TAR Ancona, sez. I, decreto presidenziale 2017-07-21, n. 201700245

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, decreto presidenziale 2017-07-21, n. 201700245
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700245
Data del deposito : 21 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2017

N. 00115/2017 REG.RIC.

N. 00245/2017 REG.PROV.PRES.

N. 00115/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M B, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini 32;

contro

Comune di Castel di Lama, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Naspi in Ancona, via Ruggeri, 3/I;

nei confronti di

F R;

per l’annullamento, previa sospensione

- del provvedimento del Sindaco del Comune di Castel di Lama prot. 13135, in data 27 ottobre 2016, concernente mozione dei consiglieri di minoranza riguardante la discarica di R;

- del provvedimento del Sindaco del Comune di Castel di Lama prot. 8797, in data 1 agosto 2016, concernente mozione di censura;

- del provvedimento del Sindaco del Comune di Castel di Lama prot. 9449, in data 22 agosto 2016, concernente mozione di consiglieri di minoranza;

- provvedimento del Sindaco del Comune di Castel di Lama prot. 11830, in data 3 ottobre 2016, concernente mozione di indirizzo del MS – Abolizione della figura dell’addetto stampa in forma associata;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza presentata con i motivi aggiunti con cui la società ricorrente chiede, anche per ragioni di economia processuale, l’abbreviazione dei termini per la trattazione della domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti alla camera di consiglio già fissata al 26 luglio 2017 per la discussione della domanda cautelare presentata con il ricorso introduttivo;

Ritenuto, ai sensi dell’articolo 53 cod. proc. amm., di accogliere l’istanza;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi