TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-06-01, n. 202100091
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Pubblicato il 01/06/2021
N. 00091/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00129/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A D , in proprio nonchè quale legale rappresentante della Ristorante Malga al Crocifisso di Detomas Arianna &C. S.n.c., N Z, in proprio e quale legale rappresentante della Ciampiè Group S.r.l.S. e S D G, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni di Fassa -
S J
, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M D Fior e Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
I) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale di deliberazione della Giunta comunale di San Giovanni di Fassa – S J n. 87 dd. 18.06.2020 pubblicata il 23.06.2020 con la quale in data 18.06.2020 ha aggiornato gli elenchi delle strade forestali previsti dall’art. 6, comma 3, della l.p.. 23 novembre 1978, n. 48, allegati A) e sub B) classificando - per quel che qui interessa - ad uso forestale la strada comunale di Sèn Nicolò ;nonché di ogni altro relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.
II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai medesimi ricorrenti:
- dell’ordinanza n. 96 di data 12.10.2020 emessa Sindaco del Comune di San Giovanni di Fassa – S J (all. 1) pubblicata il 19.10.2020 con la quale vista la deliberazione n. 87 del 18 giugno 2020 avente ad oggetto l’aggiornamento degli elenchi delle strade forestali previsti dall’art. 6, comma 3, della l.p. n. 48 del 1978, allegati A) e sub B) classificando - per quel che qui interessa - ad uso forestale la strada comunale di Sèn Nicolò , ha ordinato di darne attuazione mediante l’ordinanza qui impugnata;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, individuato ed individuabile.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni di Fassa - S J ;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ”, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “ Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo ”, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, il dott. F R;;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.La Val San Nicolò ( Val de Sèn Nicolò , Nikolaustal ) è una valle delle Dolomiti, situata nel bacino idrografico del fiume Avisio ( La Vèis ) ed è una laterale est della Valle di Fassa ( Val de Fascia ) che si diparte da quest’ultima nei pressi della località Vidor di Pozza di Fassa – Poza.
La Val San Nicolò ricade interamente nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa - S J , istituito il 1º gennaio 2018 per effetto della fusione dei comuni di Pozza di Fassa - Poza e di Vigo di Fassa – Vich disposta dalla l.p. 31 ottobre 2017, n. 8.
Il punto più elevato della Val San Nicolò si trova al suo limite est ed è costituito dalla Cima dell’Uomo (3010 metri sul livello del mare), appartenente al gruppo della Marmolada. La Valle è inoltre racchiusa dai monti Costabella e Monzoni a sud, nonchè dal monte Buffaure – Colac a nord. Vi scorre il Rio di San Nicolò ( Rif de Sèn Nicolò ), che ha origine dalla località di Jonta .
La testata della Valle è piuttosto larga, rivelando la sua origine glaciale, per poi restringersi assumendo una forma a “V” dalla località Sauch fino alla congiunzione col Ruf de Munciogn e successivamente riallargarsi, con pendenze sempre meno marcate, fino allo sbocco nella Valle di Fassa;essa è contraddistinta, soprattutto nella parte alta, dalla presenza di fienili e di malghe, occupate perlopiù durante la stagione estiva.
La Valle comprende pure due valli secondarie, la Valle dei Monzoni a sud, nell’omonimo gruppo montuoso, costituita da un ampio vallone glaciale in cui confluiscono molti torrenti dalla Vallaccia e dal Passo delle Selle e nella quale insistono i Rifugi alpini Torquato Taramelli e Vallaccia, nonché varie malghe, e la Val Jumela a nord, nel gruppo montuoso del Buffaure, a sua volta percorsa dal Ruf de Jumela confluente nel Rio di San Nicolò presso l’abitato di Meida , e che è parimenti contraddistinta da una parte alta tipicamente glaciale con presenza di malghe e di fienili utilizzati durante l’estate.
La signora A D, che gestisce mediante la società Ristorante Malga al Crocifisso di Detomas Arianna &C. s.n.c . l’esercizio pubblico sotto l’insegna del “ Bar Ristorante Malga al Crocifisso ”, ubicata nella Val San Nicolò, è comproprietaria per la quota di ½ della particella edificiale (p.ed). 572 porzione materiale (p.m). 2 in comune catastale (C.C.) Pozza di Fassa, parimenti insistente nella Valle, mentre la predetta Malga Crocifisso di Detomas Arianna &C. s.n.c . è a sua volta proprietaria della p.m.1 della medesima particella edificiale. La signora S D G è viceversa comproprietaria per la quota di ½ della predetta p.ed. 572 p.m. 2 in C.C. Pozza di Fassa, e il signor N Z a sua volta gestisce mediante la società Ciampiè Group s.r.l.s., l’esercizio pubblico sotto l’insegna di “ B C ”, parimenti ubicato nella Val San Nicolò.
L’accesso ai predetti esercizi pubblici, aventi ad oggetto principalmente l’attività di ristorazione, nonché alle sopradescritte proprietà, avviene tramite una strada comunale con fondo asfaltato che si snoda dalla località Vidor , collocata al termine del paese di San Giovanni di Fassa – S J , e raggiunge dapprima la località Capitel (dove si trova il “ Bar Ristorante Malga al Crocifisso ”), poi la località Sauch e, da ultimo, la località Ciampiè (dove si trova la “ B C ”), con un percorso complessivo di circa 4,7 km.
La strada, parimenti denominata Sèn Nicolò , è pertanto funzionale al collegamento tra il fondovalle della Val di Fassa alla laterale Val San Nicolò, altamente frequentata dai turisti e nella quale insistono, come dianzi rilevato, varie baite, rifugi e pubblici esercizi.
La percorrenza della strada Sèn Nicolò , di proprietà comunale ed asfaltata, è stata nel tempo regolamentata dal Comune che, nel periodo invernale, ne ha per lo più vietato il transito.
Sempre al fine di contenere i flussi veicolari, il medesimo Comune dal 2019 ha anche istituito a beneficio dei turisti un servizio di bus navetta e di trenino su gomma.
Con deliberazione n. 69 del 29 maggio 2019 la Giunta del Comune di San Giovanni di Fassa – S J ha provveduto ad individuare la strada della Val San Nicolò, a partire dalla località Vidor , quale zona a traffico limitato (ZTL) a’ sensi dell’art. 7 del Codice della Strada approvato con d.lgs. nel 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, stante il “ particolare pregio ambientale ” dei luoghi, e ha demandato al Sindaco il compito di stabilire con propria ordinanza i relativi divieti di transito e sosta.
La Giunta comunale ha quindi provveduto con deliberazione n. 87 del 18 giugno 2020 ad aggiornare gli elenchi delle strade forestali previsti dall’art. 6, comma 3, della l.p. 23 novembre 1978 n. 48, allegati A) e sub B), classificando, tra l’altro, la strada comunale di Sèn Nicolò quale strada forestale di tipo B, ossia non adibita all’esclusivo servizio del bosco, e ciò ai sensi dell’art. 100 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11 e nell’osservanza della procedura del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.P 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.
Dalla lettura della motivazione di tale provvedimento risulta che la classificazione a strada forestale è risultata nella specie opportuna “ … perseverando nella volontà di salvaguardia del particolare ambiente silvo-pastorale delle valli che si è cercato perseguire sin dagli anni 90 mediante progressive limitazioni alla circolazione adottate con ordinanze sindacali; ” e ritenendo che “ la strada comunale di Sèn Nicolò, anche se dotata di pavimentazione asfaltata, è inserita in ambiente boschivo e utilizzata sovente per il recupero e trasporto a valle di legname proveniente dalla stessa località ”.
Con ordinanza n. 60 del 26 giugno 2020 il Sindaco, in attesa di definire e dare attuazione alle procedure operative relative alla classificazione forestale della strada Sén Nicolò e ritenendo che l’accesso a tale valle dei veicoli a motore determini “ pericolo per la circolazione, degrado ambientale, danno al patrimonio naturale e pregiudizio per la fruibilità turistica della zona ”, ne ha vietato il transito e la sosta, fatta salva l’autorizzazione relativamente a proprietari, residenti, operatori economici, lavoratori ed altre categorie di utenti.
