TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-12-20, n. 201801651
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Pubblicato il 20/12/2018
N. 01651/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01333/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2012, proposto da
G D F, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e C M, con domicilio eletto presso G C, in Bari, via Putignani, 50;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M T e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso A B, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l'annullamento
1) del provvedimento adottato dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche con nota prot. n. AOO_159/21/05/2012000489U del 21/05/2012, avente ad oggetto “ Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 0,8000 MWe sito nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio e relative opere connesse ”;
2) di ogni altro eventuale atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto, ed in particolare:
- del parere non favorevole espresso dall’ARPA - Dir. Prov. Foggia, con nota prot. n. 12202 del 13/10/2011;
- del parere non favorevole espresso dalla Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio, con nota prot. n. 77781 del 30/11/2011;
- del Regolamento regionale n. 24/2010, quale atto presupposto a quello impugnato sopra, nella parte in cui preclude in maniera assoluta l’installazione di impianti nelle aree dichiarate “non idonee”;
nonché
per il risarcimento del danno
con riserva di quantificazione dello stesso nel prosieguo del giudizio, anche sub specie di danno da ritardo dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2 bis della legge n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 luglio 2012 e depositato in Segreteria il successivo 3 ottobre, G D F adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Il ricorrente esponeva in fatto che nel luglio 2008 aveva avviato l’ iter autorizzativo per la realizzazione di una pala eolica da 800 KW in località “La Norcia” nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio (Fg), presentando successivamente apposita domanda di “Autorizzazione Unica” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 387/2003.
Convocata un’apposita Conferenza di Servizi al fine di addivenire all’Autorizzazione in questione, in esito alla stessa la Regione Puglia con la nota n. 0014087 del 24/11/2011 comunicava al D F il preavviso di rigetto relativo all’istanza inoltrata.
Tale comunicazione veniva in seguito confermata, anche in risposta alle controdeduzioni formulate dall’odierno ricorrente, con la nota n. 0015379 del 28/12/2011 e con la nota 4892U del 21/05/2012 dell’Ufficio Energia e reti energetiche.
Più precisamente, in tali note a riscontro, la Regione Puglia dava atto dei pareri negativi espressi sia dalla Provincia di Foggia - Settore Assetto del territorio con nota AOO_159 22/12/2011 - 0015247 e trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 2011/0077781 del 30/11/2011, sia dall’ARPA - Dir. Prov. Foggia, con nota n. 12202 del 13/10/2011.
In particolare, la Commissione paesaggistica della Provincia di Foggia riteneva che la pala eolica di tipologia E.4.c. oggetto della richiesta autorizzatoria rientrasse in una zona di “boschi + buffer di 100m”, di modo che l’ipotizzata realizzazione dell’impianto in esame avrebbe causato l’alterazione della flora e delle specie vegetali ivi insistenti.
L’ARPA, dal canto suo, esprimeva parere negativo in quanto riscontrava, oltre a delle carenze documentali, la circostanza per la quale l’impianto sarebbe stato edificato in un’area tutelata per legge ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
Con il ricorso in esame, il D F insorgeva avverso gli atti ut supra ricordati, lamentandone la:
1) Inapplicabilità del Regolamento regionale n. 24/2010, illegittimità del diniego di autorizzazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, c.1, del Regolamento regionale 30/12/2010 n. 24 e della nota della Regione Puglia AOO_002 prot. n. 0000172 del 15/03/2011, n. 24 avente ad oggetto “Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 art. 5 disposizioni transitorie. Indirizzi applicativi” - Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 - Eccesso di potere per motivazione illogica, falsa e pretestuosa, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, contraddittorietà. Sviamento.
In particolare, il ricorrente sottolineava come il provvedimento adottato dalla Regione Puglia si sarebbe fondato su un errore di individuazione della disciplina applicabile.
In tesi di parte ricorrente, alla fattispecie in esame non avrebbe dovuto applicarsi il Regolamento regionale n. 24/2010 - che provvedeva ad individuare le aree non idonee alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - in quanto la mancanza dei pareri ambientali prescritti non sarebbe stata imputabile al D F, ma esclusivamente alla condotta colpevolmente inerte della Regione Puglia, dal momento che se la stessa avesse rispettato tutti i termini prescritti dalla normativa, non vi sarebbe stato spazio per l’applicazione del citato Regolamento per come nelle more sopravvenuto.
Viceversa, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione ratione temporis il Reg. n. 16/2006 anziché il Reg. n. 24/2010, indipendentemente dalla potenza complessiva dell’impianto stesso.
2) Illegittimità del diniego di autorizzazione per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del regolamento regionale 30/12/2010, n. 24 e del DM Sviluppo Economico 10/09/2010 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 (anche in combinato disposto con l’art. 10 bis) della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione, mancanza dei presupposti e difetto di istruttoria. Sviamento.
