella carriera e ricostruzione della stessa, con devoluzione al ricorrente di ogni somma dovuta a titolo di retribuzione e contribuzione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso iscritto al r.g. n. -O-, il dott. -O-, all’epoca -O-, dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno, si è rivolto a questo Tribunale per vedere accertato il proprio diritto a essere inquadrato nel ruolo dirigenziale prefettizio, lamentando l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, nella parte in cui ha limitato ai soli dipendenti appartenenti all’area giuridico amministrativa tale possibilità con un’asserita ingiustificata disparità di trattamento.
2. Tale ricorso è stato definito con sentenza Tar Lazio, I- ter , -O- che ha rigettato le domande del dott. -O-.
3. La predetta pronuncia è stata impugnata con ricorso iscritto innanzi al giudice d’appello al r.g. n. -O-, che a sua volta è stato definito con sentenza Consiglio di Stato, III, -O-, con cui il giudice d’appello ha confermato la pronuncia resa in primo grado e ha accertato l’insussistenza del diritto fatto valere dal ricorrente.
4. Con ricorso notificato in data 10 luglio 2017, il ricorrente ha impugnato il bando di concorso per l’accesso alla carriera prefettizia 28 giugno 2017, n. 49, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2017, per riproporre surrettiziamente innanzi a questo Tribunale le domande già introdotte con il ricorso iscritto al r.g. n. -O- e deciso con sentenza Tar Lazio, I- ter , -O- (poi confermata in appello da Consiglio di Stato, III, -O-).
E, infatti, con l’atto introduttivo del giudizio – nel quale il dott. -O- ha ricostruito la propria vicenda professionale, ripercorso gli argomenti già svolti nei giudizi sopra richiamati e sottoposto a critica le motivazioni delle due sentenze appena citate (e le deduzioni difensive svolte dall’Avvocatura dello Stato in tali giudizi) – il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di riconoscere « l’inadempimento del Ministero dell’Interno datore di lavoro, dell’obbligo di assicurare agli eventi diritto [ovvero, secondo la tesi del dott. -O-, ai “laureati economici”] l’effettiva, concreta e tempestiva possibilità di sviluppo carriera alla qualifica di Vice Prefetto, secondo quanto predeterminato dallo stesso Ministero in sede di concorso e di contratto di assunzione » (cfr. ricorso pag. 6);ovvero di accertare il suo « diritto di essere ricostruito la carriera prefettizia dirigenziale » (ricorso pag. 18);ovvero di disporre « l’inquadramento del ricorrente nella suddetta qualifica, la ricostruzione della sua carriera ex tunc e la previsione del pagamento delle differenze retributive e contributive annesse » (cfr. ricorso pag. 26);ovvero ancora che di rimettere alla Corte costituzionale « le disposizioni di legge che si presumono violate dal bando di concorso impugnato nonché le questioni speciali emerse nell’atto [e di disporre] l'inquadramento nella carriera prefettizia, con ricostruzione della carriera dal momento dell'interruzione della medesima ad oggi e devoluzione al medesimo di ogni somma a lui dovuta a titolo di retribuzione e contribuzione, oltre ad ogni ulteriore somma » (cfr. ricorso pag. 27).
La riproposizione delle domande già oggetto delle sentenze Tar Lazio, I- ter , n. -O- e Consiglio di Stato, III, n. -O-, nell’ambito di un nuovo giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del bando di concorso per l’accesso alla carriera prefettizia 28 giugno 2017 è stata giustificata dal ricorrente sulla base dell’assunto che, sia il Tar, sia il Consiglio di Stato avrebbero dichiarato in tali pronunce che « per essere inquadrato alla qualifica di Vice Prefetto il ricorrente deve impugnare il bando » (cfr. ricorso pag. 25), ovvero che le sentenze sopra indicate avrebbero affermato che « l’impugnazione del bando di concorso era l’unica via per ottenere soddisfazione alle pretese del -O- e» (cfr. ricorso pag. 26)
Per tale (asserita) ragione, alle domande sopra evidenziate (che – come si è detto e ancora si dirà – costituiscono il petitum sostanziale del presente giudizio) il ricorrente ha affiancato la domanda di annullamento del bando di concorso (ovvero la domanda di «r evisione del bando di concorso per 50 posti di Carriera Prefettizia impugnato come sopra, chiedendone l'integrazione e/o la riemissione con gli adeguamenti indicati ») sulla base di sei motivi di censura (invero solamente abbozzati a pag. 26 del ricorso e quindi al limite dell’inammissibilità) lamentando:
1) la « errata e/o inesatta applicazione del principio di legge secondo cui è vietato apporre limiti di età nei concorsi pubblici (art. 3, comma 6, l. n. 127/1997) »;
2) la « errata e/o inesatta applicazione del principio di legge secondo cui è necessario apporre al totale numero di posti una riserva per i soggetti già incardinati nella pubblica amministrazione (art. 7, comma 2, l. n. 68/1999) »;
3) la « errata e/o inesatta applicazione del principio secondo cui nella previsione di cui al punto precedente non sono inclusi coloro che, prima del d.lgs. n. 139/2000, erano in possesso dei requisiti di legge per partecipare al suddetto concorso »;
4) la « errata e/o inesatta applicazione del principio secondo cui nella previsione di cui al punto 3 del presente non sono inclusi coloro che, prima del d.lgs. n. 139/2000, hanno già vinto il concorso nonché superato il super-corso della scuola dell'amministrazione dell'Interno e superato tutti gli scrutini di meritocrazia, avendo pertanto già i requisiti per assumere l'incarico che con questo concorso di intende attribuire »;
5) la « errata e/o inesatta applicazione del principio secondo cui il conseguimento del titolo post-lauream della scuola di specializzazione per le professioni legali non può dare diritto a non affrontare la pre-selezione »;
6) la « errata e/o inesatta applicazione del principio di economicità e di risparmio nella gestione della pubblica amministrazione di cui alla l. n. 241/1990, secondo cui lo Stato, prima di bandire nuovi concorsi, deve utilizzare i soggetti che sono già in possesso dei requisiti per esercitare dette professioni anche con riferimento all'anzianità di servizio e all'esperienza maturata, con conseguente danno erariale ».
5. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -O-, questo Tar ha rigettato la domanda cautelare proposta dal ricorrente in seno all’atto introduttivo, notando che lo stesso « impugna il bando del concorso di cui in epigrafe per l'accesso alla carriera prefettizia (selezione per la quale ha presentato istanza di partecipazione, senza che consti la sua esclusione), affermando in sostanza, con articolati rilievi, che investono anche le norme del considerato ordinamento di settore, di essere già inquadrato nella relativa carriera, e che argomentazioni non dissimili da quelle qui proposte sono già state formulate dall’interessato, e definitivamente respinte con sentenza del Consiglio di Stato, III, -O- ».
6. Tale pronuncia è stata impugnata dal dott. -O- con appello cautelare iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g. n. -O-.
7. Con ordinanza Consiglio di Stato, IV, -O-, il giudice d’appello ha respinto la richiesta di tutela cautelare avanzata dal dott. -O- – condannandolo al pagamento di € 4.000,00 a titolo di spese legali – atteso che il gravame « non risulta notificato all’amministrazione intimata seppure costituita »;che « non risulta che il difensore della parte ricorrente sia iscritto nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in violazione di quanto prescritto dagli artt. 22, l. 247 del 2012 e 22, comma 2, c.p.a. »;che « il ricorso viola gli obblighi di chiarezza e specificità imposti a pena di inammissibilità dagli artt. 3, comma 2, 40, comma 1, lett. d) e 101, comma 1, c.p.a. »;che « il Tar nel negare la presenza personale della parte alla c.c. fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, non ha violato il diritto di difesa di quest’ultima essendosi attenuto alla norma sancita dall’art. 87, comma 3, c.p.a. che ammette alla camera di consiglio i soli difensori delle parti che ne facciano richiesta » e che « tutte le doglianze, per quanto percepibili dal Collegio appaiono ictu oculi infondate né è stato allegato il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55, comma 1, c.p.a. per la concessione della tutela cautelare ».
8. Con motivi aggiunti depositati in data 7 novembre 2022 – ma mai notificati alla p.a. – il ricorrente ha svolto osservazioni relative alla comunicazione del Ministero dell’Interno del 17 ottobre 2018, prot. n. OM 6161/BIS/2/2-2831 (con cui la p.a. – secondo quanto dedotto nell’atto – ha indetto un « bando per le procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree riservate ai dipendenti dell'amministrazione civile, finalizzate all'attribuzione della fascia economica superiore rispetto a quella di appartenenza » che sarebbe « discriminatorio » e « lesivo della professionalità » del ricorrente), trascrivendo integralmente nell’atto il testo di una diffida inviata all’amministrazione (cfr. motivi aggiunti, pagg. 1-20) e ha insistito nella domanda di inquadramento nel ruolo dirigenziale prefettizio con decorrenza dal 17 giugno 2000.
9. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -O- questo Collegio ha disposto incombenti istruttori, onerando parte ricorrente di depositare in formato digitale « la documentazione riguardante la partecipazione dell’odierno ricorrente al bando per l'accesso alla carriera prefettizia n. 49 del 28 giugno 2017, impugnato con ricorso e con successivi motivi aggiunti » e ordinando all’amministrazione di « fornire documentati chiarimenti circa i fatti di causa, con particolare riguardo all’esito della procedura impugnata con riferimento alla posizione della parte ricorrente ».
10. In data 17 gennaio 2022, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato di cui alla sentenza Consiglio di Stato, V, n. -O- e comunque l’infondatezza delle censure rivolte avverso il bando di concorso.
In particolare, l’amministrazione, sotto il primo profilo, ha osservato che « con il ricorso in esame, controparte – prendendo a pretesto il nuovo bando emesso dal Ministero – ripropone la medesima questione già coperta, ormai, dal giudicato » e, sotto il secondo profilo, ha notato che il ricorrente « formula una serie di rilievi [avverso il bando concorsuale] che non paiono pertinenti, dal momento che la domanda di partecipazione è stata accettata e, quindi, il medesimo è Stato ritenuto in possesso dei requisiti per la partecipazione alle prove di detto concorso, salvo poi non presentarsi alle prove preselettive nella data fissata del 16 gennaio 2018 e che in particolare « quanto alle censure del bando di concorso concernenti il limite di età per i partecipanti esterni all’Amministrazione e alla riserva di posti, le stesse paiono, oltre che infondate - vista la costante giurisprudenza in materia -, inammissibili per carenza di interesse, atteso che il ricorrente, in quanto dipendente del Ministero dell’Interno, ha potuto presentare domanda di partecipazione al concorso pur avendo superato il previsto limite di età per chi concorre dall'esterno e avrebbe potuto rientrare nella riserva dei posti qualora avesse superato tutte le prove ».
11. In data 17 febbraio 2022 il ricorrente ha prodotto in atti la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
12. In data 18 maggio 2022, il ricorrente si è costituito in giudizio con un nuovo difensore e ha insistito nelle domande già formulate e in particolare ha chiesto « che venga ricostruita la carriera prefettizia con [il suo] inquadramento alla qualifica di viceprefetto … come da sentenza del Tar Brescia n.-O- (che ha riconosciuto al ricorrente il titolo di Revisore dei conti ed ha riconosciuto di aver svolto le funzioni di viceprefetto con decorrenza sin dalla domanda del ricorso al Tar Brescia depositato nel 1992) »;che « sia ricostruita la sua carriera «fino alla qualifica di Prefetto» e che sia disposto in suo favore « il risarcimento del danno per mobbing – come indicato nei motivi aggiunti depositati – per aver subito tre provvedimenti disciplinari nel 2019-2020 e 2021 come risulta dalle perizie mediche psichiatriche rilasciate dal Medico del Lavoro Dott. F e psichiatra Dott. P e neurologo Dott. M ».
13. All’udienza del 24 maggio 2022 – dopo che parte ricorrente ha dichiarato di essere stato « impossibilitato a partecipare al concorso per la carriera prefettizia [indetto con il bando gravato] in quanto impegnato in altro concorso » e ha insistito per l’accoglimento del ricorso – la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame – in disparte i possibili profili di inammissibilità per violazione degli obblighi di chiarezza e specificità imposti dagli artt. 3, comma 2, e 40, comma 1, lett. d) c.p.a. già evidenziati dal giudice d’appello in sede cautelare (cfr. Consiglio di Stato, IV, -O-) – è inammissibile per violazione del giudicato e comunque infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il Collegio ritiene necessario precisare che – così come notato nella ricostruzione in fatto – il presente giudizio pur avendo formalmente a oggetto una pluralità di domande (ovvero la domanda di condanna della p.a. resistente « all’inquadramento [del ricorrente] nella carriera prefettizia, con ricostruzione della carriera dal momento dell'interruzione della medesima a oggi e devoluzione al medesimo di ogni somma a lui dovuta a titolo di retribuzione e contribuzione, oltre ad ogni ulteriore somma » e quella di « revisione del bando di concorso per 50 posti di Carriera Prefettizia impugnato come sopra, chiedendone l'integrazione e/o la riemissione con gli adeguamenti indicati ») è finalizzato sostanzialmente ad ottenere l’accertamento del diritto del dott. -O- a essere inquadrato nella qualifica di Vice Prefetto previa eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui al d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 (cfr. ricorso, passim ma spec. pagg. 6, 18, 26 e 27, nonché motivi aggiunti pag. 29 e atto di costituzione del 18 maggio 2022, pag. 4).