Successivamente con ordinanza n. 96 di data 12 ottobre 2020 il Sindaco ha provveduto all’attuazione della deliberazione giuntale n. 87 del 18 giugno 2020, recante – come detto innanzi – la classificazione della strada Sen Nicolò quale strada forestale di tipo B.
1.2. Tutto ciò premesso, le Signore A D e S D G, nonché il Signor N Z chiedono con il ricorso in epigrafe, notificato il 16 settembre 2020 e depositato il 2 ottobre 2020, l’annullamento della predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 18 giugno 2020, recante la classificazione della strada Sèn Nicolò quale strada forestale di tipo B, deducendo i seguenti ordini di censure.
I) Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento stesso e per la susseguente mancata comunicazione personale del provvedimento definitivo al soggetto interessato e portatore di qualificato interesse (art. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 24, comma 2, l.p. 30 novembre 1992, n. 23 ed art. 13, comma 2, l.r. 31 luglio 1993, n. 13).
Secondo i ricorrenti le norme sui diritti di partecipazione al procedimento amministrativo sarebbero state violate dall’amministrazione comunale non essendo stata loro inviata personalmente, in quanto per lo più titolari di esercizi pubblici raggiungibili con la strada, la comunicazione di avvio della procedura deputata alla sua classificazione quale strada forestale.
II) Violazione dell’art. 22 comma 2 e 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento (d.P.P.) n. 51-158/leg del 3 novembre 2008 nonche’ dell’art. 6 della l.p. 17 dicembre 2004, n. 12 in relazione alla delibera della Giunta comunale n. 87 dd. 18 giugno 2020
I ricorrenti affermano che le strade forestali sono vie di accesso necessarie per lo sfruttamento del bosco utili, alla conservazione di quest’ultimo e che adempiono alle esigenze delle attività forestali per quanto concerne il tracciato e le caratteristiche tecniche. In tal senso i medesimi ricorrenti rilevano che la strada comunale di Sèn Nicolò solo in via sussidiaria è destinata alla gestione del bosco, poiché la sua principale funzione si sostanzia - viceversa - nel supporto alle attività turistiche: la circostanza risulta confermata dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento, laddove nel parere acquisito al prot. 3810 del Comune il 16 aprile 2020 si legge testualmente che “la funzione di servizio alle attività forestali svolte dalle infrastrutture in esame risulti marginale, rispetto a quella di supporto delle attività turistiche ”. A ciò aggiungasi che secondo il regolamento di attuazione della l.p. 23 maggio 2007, n. 11 approvato con d.P.P 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, non sono classificabili quali strade forestali, neppure di tipo B, le strade di accesso a esercizi pubblici attivi per la maggior parte dell'anno, quali risultano quelli gestiti dai ricorrenti, che non sono né rifugi alpini né esercizi agrituristici.
III) Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 per inesistenza, carenza e/o difetto di motivazione in relazione all’attività istruttoria di indagine, eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficiente e contraddittorietà della motivazione travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, manifeste illogicità e irragionevolezza violazione del principio del contraddittorio nonché del principio di proporzionalità
I ricorrenti rilevano che le motivazioni espresse nel provvedimento impugnato non indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione comunale in relazione alle risultanze dell’istruttoria. In tal senso essi affermano che non risponderebbe al vero l’assunto motivazionale contenuto nel provvedimento impugnato secondo cui la tutela e salvaguardia dell’ambiente silvo-pastorale della strada di Sèn Nicolò sia stata perseguita “ sin dagli anni ’90 mediante progressive limitazioni alla circolazione adottate con ordinanze sindacali ”, e ciò in quanto solo dal 2019 si sono verificate le prime limitazioni alla circolazione, come attestato anche dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento nel predetto suo parere. Né, sempre ad avviso dei ricorrenti, risponderebbe al vero che la strada, tra l’altro asfaltata, di Sèn Nicolò sia “sovente utilizzata per il recupero e trasposto a valle di legname proveniente dalla stessa località” , poiché la funzione principale della strada è quella turistica, nel mentre quella forestale risulterebbe soltanto residuale. I ricorrenti altresì rilevano che nella stessa ordinanza sindacale n. 60 del 26 giugno 2020 ci si riferisce, in via del tutto contraddittoria, a un numero considerevole di veicoli turistici che utilizzano la strada, e che anche la richiesta di parere al Servizio Foreste e Fauna della Provincia, presentata dalla medesima amministrazione comunale, non renderebbe noti i motivi della diversa classificazione della strada da comunale a forestale. Sempre secondo i ricorrenti il provvedimento impugnato non inciderebbe nella misura strettamente necessaria le posizioni giuridiche dei privati, con particolare riguardo alla libera circolazione e all’esercizio dell’attività economica, e non sarebbe pertanto conforme al principio di proporzionalità.
IV) Eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza
Secondo i ricorrenti il potere esercitato dall’amministrazione nella fattispecie in esame disattenderebbe il principio di proporzionalità, così come i criteri di idoneità, necessarietà ed adeguatezza, del tutto trascurati con il provvedimento impugnato.
1.3. L’intimato Comune di San Giovanni di Fassa – S J , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la mancanza in capo ai ricorrenti dell’interesse a proporre il ricorso in epigrafe, atteso che con deliberazione n. 69 del 29 maggio 2019 la Giunta comunale aveva provveduto ad individuare la strada della Val San Nicolò a partire dalla località Vidor quale zona ZTL. Il Comune evidenzia in tal senso che tale deliberazione non è stata impugnata dai ricorrenti chee, sulla base della stessa, il Sindaco sia nel corso del 2019 che nel corso del 2020 ha provveduto con propria ordinanza a vietare il transito ai soggetti non autorizzati, ossia principalmente i turisti, consentendo per contro l’accesso sia ai titolari dei pubblici esercizi, sia ai titolari del diritto di uso civico ed ai proprietari di malghe, baite o terreni ubicati in Val San Nicolò. Quanto alla denunciata violazione delle norme che disciplinano la partecipazione dei privati al procedimento amministrativo, l’amministrazione comunale ha evidenziato che il provvedimento impugnato si configura quale atto generale che dispiega i propri effetti su di una serie indistinta di soggetti, e che in dipendenza di tale circostanza è stato provveduto all’affissione e alla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;inoltre, a tale riguardo il medesimo Comune non sottace che l’art. 24 del regolamento di cui al d.P.P 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg prevede obbligatoriamente l’acquisizione soltanto del parere “dei proprietari dei terreni su cui insiste la strada” e che nel caso di specie la strada si sviluppa esclusivamente su proprietà comunale. Con riguardo all’asserita assenza da parte della strada Sèn Nicolò dei caratteri propri della viabilità forestale, la difesa del Comune ha rilevato che le strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, ossia le strade di tipo B, sono quelle adibite anche al servizio di aree agricole, fienili o più edifici utilizzati in modo non continuativo nell’arco dell’anno, quelle al servizio di malghe regolarmente monticate e quelle forestali di arroccamento principale a vasti complessi montani, oltrechè le strade forestali di diretto accesso a rifugi alpini o a esercizi agrituristici. Pertanto - afferma sempre il patrocinio del Comune - in considerazione che la strada Sèn Nicolò è utilizzata soltanto nei mesi di luglio e di agosto da parte dei turisti e che per l’intero anno ne usufruiscono i titolari dei diritti di uso civico regolarmente censiti dall’Amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (ASUC) di Pozza di Fassa – Poza e i proprietari di una malga che ospita oltre una cinquantina di mucche da latte, il provvedimento impugnato è stato preminentemente calibrato sulle esigenze della popolazione che utilizza la strada per l’approvvigionamento del legname e l’esercizio dell’attività di silvicoltura durante tutto l’anno. Per quanto segnatamente attiene alle attività di ristoro interessate dalla classificazione, il Comune rimarca di aver autorizzato il transito ai rispettivi titolari e di aver organizzato durante la stagione estiva un servizio di bus navetta a un costo irrisorio che consente ai turisti di arrivare alla Valle (e quindi anche ai pubblici esercizi) senza dover effettuare il transito a piedi. Il provvedimento comunale è altresì, a dire del Comune, adeguatamente motivato collegandosi alle ragioni della istituzione della zona ZTL disposta con l’anzidetta deliberazione giuntale n. 69 del 29 maggio 2019, e anche in quanto valorizza ulteriormente la “ salvaguardia del particolare ambiente silvopastorale delle valli che si è cercato di perseguire sino dagli anni ’90 mediante progressive limitazioni alla circolazione ”. La possibilità di accesso prevista per tutti i proprietari di beni ricadenti in Val San Nicolò e per tutti i titolari del diritto d’uso civico (ossia quei cittadini che frequentano la Valle non per finalità turistiche ma per lavorare o per poter trarre il legnatico) nonché il servizio navetta messo a disposizione dei turisti per raggiungere le località Capitel e Sauch impediscono, infine, secondo la stessa mministrazione comunale, di ritenere sproporzionato il provvedimento impugnato.
