TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-07-16, n. 201509572
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Testo completo
N. 09572/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11402/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11402 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RN NO, ON LE, ST MO, PI ZI, NT ND, MI MO, Di ME EN, Di IO LU, RA NI, e LI CA, rappresentati e difeso dagli avv.ti Dario De Blasiis e IO Francario, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via delle Mercede, 11;
contro
S.p.a. Azienda Servizi Municipali Rieti Asm Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LI Magnanelli, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo TAR, in via Flaminia 189 Roma;
Comune di Rieti, n.c.;
nei confronti di
LI EO e ND TT, UD DI RE MO, EN FA, IR IL, LU EM, IL ET, IE RO, IO MO ( a seguito di integrazione del contraddittorio, atto depositato in data 8 aprile 2013), tutti n.c.;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo, con il ricorso per motivi aggiunti del 4 marzo 2013, a seguito del deposito in atti del verbale del CdA del 15 ottobre 2012 e della relazione del 6 settembre 2012, con il ricorso per motivi aggiunti del 31 luglio 2013 con deposito il 2 agosto successivo, a seguito dell’apprensione della notizia dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e per esigenze di sostituzione di 11 unità di personale con la qualifica di operatore ecologico, ed infine con il ricorso per ulteriori motivi aggiunti del 23 luglio 2014, con deposito il seguente 24 giugno:
della decisione di annullare in autotutela gli atti della procedura concorsuale per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l'assunzione di operai ecologici a tempo pieno o a tempo parziale, di cui all’avviso pubblico del 4 marzo 2010/14 aprile 2011;
e di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi: la delibera del CdA dell’ASM Rieti di annullamento degli atti della procedura predetta; la decisione dello stesso Consiglio di indire nuove selezioni per l’assunzione di figure professionali di operatore ecologico; la decisione – ove effettivamente assunta – di provvedere a nuove assunzioni di personale con riferimento alla posizione predetta anche avvalendosi dei Centri dell’impiego di Rieti; il comunicato comparso sul sito di ASM in data 7 novembre 2012 relativo alle menzionate nuove selezioni; ogni atto riguardante ed afferente al procedimento di autotutela;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.p.a. Azienda Servizi Municipali Rieti Asm Rieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, esponevano gli istanti che, con avviso pubblico del 4 marzo 2010 l’A.S.M, di Rieti aveva indetto una procedura selettiva per soli esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di operatori ecologici con contratto a tempo pieno o parziale, sicchè gli stessi avevano partecipato utilmente alle prove; tuttavia, con nota dell’8 novembre 2012 l’A.S.M. comunicava che il consiglio di Amministrazione dell’Azienda aveva ritenuto di dover annullare la selezione poiché da un’attenta valutazione era emersa l’ammissione alla selezione di candidati non in possesso dei requisiti previsti dal bando o comunque candidati, le cui domande presentavano insanabili vizi di illegittimità, con la conseguenza che l’approvazione della graduatoria avrebbe esposto l’Azienda ad una potenziale contenzioso giudiziario, inoltre, il bando del 14 aprile 2011 aveva modificato i requisiti di ammissione alla selezione dopo che alcuni candidati avevano già presentato le rispettive domande sulla base del precedente avviso pubblico del 4 marzo 2010; ed ancora non sarebbe comunque possibile per l’A.S.M Rieti di procedere all’assunzione del personale risultato vincitore a causa dei limiti alle nuove assunzioni previsti dalle recenti disposizioni di finanza pubblica (art. 14, co. 9, d.l. n. 78 del 2010 e s.m.i.; art. 76 co. 7, l. n. 133 del 2008 e s.m.i.). Tale motivazione era ribadita nel comunicato comparso sul sito dell’Azienda medesima in data 7 novembre 2012. Riferivano, anche che l’A.S.M. aveva riferito, tuttavia, in contrasto a quanto appena ricordato, che avrebbe assunto la decisione di bandire nuove selezioni.