D’altronde, non può non notarsi che – per stessa ammissione di parte ricorrente (cfr. ricorso pagg. 25 e 26) – la domanda di « revisione » del bando è stata proposta dal dott. -O- solo per reintrodurre la domanda di accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nella posizione di Vice Prefetto, previa declaratoria di illegittimità dell’art. 34, d.lgs. n. 139/2000, già avanzata nel giudizio deciso dalle sentenze Tar Lazio, I- ter , n. -O- e Consiglio di Stato, III, n. -O-.
L’impugnazione del bando di concorso – in altri termini – è stata formulata dal ricorrente solo strumentalmente nell’errata convinzione che le sentenze Tar Lazio, I- ter , n. -O- e Consiglio di Stato, V, n. -O- abbiano dichiarato che « per essere inquadrato alla qualifica di Vice Prefetto il ricorrente deve impugnare il bando » (cfr. ricorso pagg. 25 e 26).
Circostanza nient’affatto vera, atteso che le due sentenze richiamate hanno soltanto evidenziato che la censura genericamente avanzata avverso i limiti di età previsti da un precedente bando di concorso (ovvero quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002) avrebbe dovuto essere proposta « impugnando il relativo bando di concorso, ovvero il provvedimento di esclusione dall'istante dallo stesso » (cfr. Tar Lazio, I- ter , n. -O-, sub 4 in diritto, terzultimo cpv, e Consiglio di Stato, V, n. -O-, sub 7.1), respingendo – poi – nel merito tutte le domande proposte dal ricorrente.
Il fatto che l’impugnazione del bando è stata formulata solamente per reintrodurre surrettiziamente la domanda di accertamento è corroborato, inoltre, dal fatto che il ricorrente non appare avere alcun interesse all’integrale annullamento del bando medesimo, né all’annullamento di alcuna delle clausole in esso contenute.
Per un verso, infatti, è evidente che da una pronuncia di annullamento del bando gravato non potrebbe derivare alcun automatico riconoscimento del suo preteso – e invero insussistente per le ragioni già notate da Consiglio di Stato, V, n. -O- – diritto all’inquadramento nel ruolo dirigenziale prefettizio.
Per altro verso, non è stato in alcun modo eccepito in sede di ricorso alcun profilo di lesività di una o più clausole del bando di concorso rispetto alla specifica posizione del ricorrente (che, infatti, non è stato escluso dal concorso in forza di una decisione adottata dall’amministrazione sulla base di una clausola del bando oggetto di critica), sicché anche l’annullamento in parte qua del bando di concorso non avrebbe portato (e non porterebbe) alcun beneficio al ricorrente (come si dirà ancora infra sub 4.1 con specifico riferimento alla clausola relativa al limite d’età, non applicabile al ricorrente per espressa previsione del bando).
Infine, in disparte quanto appena notato, non può che evidenziarsi che l’esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale bandita dall’amministrazione è stata determinata (secondo quanto risulta agli atti) solo dalla sua mancata partecipazione alle prove concorsuali (dalla quale discende peraltro, a tutta evidenza, una carenza di interesse rispetto all’impugnazione del bando).
Tutto quanto sopra evidenziato comprova che il ricorrente ha “impugnato il bando” al solo fine di contestare « tutta la macchina di attribuzione della qualifica di Vice Prefetto » (cfr. ricorso pag. 26), ovvero per lamentare ancora una volta la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 34, d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e che quindi l’unica domanda effettivamente oggetto del giudizio è quella di accertamento del preteso diritto del dott. -O- a essere inquadrato nel ruolo dirigenziale prefettizio (diritto la cui sussistenza – come si è detto e ancora si dirà – è già stata esclusa con la sentenza Consiglio di Stato, III, -O-, da tempo passata in giudicato).
3. Ciò chiarito in ordine all’oggetto del ricorso – invero criptico e redatto in palese contrasto con le regole e i principi che informano la redazione degli atti processuali – è evidente che il gravame va dichiarato inammissibile e comunque respinto in ragione del principio del né bis in idem sancito dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. tenuto conto di quanto già deciso da Tar Lazio, I- ter , -O- e da Consiglio di Stato, III, -O-.
E, infatti, come si è già evidenziato, la sentenza Tar Lazio, I- ter , -O- ha già respinto la domanda di « accertamento del diritto di -O- -O- ad essere inquadrato nelle qualifiche di cui al comma 1 dell’art.34 del d.lgs. 19 maggio 2000 n. 139 … previa, se del caso, rimessione alla corte costituzionale, al fine di esaminare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.lgs. n. 139/2000, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione » rilevando che « non appare illogica la scelta del legislatore di riservare la titolarità degli uffici di livello dirigenziale esclusivamente al personale della carriera prefettizia ».