1.4. Con ordinanza n. 53 del 19 novembre 2020 questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, proposta dai ricorrenti, “Ritenuto allo stato, nell’ambito della valutazione sommaria propria della presente fase ed impregiudicata ogni definitiva decisione in rito e in merito, che la domanda cautelare non appare supportata da consistenti profili di periculum in mora risultando indimostrato da parte dei ricorrenti il pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso postulato dall’art. 55 c.p.a., e ciò anche considerato che il Comune con inoppugnata deliberazione della Giunta ha già provveduto ad istituire a partire dalla località Vidor (ossia da dove è intervenuta la classificazione a strada forestale) una zona ZTL e che nel periodo invernale la strada risulta per lo più vietata al transito;Ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare …” .
1.6. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti notificati l’11 dicembre 2020 e depositati il 22 dicembre 2020 i ricorrenti hanno impugnato anche l’ordinanza n. 96 di data 12 ottobre 2020, con la quale il Sindaco del Comune di San Giovanni di Fassa – S J ha adottato misure attuative della predetta deliberazione giuntale n. 87 del 18 giugno 2020, riguardanti in particolare i soggetti autorizzati a percorrere la nuova strada forestale di Sèn Nicolò .
I ricorrenti, dopo aver reiterato al riguardo i motivi del ricorso introduttivo, formulano avverso tale ulteriore provvedimento le seguenti censure dedotte in via autonoma.
I) Violazione dell’art. 107 del t.u. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, violazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;in subordine, violazione della’art. 35 dello Statuto del Comune di San Giovanni di Fassa – S J;incompetenza.
I ricorrenti affermano che la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti in materia di circolazione stradale purché non si tratti di atti che rivestono il carattere di necessità e di urgenza, è attribuita ai soli dirigenti comunali e non all’organo politico e che, in ogni caso, l’emanazione del provvedimento sarebbe spettata alla Giunta comunale, e non al Sindaco.
II) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per insufficiente e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, manifeste illogicità e difetto di istruttoria
I ricorrenti rilevano che l’impugnata ordinanza sindacale è motivata anche con il richiamo alla deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29 maggio 2019, avente ad oggetto la “ delimitazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di particolare pregio ambientale, di cui all’art. 7, comma 9, del Codice della Strada (d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ”, e che tale deliberazione attiene alla disciplina della circolazione stradale, nel mentre la disciplina di riferimento della susseguente deliberazione giuntale n. 87 del 2020 e della sua ordinanza attuativa n. 96 del 2020 è la l.p. 23 maggio 2007, n. 11, riguardante le foreste e la protezione della natura, ossia l’esercizio di ben diverse funzioni amministrative.
III) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 in riferimento al Titolo III della l.p. 23 maggio 2007, n. 11, nonché alla sua disciplina attuativa di cui all’art. 29 del d.P.P. del 3 novembre 2008 n. 51-158/leg;inesistenza, carenza e/o difetto di motivazione
I ricorrenti affermano che, poiché la disciplina applicabile all’ordinanza n. 96 del 2020 si identifica con la predetta l.p. n. 11 del 2007 emanata in tema di foreste e di protezione della natura, nonché con il suo regolamento attuativo approvato con d.P.P 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, l’ordinanza sindacale da ultimo impugnata avrebbe dovuto recare motivazioni attinenti a quanto previsto dall’art. 29 del regolamento stesso relativamente alle autorizzazioni al transito dei veicoli a motore rilasciabili per la percorrenza di tale tipo di strada forestale.
1.7. Con memoria depositata l’11 gennaio 2020 i ricorrenti nel ribadire le proprie tesi, quanto all’interesse a ricorrere messo in dubbio dall’Amministrazione, hanno sottolineato la diversità delle procedure, di classificazione della strada forestale e di qualificazione della ZTL, a loro volta presupponenti interessi diversi in capo ai soggetti incisi dai relativi provvedimenti.
1.8. In esito alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2021 è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 14 dd. 12 febbraio 2021, per effetto della quale la trattazione del ricorso è stata rinviata alla susseguente pubblica udienza del 6 maggio 2021 al fine di consentire da parte del Comune l’attività defensionale relativamente ai suesposti motivi aggiunti di ricorso, e ciò nel rispetto dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.
1.9. Con memoria depositata il 2 aprile 2021 il Comune, con riguardo ad una serie di propri documenti a loro volta depositati in giudizio il 18 aprile 2021, evidenzia che l’amministrazione comunale sin dagli anni ’80 aveva provveduto con proprie ordinanze alla chiusura durante il periodo invernale dell’accesso alla Val San Nicolò per consentire l’apprestamento della pista da sci n. 11/5/2 denominata Buffaure , che in alcuni tratti coincide con il percorso viario.
Il Comune ribadisce quindi che con la deliberazione giuntale n. 69 del 2019 sono state istituite nelle Valli Gardeccia, San Nicolò e Monzoni, a partire dalla località Vidor , delle zone a traffico limitato e che, con successiva ordinanza sindacale n. 60 del 2020, è stato istituito il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore sia nei giorni feriali che festivi, peraltro salvaguardando i veicoli di proprietà di quanti siano titolari di diritti reali e loro famigliari, oppure titolari del diritto d’uso civico, nonché di quanti lavorano presso gli esercizi o le proprietà della zona interdetta alla circolazione.
Sotto questo primo profilo il Comune ha pertanto ribadito l’eccezione di carenza di interesse da parte dei ricorrenti, posto che, non essendo mai stata da loro impugnata la deliberazione di classificazione della strada ZTL, in nessun caso essi potrebbero pretendere un utilizzo indiscriminato della strada da parte dei turisti, fermo restando che per quel che attiene alla specifica posizione di quanti – come i ricorrenti medesimi – lavorano nella suddetta valle sia la deliberazione giuntale n. 69 del 2019, sia l’ordinanza sindacale n. 60 del 2020, sia - da ultimo - gli stessi atti qui impugnati, salvaguardano la posizione dei soggetti che vivono o comunque operano nell’ambito della valle: e ciò anche in considerazione che a’ sensi cell’art. 29 del regolamento di attuazione della l.p. 17 dicembre 2004, n. 12 così come dell’art. 100 della l.p. n. 11 del 2007 non sussistono limitazioni al transito per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto all’uso civico e per i proprietari di immobili serviti dalla viabilità forestale.
Per quanto poi segnatamente attiene ai ai motivi aggiunti di ricorso, il Comune rimarca che il provvedimento con cui il Sindaco di San Giovanni di Fassa - Sen Jan ha disposto - per gli aspetti che qui rilevano - che possono accedere e recedere sulla strada di Sèn Nicolò i veicoli di proprietà o di uso esclusivo dei famigliari fino al secondo grado dei titolari di diritti reali debitamente autorizzati, nonché i veicoli di proprietà di quanti lavorano presso gli esercizi o le proprietà della zona interdetta dalla circolazione, e ha disposto altresì che sino al 31 dicembre 2021 le autorizzazioni al transito per la ZTL già rilasciate sulla base della precedente ordinanza sindacale mantengono la loro efficacia e sono considerate equivalenti a quelle conformi ai modelli descritti negli allegati c), d), e), f) del d.P.P. n. 51- 158 Leg. con la specificazione che tali autorizzazioni al transito dovranno essere vidimate per l’anno 2021 mediante l’apposizione di un apposito talloncino.