Pertanto, gli istanti censuravano il provvedimento di autotutela, nonché le decisioni conseguenti della p.a., per i seguenti motivi:
1 – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, violazione della lex specialis, dei principi in materia di autotutela della p.a.; nonché eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche; violazione dei precetti costituzionali (artt. 3 e 97), nonché del legittimo affidamento; sviamento di potere, violazione dell’art. 18, d.l. n. 112 del 2008 come conv. in l. n. 133 del 2008;
2 – i medesimi vizi sotto l’ulteriore aspetto della mancanza di necessità di annullare l’intera procedura con riguardo alla partecipazione di candidati carenti di requisiti;
3 – ancora le stesse censure con riguardo alla ribadita necessità di assumere il personale;
4 – i vizi dedotti altresì, in riferimento alla mancanza della motivazione necessaria per l’esercizio dell’autotutela e violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990;
5 – illegittimità derivata e per vizio di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti con riguardo alla decisione di procedere a nuove assunzioni in luogo della conclusione della procedura concorsuale.
Pertanto, gli istanti chiedevano l’annullamento dei predetti atti, previa sospensione della loro efficacia.
Si costituiva l’Azienda Servizi municipalizzati di Rieti (di seguito ASM) per resistere al gravame, contestando la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare per i seguenti motivi:
il bando relativo alla prova pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione degli operatori ecologici a tempo pieno e parziale, del 4 marzo 2010 aveva previsto, tra l’altro, il termine di presentazione delle domande alle ore 12,00 del 19 marzo 2010, tuttavia, il responsabile del procedimento in data 14 aprile 2011 procedeva a riaprire i termini, portandoli al 2 maggio 2011, per garantire la pari opportunità di partecipazione,in quanto a seguito delle sopraggiunte disposizioni normative, di cui all’art. 7, d.P.R. n. 168 del 2010 attuativo dell’art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, introducendo, tuttavia, requisiti diversi e più restrittivi (non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la costituzione del rapporto con la p.a., non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una p.a. per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti da un p.i. a seguito di accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché la presentazione di una dichiarazione di responsabilità quanto all’idoneità psicofisica, ai predetti requisiti ed al possesso di diploma di scuola media inferiore o di altro titolo di studio superiore, con votazione, denominazione della Scuola/Istituto/Università, la sede e la data del rilascio) ed una prova preselettiva con quiz psicoattitudinale e/o quiz attinente alle materie previste dall’art. 5 del bando medesimo, a risposta multipla, non previsti dall’originario bando;
prevedendo la presentazione nel nuovo termine, tuttavia, il provvedimento del 14 aprile 2011 non aveva disposto la necessità per i candidati che avevano fatto domanda, di ripresentarla secondo i nuovi requisiti, così determinando una situazione contraddittoria, poiché essi non avrebbero potuto essere esclusi (avendo presentato la domanda in forza del primo bando), ma ciò non di meno, neppure ammessi secondo il nuovo bando, altrimenti violandosi il principio della parità di trattamento: in particolare, con riferimento ai ricorrenti, le relative domande si appalesavano carenti con riguardo alla attestazione del titolo di studio secondo quanto previsto dal nuovo bando;
ulteriormente la ASM in quanto società partecipata dall’Ente locale al 51 % e dalla Soc. AZIMUT al 49% è tenuta ad adeguare le proprie politiche alle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale, con conseguente limitazione delle assunzioni ai sensi dell’art. 14, co. 9, d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 76, co. 7, l. n. 133 del 2008, che per effetto della finanziaria 2011 prevede esclusivamente una deroga del 20% e segnatamente per il turn over nei servizi con funzioni fondamentali previste dall’art. 21 co. 3, lett. b) l. n. 42 del 2009 (polizia locale), come peraltro emergerebbe dall’interpretazione di cui alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 5 aprile 2012.
Stante siffatte osservazioni, l’Amministrazione resistente chiedeva la reiezione della domanda anche sotto il profilo del periculum in mora, poiché l’Amministrazione in ogni caso non avrebbe comunque potuto procedere a nuove assunzioni.
La parte istante proponeva ricorso ex 116 co. 2, d.lgs. n. 104 del 2010 al fine di acquisire tutti gli atti ed i provvedimenti adottati dall’ASM con riferimento alla procedura di reclutamento oggetto di causa e relativamente alle ragioni per le quali non era approvata la graduatoria finale del concorso. Con sentenza n. 2972 del 2013 era accolta la predetta istanza, pur dopo il deposito dei documenti