Analogamente, la sentenza Consiglio di Stato, III, -O-, dopo aver vagliato le censure proposte dal dott. -O- avverso la sentenza adottata da questo Tribunale nel 2013, ha ritenuto che « la richiesta dell’appellante di essere inquadrato nella qualifica dirigenziale della carriera prefettizia non poteva essere accolta ».
È oltremodo noto, poi, che anche nel giudizio amministrativo si applica il principio del ne bis in idem , di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 comma 1, c.p.a. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1558).
Da ciò non può che discendere, quindi, l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem .
4. Infine – fermo restando quanto notato supra sub 2 in ordine alla natura surrettizia dell’impugnazione del bando di concorso e prescindendo dagli evidenti profili di inammissibilità/improcedibilità della stessa per carenza di interesse – si ritiene opportuno evidenziare che, in ogni caso, le criptiche censure formulate nel ricorso avverso il bando di concorso, per quanto percepibili dal Collegio, appaiono tutte prive di pregio.
4.1. Con riferimento alla censura relativa al limite d’età (cfr. ricorso, pag. 26, sub 1), infatti, è doveroso rilevare che il bando di concorso gravato in via surrettizia non contiene alcuna prescrizione idonea ad impedire la partecipazione del ricorrente alla procedura (prevedendo espressamente che il limite di età previsto dal bando « non si applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione »).
4.2. Con riferimento alle tre censure relative alla mancata predisposizione di una riserva in favore dei « soggetti già incardinati nella pubblica amministrazione », di « coloro che, prima del d.lgs. n. 139/2000, erano in possesso dei requisiti di legge per partecipare al suddetto concorso » e di « coloro che, prima del d.lgs. n. 139/2000, hanno già vinto il concorso nonché superato il super-corso della scuola dell’amministrazione dell'Interno e superato tutti gli scrutini di meritocrazia, avendo pertanto già i requisiti per assumere l'incarico che con questo concorso di intende attribuire » (cfr. ricorso, pag. 26, sub 2, 3 e 4), deve rilevarsi che, per un verso, il bando di concorso prevedeva espressamente una riserva del dieci per cento dei posti ex art. 4, c. 4, d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 « per i dipendenti dell’amministrazione civile dell’interno inquadrati nell’area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una delle lauree indicate [nel bando] e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio specificati [nel bando]» e che, per altro verso, le doglianze relative alla presunta insufficienza di tale riserva (prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 139/2000) sono già state oggetto della sentenza Tar Lazio, I- ter , n. -O-, che ha evidenziato, tra l’altro, che « sotto il profilo numerico il personale della carriera direttiva dell'area amministrativo-contabile aveva una consistenza limitata » (cfr. Tar Lazio, I- ter , n. -O-, sub 4 in diritto, quartultimo cpv).
4.3. Con riferimento alla censura relativa al non aver previsto che il conseguimento del titolo post-lauream della scuola di specializzazione per le professioni legali desse diritto a non affrontare la prova preselettiva (cfr. ricorso, pag. 26, sub 5), il Collegio evidenzia, per un verso, che le modalità di svolgimento del concorso e della prova preselettiva sono integralmente disciplinate, in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 139/2000, dal decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, e osserva che non è irragionevole che – nel silenzio della legge e nel legittimo esercizio del proprio potere discrezionale – la p.a. non abbia esentato dallo svolgimento della prova preselettiva i candidati in possesso di determinati titoli “di secondo livello”.
4.4. Con riferimento, infine, alla censura relativa alla « errata e/o inesatta applicazione del principio di economicità e di risparmio nella gestione della pubblica amministrazione di cui alla l. n. 241/1990, secondo cui lo Stato, prima di bandire nuovi concorsi, deve utilizzare i soggetti che sono già in possesso dei requisiti per esercitare dette professioni », questo Collegio non può che osservare che la doglianza consiste in una generica censura avverso le modalità di accesso alla qualifica di Vice Prefetto previste dal d.lgs. n. 139/2000, sulla cui non illogicità si è già pronunciata la sentenza Tar Lazio, I- ter , -O-.
5. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e comunque infondato per le ragioni spiegate in motivazione.
6. È appena il caso di rilevare, infine, che è del tutto inammissibile la domanda di risarcimento del danno per mobbing irritualmente formulata per la prima volta nella memoria di costituzione del 18 maggio 2022 (essendo del tutto inidonee a costituire domanda di risarcimento del danno le generiche asserzioni circa il presunto mobbing subito contenute nel ricorso, pagg. 22-23, e nei motivi aggiunti, pagg. 20).
7. Le spese – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.