Il Comune in tal senso afferma che il provvedimento del Sindaco qui impugnato proroga di fatto la vigenza delle autorizzazioni già rilasciate sulla scorta delle limitazioni derivanti dall’istituzione della ZTL in attesa del rilascio delle “nuove” autorizzazioni alla circolazione per i soggetti aventi titolo: circostanza, questa, che di per sé pertanto comproverebbe il difetto di interesse da parte dei ricorrenti a chiedere l’annullamento ope iudicis dei provvedimenti impugnati, posto che nessun limite per i ricorrenti ed in realtà neppure per i loro clienti risulterebbe di fatto imposto.
Comunque sia, per quanto attiene alla censura di incompetenza a provvedere da parte del Sindaco, il Comune rileva che la classificazione della strada forestale è ritualmente avvenuta con deliberazione giuntale, che da tale istituzione derivano per legge e per regolamento una serie di limitazioni e che il Sindaco si è al riguardo limitato a dare attuazione alla classificazione a dettandone le modalità operative per consentire il transito a quei soggetti che a’ sensi della legge e del regolamento provinciale ne hanno diritto, disponendo in particolare la proroga dei “vecchi” permessi relativi alla zona ZTL.
Il Comune respinge pure la censura di violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, articolata anche con riferimento alle figure sintomatiche di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e manifesta illogicità, rilevando che l’ordinanza sindacale n. 96 del 2020 richiama la classificazione dell’area a zona a ZTL anche sulla scorta della circostanza che le precedenti ordinanze avevano costituito il presupposto per il rilascio delle conseguenti “autorizzazioni per il transito sui medesimi tracciati delle strade forestali e a quanti in possesso dei requisiti descritti” e denotando che “tra i beneficiari di tali autorizzazioni erano già ricompresi gli aventi diritto di uso civico nell’ambito del territorio gravato da tale diritto ed i proprietari di beni immobili serviti dalla strada” , ossia coloro che a sensi dell’art. 100 della l.p. n. 11 del 2007 sono autorizzati alla circolazione sulle strade forestali di tipo B.
Stante l’omogeneità non dei diversi regimi e delle finalità sottese, ma dei fruitori possibili, il Comune ribadisce quindi che in tal modo, per evitare di creare disagi nel passaggio tra il regime della zona ZTL e quello della neo-istituita strada forestale, è stata del tutto correttamente disposta la proroga delle precedenti autorizzazioni sino al 2021.
Per quanto attiene alla censura di violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 con ruguardo alla l.p. n. 11 del 2007 e all’art. 29 del d.P.P n. 51-158 Leg., il Comune afferma che il medesimo art. 29 è richiamato in modo errato da parte dei ricorrenti, poiché esso contempla la possibilità per l’amministrazione comunale di autorizzare il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali nel caso sussistano motivate ragioni connesse con la conservazione, la valorizzazione e l’utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane, disponendo comunque al suo comma 1 che è consentito il transito ai proprietari di aree o immobili, nonché ai titolari del diritto di uso civico, ossia esattamente i soggetti cui l’ordinanza consente il transito disponendo la proroga delle “vecchie” autorizzazioni.
1.10. I ricorrenti, a loro volta, con memoria di replica depositata il 15 aprile 2021, hanno evidenziato che i provvedimenti prodotti in giudizio dalla controparte comprovano che dal 1977 al 2015 il divieto di transito imposto sulla strada ha riguardato il solo periodo invernale, e ciò in quanto il percorso viario era interessato dal passaggio di una pista da sci di rientro della cabinovia Buffaure .
I ricorrenti hanno pertanto ribadito che solo a partire dal 2019 l’amministrazione comunale ha interdetto la circolazione anche fuori dal periodo prettamente invernale, come peraltro affermato anche dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento. Il Comune quindi ha interrotto con la medesima decorrenza i flussi veicolari al campeggio Vidor attivando un servizio di bus navetta a pagamento per i turisti e creando sostanzialmente una ZTL in tale area: e, oltre a ciò, ha susseguentemente classificato la strada da comunale a forestale.
Circa l’eccepita carenza di un loro interesse al ricorso in dipendenza della mancata impugnazione della deliberazione giuntale istitutiva della ZTL, i ricorrenti affermano che tale provvedimento deve ritenersi estraneo al presente giudizio, essendo necessariamente diversi i presupposti che assistono l’istituzione di una ZTL rispetto a quelli che viceversa attengono alla classificazione di una strada come forestale.
Nel merito i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, avuto riguardo all’evidente funzione turistica della strada in questione, la cui valenza del tutto marginale agli effetti delle esigenze silvo - forestali è stata chiaramente affermata anche dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia.
I ricorrenti affermano, inoltre, con riguardo al doc. 16 prodotto dal Comune e costituito dai dati (oltre a tutto dichiaratamente approssimativi) dell’afflusso dei passeggeri che nei mesi estivi del 2020 hanno fruito dei servizi navetta per l’accesso alla valle, che esso risulterebbe “irrilevante ed inconferente” perché nel ricorso è stata dedotta l’illegittimità della classificazione della strada come forestale, nel mentre la statistica delle persone che si sono recate nella valle per scopi turistici semmai costituisce un dato fattuale che - semmai - comprova ancora una volta la marginalità dell’utilizzo della strada per le necessità silvo-pastorali.
Circa la censura di incompetenza del Sindaco dedotta nei motivi aggiunti, i ricorrenti rilevano che con l’impugnata ordinanza sindacale n. 96 del 2020 è stata disciplinata la circolazione sulla strada classificata forestale, indicandone le modalità di accesso e non già – come viceversa vorrebbre la difesa del Comune – le mere “modalità operative” , con la conseguenza che ai sensi del t.u. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 107 del t.u. approvato con d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 tale provvedimento avrebbe dovuto essere adottato “dalla dirigenza comunale, ergo dalla Giunta comunale” .
I ricorrenti rimarcano inoltre che “con la classificazione da strada comunale a forestale è fuori di dubbio che la normativa applicabile non è più quella del Codice della Strada bensì la l.p.. 23 maggio 2007 n. 11 nonché la sua disciplina attuativa di cui al d.P.P. del 3 novembre 2008 n. 51-158/leg. , con la conseguenza che “il riferimento normativo pertanto è corretto e l’ordinanza qui impugnata è carente dei presupposti a) e b) previsti dall’art. 29 d.P.P. del 3 novembre 2008 n. 51-158/leg. … Gli unici legittimati al transito sono, ai sensi del primo comma, gli aventi diritto di uso civico e dei proprietari di beni immobili mentre tutti gli altri veicoli devono essere autorizzati solo se vi sono i presupposti di cui alla lettera a) e b) dall’art. 29 del d.P.P. del 3 novembre 2008 n. 51-158/leg. … Nell’ordinanza impugnata tali presupposti, in riferimento all’autorizzazione al transito di veicoli che non siano di proprietà degli aventi diritto di usi civico o dei proprietari di beni immobili, non si rinvengono …” .
1.11. All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione, a’ sensi dell’articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020 e come da ultimo modificato con l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021.
2.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve farsi innanzitutto carico di disaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei suoi motivi aggiunti dedotta dal Comune, con riguardo sia all’omessa impugnazione della precedente deliberazione giuntale con la quale era stata istituita sulla medesima strada una zona di traffico limitato (ZTL), a’ sensi dell’art. 7 del Codice della Strada approvato con d.lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche, sia con riguardo alla circostanza che con l’ordinanza sindacale n. 96 del 2020 è stata confermata la perdurante validità sino al 31 dicembre 2021, anche nel regime proprio della strada forestale, delle autorizzazioni al transito rilasciate sia ai medesimi ricorrenti, sia per i servizi di navetta dedicati ai turisti.