Parte ricorrente lamentava l’estrema genericità delle motivazioni che avevano spinto l’Amministrazione procedente ad adottare i provvedimenti di diniego, anche in ragione del fatto che le aree e i siti “non idonei”, necessitavano di essere identificati sulla scorta di specifiche esigenze di tutela, anche valutando in concreto il possibile impatto negativo dell’impianto sul territorio di riferimento.
In tesi di parte ricorrente, il progettato impianto, della potenza di 800 kw avrebbe avuto uno scarso impatto ambientale, tale da non giustificare il provvedimento negativo in concreto emanato.
3) Illegittimità del Regolamento regionale n. 24/2010 e conseguente illegittimità derivata del diniego di autorizzazione per violazione del DM Sviluppo Economico 10/09/2010.
Con tale ulteriore motivo di ricorso si evidenziava come, in ragione di quanto detto nel punto 2), il Regolamento regionale n. 24/2010 sarebbe stato, in tesi, contrastante con il DM Sviluppo Economico del 10/09/2010;pertanto, l’illegittimità e la conseguente caducazione del Regolamento regionale in oggetto avrebbe fatto venir meno, per illegittimità derivata, anche il provvedimento impugnato.
4) Illegittimità del diniego di autorizzazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 (anche in combinato disposto con l’art. 10 bis) della legge n. 241/1990;eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e difetto dei presupposti. Sviamento. Illogicità ed ingiustizia manifesta.
Parte ricorrente evidenziava che l’area nella quale avrebbe dovuto essere ubicato l’aerogeneratore e la relativa piazzola sarebbe stata un’area non tutelata ex art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.
Tale circostanza sarebbe stata riscontrabile, in tesi, alla luce dell’insufficienza delle mappe del sistema WMS (Web Map Service, ossia uno standard internazionale che definisce una "mappa" come rappresentazione di informazioni geografiche, restituendo un'immagine digitale idonea ad essere visualizzata su browser web ).
Invero, il D F riteneva necessaria, al fine dell’esatta indicazione del luogo di realizzazione della pala eolica, l’utilizzo degli “Atlanti della Documentazione Cartografica”;da una analisi degli stessi sarebbe stato possibile rilevare come la realizzanda struttura sarebbe ricaduta all’esterno dell’unica area a boschi presente e all’interno della area di buffer di 100 m.
Tale evenienza avrebbe comportato la necessità di attivare, da parte della Regione, un esame di compatibilità tra il progetto e le esigenze di tutela del territorio, circostanza quest’ultima non rilevabile nel provvedimento impugnato.
Alle stesse conclusioni si sarebbe arrivati anche per la cabina di consegna, in quanto la stessa, in tesi di parte ricorrente, sarebbe stata pienamente realizzabile poiché, in applicazione dell’art. 4 del Reg. n. 24/2010, l’edificazione delle opere connesse sarebbe risultata sempre consentita, anche qualora le stesse fossero ricadute nelle aree a “Pericolosità Geomorfologica”.
5) Illegittimità del parere non favorevole dell’ARPA - Dir. Prov. Foggia, prot. n. 12202/2011 per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione illogica. Incompetenza.
Illegittimità del diniego di autorizzazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 (anche in combinato disposto con l’art. 10 bis) della legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria;violazione del combinato disposto dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell’art. 14 quater della legge n. 241/1990. Illegittimità derivata.
Parte istante evidenziava come la carenza degli elaborati di progetto non avrebbe mai potuto integrare di per sé un ipotesi di esclusione, in quanto le Amministrazioni procedenti avrebbero dovuto richiedere un’integrazione della documentazione.
Inoltre il predetto parere avrebbe dovuto essere espresso in seno alla conferenza di servizi e la Regione avrebbe dovuto verificarne la fondatezza.
Si evidenziava, poi, come il pluricitato parere sarebbe stato viziato da incompetenza, oltre ad essere infondato.
6) Illegittimità del parere non favorevole della Provincia di Foggia prot. n. 77781 del 30/11/2011 e sulla conseguente illegittimità derivata del diniego di autorizzazione.
Il D F evidenziava come il citato provvedimento, in quanto espresso al di fuori della Conferenza di Servizi, era stato oggetto di impugnativa autonoma dinanzi al Tribunale in epigrafe con ricorso n. 244/2012 e pertanto, richiamando nel presente giudizio anche i motivi del citato ricorso, chiedeva la riunione dei due procedimenti.
In data 1/4/2016 si costituiva in giudizio la Regione Puglia, la quale, anche in base alle difese svolte nella memoria depositata in data 18/09/2018, evidenziava come la fattispecie in oggetto, tanto in virtù del principio tempus regit actum , quanto in forza dell’art. 18.5 del D.M. 10/09/2010 e dell’art.