Il Collegio, a tale riguardo, rileva che la verifica della sussistenza - o meno - di un interesse a ricorrere da parte della Detomas, della De Gol e dello Zanet, rilevante a’ sensi del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c., non può prescindere da una disamina delle disposizioni normative che disciplinano, rispettivamente, la classificazione di una strada come forestale e l’istituzione di una Zona a traffico limitato (ZTL).
2.2. Con riguardo ai dati di esperienza comune, è ben noto che le strade forestali sono concepite ad uso esclusivo delle utilizzazioni forestali: pertanto, esse non possono che essere funzionali all’accesso al bosco da parte degli addetti, nonché per le operazioni di esbosco e di trasporto del legno ricavato e, più in generale, per tutte le attività di gestione dei comprensori boscati, comprese la prevenzione e lo spegnimento degli incendi.
Nondimeno, nel contesto dell’ordinamento statuale italiano una definizione puntuale di “strada forestale” , nonostante la risalente e perdurante presenza in esso di fonti normative organicamente disciplinanti il “riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, quali il r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e il r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, è stata introdotta soltanto per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. f), del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, recante il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, laddove la “viabilità forestale e silvo-pastorale” è definita come “la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi” .
Per effetto di tale invero ampia definizione, rientrano pertanto nel più generale novero delle “attività di gestione forestale” anche tutti “gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali” (cfr. art. 7, comma 1, d.lgs. n. 34 cit.).
L’art. 9 dello stesso d.lgs. n. 34 del 2018 conseguentemente dispone che “la viabilità forestale e silvo-pastorale … è volta a garantire la salvaguardia ambientale, l’espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche” , prevedendo quindi che “con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale” , e disponendo – altresì – che “le regioni” (ma non anche le Province autonome di Trento e di Bolzano) “si adeguano” a tali disposizioni “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore” del decreto anzidetto.
A fronte di siffatta e quanto mai recente definizione normativa della “viabilità forestale e silvo-pastorale” da parte dell’ordinamento statuale, le fonti normative delle Regioni, anche ad autonomia ordinaria, hanno peraltro a loro volta disciplinato, anche nel dettaglio, la medesima materia della “viabilità forestale” in epoche ben più risalenti, avvalendosi appieno al riguardo di quella competenza legislativa e amministrativa di tipo concorrente che l’ancor previgente testo dell’art. 117 Cost. già attribuiva ad esse in tema di “agricolture e foreste” e che - per quanto qui segnatamente interessa - l’art. 8, n. 21, dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, viceversa attribuisce quale competenza primaria alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nel territorio della Provincia autonoma di Trento vige al riguardo la l.p. 23 maggio 2007, n. 11, recante “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette” , e di cui è stata fatta applicazione nel caso di specie.
Tale fonte legislativa ha da ultimo sostituito nella materia di cui trattasi la sostanzialmente omologa disciplina contenuta nella previgente l.p. 23 novembre 1978, n. 48, a sua volta già modificata per effetto della l.p. 17 dicembre 2004, n. 12,
L’art. 2, comma 1, lett. e) definisce le “strade forestali” come “vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica” , con la precisazione che “sono escluse le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti” ;nella susseguente lett. f) si precisa inoltre che le “strade forestali” rientrano comunque nella più generale categoria delle “infrastrutture forestali” , che a sua volta comprende anche “le piste di esbosco, le condotte permanenti per l’esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati a ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine e attrezzature forestali” .
E’ qui opportuno rilevare che, a’ sensi dell’art. 62 della l.p. n. 11 del 2007, “la Provincia riconosce nella realizzazione e nella manutenzione della viabilità forestale e delle altre infrastrutture forestali … lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale” , e che “i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle strade forestali, delle piste d'esbosco e delle altre infrastrutture forestali sono definiti con regolamento” .
L’art. 100 della medesima l.p. n. 11 del 2007, intitolato “Disciplina della viabilità forestale” , nel suo attuale testo, vigente anche all’epoca dei fatti di causa in quanto modificato in ordine di tempo dall’art. 9 della l.p. 30 marzo 2010, n. 7 e dall’art. 24, commi 4 e 5, della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, dispone quindi - sempre per quanto qui segnatamente interessa - che “allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, il comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da questo articolo e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma 2, a individuare e classificare le strade forestali adibite all’esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco. Il comune provvede alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture” (comma 1). “Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza. Sulle strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dall’articolo 39, comma 13, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia), nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale” (comma 2). “Sulle strade forestali non adibite all’esclusivo servizio del bosco, inoltre, è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada. E’ altresì consentita, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e previa autorizzazione del proprietario della strada, la circolazione di mezzi da neve a motore, limitatamente alle esigenze di formazione ed addestramento ai fini del conseguimento e del mantenimento di abilitazioni alla conduzione dei mezzi. L’autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell’ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L’autorizzazione non è richiesta, inoltre, per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)” (comma 3)
“Con regolamento, da emanare sentita anche l’Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, sono definiti i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d’esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonchè per l’identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada. Nella determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non adibite al servizio esclusivo del bosco e nella definizione delle procedure funzionali a tale classificazione il regolamento tiene conto dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l’accesso di carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.
… Il regolamento in particolare: a) individua i soggetti competenti a chiedere la nuova classificazione o la modifica di quelle esistenti, comprendendo comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente in materia di foreste nonché i proprietari della strada;inoltre dispone la pubblicazione delle richieste all’albo comunale per quindici giorni;b) prevede l’acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del parere dei soggetti proprietari dei boschi, nonché della struttura provinciale competente in materia di foreste;il regolamento può prevedere che il parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una conferenza di servizi, secondo la disciplina stabilita dal medesimo regolamento;c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi se le strade oggetto di classificazione ricadono a cavallo di due o più comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o della variazione di classificazione esclusivamente in caso di unanimità;se in conferenza non è raggiunta l’unanimità, gli atti sono trasmessi alla Giunta provinciale, che provvede in via definitiva;d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta provinciale nei confronti delle classificazioni operate dai comuni” (commi 4 e 5); “Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di un apposito segnale riportante gli estremi di questa legge. Sulle strade forestali non adibite all’esclusivo servizio del bosco il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta “salvo autorizzazione”. Il segnale di divieto può essere integrato da un'idonea barriera di chiusura” (comma 6).
Il regolamento contemplato dalle surriportate disposizioni di legge è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia (d.P.P.) n. 51-158/Leg del 3 novembre 2008, recante - tra l’altro, e sempre per quanto qui segnatamente interessa - “i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali” e “la disciplina attuativa della viabilità forestale”.
A tale riguardo l’art. 6 ter del regolamento, aggiunto dal’art. 3 del d.P.P. 1 dicembre 2011, n. 15-73/Leg e a sua volta modificato dall’art. 26 del d.P.P. 12 aprile 2016, n. 2-36/Leg., dispone – tra l’altro – che “le strade forestali sono distinte nelle categorie di strada forestale ordinaria e di strada forestale camionabile. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle strade forestali sono riportati nell’allegato B bis a questo regolamento” (comma 1). “Le strade forestali sono collegate alla viabilità pubblica idonea al passaggio dei mezzi previsti nell’allegato B bis a questo regolamento e le loro diramazioni secondarie non possono essere di categoria superiore. La strada forestale camionabile termina in modo da consentire la manovra di inversione del senso di marcia dei mezzi previsti dall’allegato B bis a questo regolamento” (comma 2). “Le strade forestali sono composte da carreggiata, banchine ed opere eventuali. La banchina può essere omessa sul lato a monte, se la strada è realizzata a mezza costa, o su entrambi i lati e solo per tratti limitati, se la realizzazione risulta tecnicamente incompatibile con le condizioni dei luoghi o con le opere previste. Lungo l'intero percorso sono previste delle piazzole di scambio per consentire l'incrocio dei mezzi che percorrono la stessa strada in opposto senso di marcia. La frequenza e la distribuzione delle piazzole di scambio contemperano le esigenze d'uso della strada con le condizioni dei luoghi” (comma 3). “Lo strato superficiale della carreggiata è stabilizzato con materiale inerte di origine naturale. La pavimentazione della carreggiata è ammessa nei tratti con pendenza superiore alla pendenza massima prevista ed è realizzata con sistemi compatibili con la destinazione d’uso della strada. Il deflusso superficiale delle acque convogliate dalla strada e dalle opere eventuali è regimato in modo da assicurare la stabilità idrogeologica del suolo circostante” (comma 4).
L’art. 22 del regolamento, intitolato “Criteri per la classificazione delle strade forestali” , nel testo conseguente alla novella introdotta dall’art. 5 del d.P.P. 1 dicembre 2011 n. 15-73/Leg., dispone che “in relazione a quanto previsto dall’articolo 100, comma 4, della legge provinciale sono classificate quali strade forestali ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo A, le strade che servono esclusivamente aree forestali, pubbliche o private, nel cui ambito possono ricadere: a) singoli fienili ed edifici sparsi utilizzati in modo non continuativo nell'arco dell’anno;b) aree pascolive;c) malghe non utilizzate negli ultimi dieci anni;d) inclusi non boscati di limitata estensione, anche destinati a coltivazioni agricole” (comma 1). “Sono classificate quali strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo B, le strade che non rientrano nei criteri di classificazione previsti dal comma 1 e in particolare: a) le strade forestali adibite anche al servizio di aree agricole, di più fienili o di più edifici utilizzati in modo non continuativo nell'arco dell'anno;b) le strade forestali a servizio di malghe regolarmente monticate e dotate di edifici funzionali;c) le strade forestali che interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Per complessi montani fruibili si intendono quelle aree per le quali è garantita la possibilità di accesso e di utilizzo in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia e dotate di idonee infrastrutturazioni di carattere permanente;d) le strade forestali di diretto accesso a rifugi alpini o a esercizi agrituristici, attivi stagionalmente” (comma 2) “Non sono classificate quali strade forestali le strade adibite prevalentemente allo svolgimento di funzioni diverse da quelle di servizio alle aree silvo-pastorali, quali le strade di accesso a consistenti nuclei di edifici, anche se non abitati tutto l'anno, e le strade di accesso a esercizi pubblici o a aziende agricole, attivi per la maggior parte dell’anno” (comma 3).
I susseguenti artt. 24 e 25 del regolamento disciplinano il procedimento di classificazione delle strade forestali e delle piste d’esbosco, curato dalle amministrazioni comunali e la proposizione dei ricorsi da parte dei privati.
Gli artt. 26 e ss. del regolamento recano, quindi, in attuazione dell’art. 100 della l.P. n. 11 del 2007 una complessa disciplina del transito sulle strade forestali segnatamente di tipo B, ossia nella categoria in cui ricade la strada di Val Sèn Nicolò . A tale riguardo si precisa che “a) per mezzo a motore si intende qualsiasi veicolo di qualsiasi specie guidato dall’uomo e asservito da un motore.
b) per gestione dei patrimoni silvo-pastorali si intende ogni attività connessa alla conduzione e alla manutenzione di un bene immobile o di un’infrastruttura situati nelle aree silvo-pastorali;
c) rientrano tra i pubblici servizi o funzioni anche: 1)i programmi di ricerca scientifica o di studio concordati con la pubblica amministrazione o da questa commissionati;2)le operazioni di censimento della fauna selvatica condotte ai sensi della normativa provinciale in materia di fauna selvatica ovvero direttamente coordinate da parte della struttura competente in materia di fauna selvatica;3)le attività di assistenza a gare sportive o a manifestazioni pubbliche autorizzate ai sensi della normativa di settore;4 l’espletamento di attività, riconducibili alle loro funzioni, da parte di sindaci, di assessori e di consiglieri dei comuni nonché dei componenti del comitato delle amministrazioni separate dei beni di uso civico” (cfr. art. 26). “Fermo restando quanto previsto dell'articolo 100, comma 3, della legge provinciale in relazione al transito senza necessità di autorizzazione dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), ai fini della identificazione dei veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, per i quali non è richiesta l'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B ricadenti nell’ambito del territorio gravato dal presente diritto, i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni ricompresi in tale ambito rilasciano, su richiesta, anche verbale, dell’interessato, un contrassegno di identificazione conforme al modello descritto nell'’llegato C di questo regolamento” (art. 27, comma 1) “Ai sensi dell’articolo 100, comma 3, della legge provinciale, ai proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B il comune amministrativo, nel cui ambito territoriale ricadono i predetti beni, rilascia con le stesse modalità previste dal comma 1 i contrassegni di identificazione conformi al modello descritto nell'allegato D di questo regolamento” (art. 27, comma 2) … “La matrice dei contrassegni deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso le sedi dei comuni o degli altri soggetti preposti” (art. 27, comma 4).
Sempre per quanto attiene alle strade forestali di tipo B, il regolamento dispone che “fermo restando che l’autorizzazione non è richiesta … per il transito sulle strade forestali di veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari di beni immobili serviti da tali strade o di veicoli che trasportano persone portatrici di menomazione, il proprietario della strada forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco” , ossia nella specie il Comune, “può rilasciare l’autorizzazione al transito dei veicoli a motore su tale tipo di strada forestale, a condizione che: a) sia accertata la sussistenza di motivate ragioni connesse con la conservazione, con la valorizzazione e con l’utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali e finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;b)la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi il perseguimento delle finalità principali cui essa è destinata e di quanto previsto dal titolo III della legge provinciale” (cfr. art. 29, comma 1).
“L’autorizzazione al transito dei veicoli a motore sulle strade di tipo B è rilasciata dal proprietario o dal gestore della strada” (cfr. art. 29, comma 2;nella specie il rilascio è dunque di competenza del Comune). L’art. 30 disciplina le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni.
“Per specifiche e motivate ragioni il proprietario o il soggetto gestore della strada può vietare o regolamentare il transito dei veicoli degli aventi diritto di uso civico e degli altri veicoli autorizzati , qualora il transito pregiudichi la sicurezza o le finalità principali cui la strada è destinata o contrasti con le finalità previste dal titolo III della legge provinciale” (art. 32, comma 1). “Ai fini della regolamentazione del transito, il proprietario può stabilire dei criteri anche su base stagionale o temporale, definire le caratteristiche dei mezzi a motore ammessi al transito e determinare l'eventuale contingentamento dei permessi” (art. 32, comma 2) “ Qualora il transito non contrasti con le finalità previste dall’articolo 100, comma 1, della legge provinciale, i proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attività di promozione turistica e culturale e all’attività di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici, per un periodo di tempo strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e che annualmente, non può superare i trenta giorni oppure i novanta giorni se le esigenze di transito riguardano la predetta attività di commercializzazione” (art. 32, comma 3, come modificato dall’art. 1 del d.P.P. 29 agosto 2014, n. 7-9/Leg. ). “L’autorizzazione alla libera circolazione rilasciata ai sensi del comma 2 è comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente, anche tramite gli uffici distrettuali forestali” (art. 32, comma 4). Da ultimo va anche evidenziato che, a’ sensi dell’art. 35 del regolamento medesimo, “il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 100 della legge provinciale” , nonché del regolamento medesimo, “non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade;il transito inoltre non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso” .
2.3. Presupposti del tutto diversi connotano l’istituzione, da parte dei Comuni, di Zone a traffico limitato (ZTL).
La ZTL è definita dall’art. 3, comma 1, n. 54, del Codice della Strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche quale “area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli” .
Il comma 9 dell’art. 7 del medesimo Codice, nel testo modificato per effetto dell’art. 5, comma 1, lett. e), del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dispone quindi che “i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8” (trattasi delle zone definite a norma dell’art. 3 del medesimo Codice come “area pedonale” , nonché quelle definite “A” dall’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e le altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico). “I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati” .
Il successivo comma 9 bis, aggiunto dall’art. 1, comma 103, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 , 9-bis, dispone che nella delimitazione di tali zone “i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero … ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”.
Le zone a traffico limitato “sono indicate mediante appositi segnali” (cfr. art. 7 cit., comma 10) .
Invero, l’applicazione della disciplina testè riassunta avviene, secondo la letterale previsione del predetto art. 7, nel “centro abitato” così come definito dall’art. 2 , comma 1, n. 8) del medesimo Codice e dall’art. 3, comma 3, del suo regolamento approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: e per certo la Valle di San Nicolò, di per sé, non evidenzia tale caratteristica.
Tuttavia va allo stesso tempo considerato che la relativa strada è stata comunque assoggettata alla disciplina propria delle ZTL per effetto della deliberazione giuntale n. 69 dd. 29 maggio 2019, successivamente attuata dal Sindaco con propria ordinanza n. 60 dd. 26 giugno 2020.
Anche a prescindere dalla circostanza che tali provvedimenti non risultano impugnati dai ricorrenti, va rilevato che per quanto segnatamente attiene la strada Sèn Nicolò i provvedimenti medesimi risultano diffusamente motivati con la necessità di limitare il traffico veicolare in una zona riconosciuta di particolare pregio paesaggistico - ambientale, al fine di assicurarne l’integrità nonché la conseguentemente ottimale fruizione da parte dei suoi visitatori.
Il Collegio - a sua volta - evidenzia che, in linea di principio, deve essere comunque riconosciuta all’ente pubblico proprietario della strada ( ossia allo stesso Comune) la potestà di imporre specifiche regole per disciplinarne il transito da parte dei veicoli, soprattutto con riguardo non solo alla sicurezza stradale, ma anche al fine della tutela dei luoghi attraversati, posto che l’indubbia valenza paesaggistico - ambientale che nella specie si intende tutelare non è per certo inferiore a quella di determinate aree di pregio ubicate nei centri abitati, con la conseguenza che anche in tali siti extraurbani ben possono essere adottate al riguardo misure volte alla limitazione della circolazione dei veicoli, conformemente al generale e fondamentale principio di tutela del paesaggio sancito dall’art. 9 Cost.
Del resto, e a ben vedere, la lettura dello stesso surriportato comma 9 dell’art. 7 del Codice legittima tale conclusione anche avendo riguardo ad un elemento testuale in esso contenuto e che consente di superare la predetta, formale inerenza della sua disciplina alle sole aree ricadenti nei “centri abitati” : come infatti ivi si dispone, risulta possibile istituire ZTL anche laddove insistono “aree pedonali” .
L’attuale definizione dell’ “area pedonale” è contenuta nell’art. 3, comma 1, n. 2 dello stesso Codice, come da ultimo sostituito per effetto dell’art. 01 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 agosto 2003, n. 214, e di per sé identifica una “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali” .
Risulta invero significativo che tale definizione è stata introdotta in sostituzione di quella ivi originariamente riferita all’ “area pedonale urbana”, in modo quindi di consentire l’istituzione di tale tipologie di “aree” anche in ambiti extra-urbani, ossia nel caso di specie anche nella Valle San Nicolò;e, se così è, l’amministrazione comunale è pertanto legittimata anche a riqualificre l’area medesima in ZTL avvalendosi di quel particolare richiamo che nel testo del surriportato comma 9 rimanda al secondo periodo del precedente comma 8 e consente, pertanto, in questo modo di applicare la disciplina propria delle ZTL anche ad ambiti esterni ai centri abitati.
Del resto, il medesimo percorso ermeneutico è stato correttamente seguito anche nelle premesse motive della stessa deliberazione giuntale n. 69 del 29 maggio 2019.
Posto ciò, va denotato che la predetta ordinanza sindacale n. 60 dd. 26 giugno 2020 consente – tra l’altro, e sempre per quanto qui segnatamente interessa – il transito e la sosta “in stretta relazione al servizio da espletare, nel rispetto delle disposizioni generali per la circolazione dettate dal Codice della Strada, nonché delle disposizioni particolari dettate dalla presente ordinanza e, ancora, senza costituire intralcio per la circolazione” ai “veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di tutti coloro che siano titolari di diritti reali e loro familiari che sono autorizzati dal Sindaco … ” , ai veicoli “di proprietà o in documentato uso esclusivo di tutti coloro che lavorano presso gli esercizi o le proprietà della zona interdetta alla circolazione che esercitano l’attività … di rappresentante di commercio o comunque di professionisti che necessitino” di accedere alla zona predetta “per la propria attività lavorativa”, agli “automezzi specificamente adibiti al trasporto di cose” , ai “mezzi che effettuano il servizio di trasporto urbano turistico sulle linee “Pozza di Fassa – Val San Nicolò, Pozza di Fassa – Val Monzoni” , al “Trenino su ruote gommate” , nonché ai “veicoli in servizio di noleggio con conducente con licenza rilasciata dal Comune di San Giovanni di Fassa – S J esclusivamente nella fascia oraria sprovvista del trasporto urbano turistico di linea (dalle 18.30 alle 8.30) o in supporto dello stesso servizio”, e peraltro senza limiti di orario, tranne che dalle ore 10.00 alle ore 16.00 in senso ascendente, dal 1° luglio al 31 agosto.
Giova ancora una volta evidenziare che per effetto della susseguente e qui impugnata ordinanza sindacale n. 96 dd. 12 ottobre 2020 tale complessivo regime di transito, con le correlative autorizzazioni, rimane comunque confermato sino al 31 dicembre 2021 pur nella vigenza della sopravvenuta classificazione della strada Sèn Nicolò quale strada forestale.
2.4. Venendo ora ad una comparazione tra il regime di accesso alla Valle di San Nicolò conseguente alla sopravvenuta classificazione della strada Sèn Nicolò quale strada forestale e il regime di accesso alla medesima Valle normato quale ZTL pare evidente che, individualmente, per le Signore A D e S D G nulla di fatto muta, posto che permarrebbe la loro legittimazione all’utilizzo della strada in questione quali titolari di diritti reali nell’area servita da tale infrastruttura viaria, risultando innovato al riguardo soltanto il titolo per l’accesso alle loro proprietà (e al pubblico esercizio ivi insistente), previsto nella disciplina ZTL come rilasciabile in regime autorizzatorio, nel mentre nella disciplina della viabilità forestale la titolarità del diritto reale consente ex se di ottenere direttamente il rilascio del contrassegno identificativo dei veicoli a cui è consentito di accedere alla strada;viceversa, al SignorN Z, in quanto non titolare di diritti reali nell’area servita dalla strada ma legale rappresentante della società che ivi gestisce il pubblico esercizio “B C” , per effetto della classificazione della strada come forestale seguiterebbe ad applicarsi un regime di carattere autorizzatorio, peraltro ben più rigido nei presupposti per il rilascio del relativo titolo, così come prefigurati dall’art. 29, comma 1, del regolamento approvato con d.P.P. n. 51-158/Leg. del 3 novembre 2008.
Ma va soprattutto rimarcato che tutti e tre i ricorrenti svolgono nell’area servita dalla strada in questione delle attività commerciali che si sostanziano nella conduzione di pubblici esercizi, i quali a loro volta, trovano essenzialmente il proprio sostegno nel flusso turistico, sia invernale che estivo, e che pertanto essenzialmente identificano il loro interesse alla proposizione della presente impugnativa proprio con riguardo alla continuità di tale flusso: e, se così è, risulta ben evidente che il regime proprio della viabilità forestale risulta del tutto penalizzante rispetto a quella conseguente alla ZTL, se non altro poiché l’art. 100 della l.p. n. 11 del 2007 e le relative disposizioni regolamentari di attuazione non contemplano in via espressa il rilascio di autorizzazioni per l’accesso alle relative infrastrutture viarie da parte di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico, se non – presumibilmente – per quelle ben circoscritte e inderogabili “esigenze” prefigurate dall’attuale testo dell’art. 32 del regolamento e, come si è visto innanzi al § 2.2. della presente sentenza, sono “ connesse a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attività di promozione turistica e culturale e all’attività di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici, per un periodo di tempo strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e che annualmente, non può superare i trenta giorni oppure i novanta giorni se le esigenze di transito riguardano la predetta attività di commercializzazione”.
A fronte di ciò, la mera circostanza che il più favorevole regime di ZTL risulti allo stato solo contingentemente assicurato sino alla data del 31 dicembre 2021 rende pertanto concreto ed attuale in capo agli attuali ricorrenti l’interesse a contestare nella presente sede di giudizio la classificazione della strada Sen Nicolò quale strada forestale.
Né può sottacersi che la sussistenza di tale interesse è ulteriormente corroborata dalla concomitante e del tutto conseguente applicazione anche a tale strada dell’art. 35 del relativo regolamento, in forza del quale, come parimenti si è visto al § 2.2. della presente sentenza, “il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 100 della legge provinciale” , nonché del regolamento medesimo, “non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade;il transito inoltre non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso” . Tale disciplina parrebbe invero di per sé illegittima, in quanto introduce mediante una mera disposizione regolamentare una norma di sostanza legislativa (che a sua volta risulterebbe preclusa anche allo stesso legislatore provinciale, a’ sensi dell’attuale testo dell’art. 117 Cost., primo comma, lett. l), che riserva all’esclusiva competenza di quello statale l’ “ordinamento civile” ) derogatrice della responsabilità per insidia stradale ovvero per incuria che la prevalente giurisprudenza viceversa fonda sulla titolarità del demanio stradale e sul suo dovere di custodia, a’ sensi dell’art. 2051 c.c. (cfr., ad es., Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 2013, n. 24793).
Ma, comunque sia, la disciplina surriferita risulta già allo stato pienamente applicabile alla strada Sen Nicolò per il mero fatto della sua classificazione quale strada forestale e, pertanto, la conoscenza della relativa circostanza non può che risultare ex se disincentivante per coloro che vi transitano.
Anche sotto questo profilo, pertanto, sussiste l’interesse dei ricorrenti alla proposizione della presente azione giudiziale.
3.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto.
3.2.Risulta innanzitutto fondato il primo motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui viene censurata la violazione delle norme che disciplinano la partecipazione al procedimento. L’Amministrazione era infatti tenuta a dare notizia del suo avvio ai ricorrenti personalmente, in quanto soggetti potenzialmente pregiudicati dal provvedimento di qualificazione della strada, da comunale in forestale, attraverso la quale si accede alle rispettive proprietà, ovvero ai pubblici esercizi da loro condotti. Diversamente da quanto sostiene la difesa del Comune, nella specie non rileva la natura dell’atto impugnato, asseritamente atto generale avente effetti su di una serie indistinta di soggetti;né rileva che l’art. 24 del regolamento di cui al d.P.P 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg di per sé preveda obbligatoriamente l’acquisizione solo del parere “dei proprietari dei terreni su cui insiste la strada” e che nel caso di specie la strada si sviluppi esclusivamente su proprietà comunale. A ben vedere, infatti, non si tratta tanto di acquisire un formale parere da parte dei privati, ma necessita di comunque rendere previamente i soggetti titolari dei diritti partecipativi, in quanto interessati al procedimento amministrativo, di cui al capo III della l. 7 agosto 1990, n. 241 nonché ai corrispondenti articoli 24 e seguenti della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 dell’attivazione di un procedimento, della possibilità di intervenirvi e del provvedimento finale adottato. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, atteso che nemmeno la pubblicazione all’Albo e sul sito istituzionale del Comune sostituisce invero la modalità di comunicazione che l’art. 25 della l.p. n. 23 del 1992 indica espressamente come personale. Agli interessati è stato in definitiva preclusa, precedentemente all’emanazione del provvedimento finale qui impugnato, la rappresentazione delle ragioni ritenute impeditive alla qualificazione della strada come forestale: ragioni che, viceversa, sarebbe stato in ogni caso opportuno per l’Amministrazione conoscere anche solo sotto il profilo istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato.
3.3. Anche al di là della riscontrata fondatezza – e dell’intrinseca assorbenza - del primo motivo d’ordine formale, va peraltro accolto anche il secondo motivo, d’ordine sostanziale e la cui valenza risulta preponderante nell’economia complessiva del ricorso. Al di là della formalmente erronea rubricazione del motivo stesso anche come violazione dell’art. 6 della l.p. 17 dicembre 2004, n. 12 ( recte , art. 6 della l.p. 23 novembre 1978, n. 48 nel testo come da ultimo sostituito dall’art. 1 della l.p. n. 12 del 2004), va precisato che la trasformazione della strada comunale di Sèn Nicolò in strada forestale, è avvenuta ai sensi dell’art. 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (sostitutivo della sostanzialmente omologa disciplina contenuta nel previgente art. 6 della l.p. n. 48 del 1978 e successive modifiche) e secondo la procedura disciplinata dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.P 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. In particolare il Comune, nel caso di specie, ha ritenuto di dare applicazione all’art. 22 comma 2 di tale regolamento, laddove individua le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco che vengono denominate di tipo B. Si tratta, come si è visto innanzi al § 2.2. della presente sentenza, delle strade forestali, non rientranti nei criteri di classificazione previsti dal comma 1, in quanto tali adibite anche al servizio di aree agricole, di più fienili o di più edifici utilizzati in modo non continuativo nell’arco dell'anno, di malghe regolarmente monticate e dotate di edifici funzionali o che interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale o di diretto accesso a rifugi alpini o a esercizi agrituristici, attivi stagionalmente.
Premesso ciò, anche volendo ritenere la strada comunale asfaltata di Sèn Nicolò adibita, non all’esclusivo servizio del bosco, ma anche al servizio di aree silvo-pastorali e in particolare di malghe come sostenuto dall’Amministrazione che a tal fine indica la sussistenza di una malga che ricovera 50 mucche da latte e allega la dichiarazione dell’Amministrazione separata dell’uso civico (ASUC) da cui risulta la provenienza proprio dalla Val Sèn Nicolò della maggior parte del legnatico spettante ai censiti, rimane il fatto che proprio mediante ed esclusivamente la strada asfaltata di Sèn Nicolò si accede ad esercizi pubblici, di cui sono titolari i ricorrenti e che risultano attivi per la maggior parte dell’anno. E, in via del tutto dirimente e sempre come si è già visto al § 2.2. della presente sentenza, il comma 3 dell’art. 22 del d.P.P 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. recisamente esclude la possibilità di classificare quale strada forestale anche di tipo B le strade adibite prevalentemente allo svolgimento di funzioni diverse da quelle di servizio alle aree silvo-pastorali, quali, espressamente, le strade di accesso a esercizi pubblici attivi per la maggior parte dell'anno (“ 3. Non sono classificate quali strade forestali le strade adibite prevalentemente allo svolgimento di funzioni diverse da quelle di servizio alle aree silvo-pastorali, quali le strade di accesso a consistenti nuclei di edifici, anche se non abitati tutto l'anno, e le strade di accesso a esercizi pubblici o a aziende agricole, attivi per la maggior parte dell'anno .”). In altri termini, le strade di accesso a esercizi pubblici attivi per la maggior parte dell’anno si configurano ex se quali strade adibite prevalentemente allo svolgimento di funzioni diverse da quelle di servizio alle aree silvo-pastorali: e in ragione di ciò la disposizione normativa provinciale, in via del tutto inderogabile, non ne consente la classificazione quale strada forestale.
Come si è detto innanzi, gli attuali ricorrenti gestiscono le attività di ristorazione e bar nei locali recanti l’insegna “ Bar Ristorante Malga al Crocifisso ” e “ B C ”, situati rispettivamente in località Capitel e Ciampiè eella Val Sèn Nicolò, esclusivamente accessibili dalla predetta strada comunale di Sèn Nicolò . Le visure tratte dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trento versate in atti (cfr. all. 5 e 6 produzione dei ricorrenti) evidenziano l’esercizio dell’attività primaria di ristorazione e secondaria di bar con l’indicazione dei codici