TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-10-25, n. 202300315
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 00315/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2023, proposto da
E A e M S, rappresentati e difesi dall'avvocata U V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Merano, via Goethe, n. 7;
contro
Comune di Merano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V M e J P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura del Comune di Merano, Portici n. 192;
nei confronti
Rohrer Immobilien S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati M E e D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via G. Carducci n. 8/A;
per l'annullamento
1) del permesso di costruire n. 189 dd. 28.11.2022, in pratica edilizia n. 2021/195/0, avente ad oggetto: “progetto per i fabbricati del complesso residenziale via Piave – via Matteotti – via Piave 33, via Piave 35, via Piave 37, via Armonia 58, via Armonia 50, via Armonia 52, via Armonia 56, via Piave 39, sulle particelle fondiarie/edificabili p.ed. 197/20, 197/21, 197/23, 341/1, 341/2, 528, 529/1, 529/2, 604, 1658, 1659, 1661, p.f. 1362/7, 1362/24, 1362/20, 1362/2, 1358/2 C.C. Maia ed in Zona residenziale "B1" - zona di completamento (3,5 m³/m²), Piano d'attuazione, Strada comunale tipo A, Strada comunale tipo D”, nonché degli atti infraprocedimentali ivi richiamati e connessi/collegati, in particolare
2) del parere favorevole della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio dd. 12.05.2022, non conosciuto;
3) dei pareri positivi (con prescrizioni) della polizia locale del Comune di Merano dd. 29.12.2021, dell'Ufficio strade e infrastrutture del Comune di Merano dd. 18.01.2022, dell'Azienda dei servizi municipalizzati di Merano dd. 22.4.2022, dell'Azienda dei servizi municipalizzati di Merano per l'ubicazione del sito gestione rifiuti dd. 8.4.2022, non conosciuti;
4) della proposta di accoglimento dd. 19.11.2022 del responsabile del procedimento, non conosciuta;
5) della delibera della Giunta comunale del Comune di Merano n. 16, dd. 7.12.2021, ad oggetto: “urbanistica – approvazione di modifiche al piano di attuazione via Piave/via Matteotti – secondo provvedimento”, pubblicata sulla rete civica provinciale ai sensi dell'art. 60 della LP n. 9/2018 il 20.12.2021, pubblicata sull'albo pretorio dal 20.12.2021 al 9.1.2022, compresi tutti gli allegati grafico-progettuali con essa approvati;
6) della presupposta delibera della Giunta comunale del Comune di Merano n. 205, dd. 1.9.2021, ad oggetto: “urbanistica – adozione di modifica al piano di attuazione via Piave / via Matteotti”, compresi tutti gli allegati grafico progettuali con essa approvati;
7) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, connesso e conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Merano e di Rohrer Immobilien S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il consigliere F C e uditi per
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
( Salva diversa specificazione i documenti di seguito indicati sono quelli prodotti in giudizio dai ricorrenti)
1. I ricorrenti, A E e S Martha, sono comproprietari della p.ed. 880 C.C. Maia, un edificio sito in via Matteotti n. 3, a Maia Bassa/Merano (docc. 3 e 6).
2. Sul lato est della p.ed. 880 C.C. Maia si trova, direttamente adiacente, un edificio dell’altezza di un piano solo (p.ed. 1661 C.C. Maia);si tratta di una legnaia (cfr. doc. 5), oggi di proprietà della controinteressata Rohrer Immobilien srl (cfr. doc. 2 e doc. 4).
3. Il permesso di costruire, qui impugnato, prevede che tale edificio sulla p.ed. 1661 C.C. Maia venga demolito e sostituito con un nuovo edificio, destinato a superare in altezza l’edificio dei ricorrenti per un intero piano.
4. Il piano di attuazione via Piave/via Matteotti prevede sul lato est della p.ed. 880, l’obbligo di costruire in aderenza con ripresa del profilo (Anbaupflicht mit Übernahme des Profils) (cfr. doc. 2, allegato 1 – piano normativo I – formazione).
5. Il permesso di costruire prevede una sopraelevazione non in aderenza.
6. Ritenendo, sia il piano di attuazione che il permesso di costruire, viziati da violazione di legge per mancato rispetto della disciplina a tutela della loro proprietà, hanno proposto il presente ricorso per i seguenti motivi di diritto:
7. 1. Il piano di attuazione via Piave/via Matteotti sarebbe affetto da illegittimità per violazione e/o falsa applicazione del decreto ministeriale n. 1444/1968, dell’art. 38 L.P. 13/1997 e/o dell’art. 57, comma 6, della L.P. n. 9/2018, per violazione delle distanze.
Sarebbe stata anche violata la procedura di approvazione del piano di attuazione di cui all’art. 60 della L.P. n. 9/2018.
Le scelte di piano sarebbero comunque affette da eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e perplessità e motivazione carente/contraddittoria.
7.2. Il permesso di costruire n. 189, dd. 28.11.2022, sarebbe illegittimo per violazione e/o falsa applicazione del decreto ministeriale n. 1444/1968, degli artt. 837, 905, 906 e 907 c.c. e del piano di attuazione stesso per violazione delle distanze.
Il permesso di costruire sarebbe altresì illegittimo per violazione della procedura di rilascio (art. 74 ss. della L.P. n. 9/2018);nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e perplessità.
7.3. Il piano di attuazione via Piave/via Matteotti sarebbe viziato da illegittimità per violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, risp. dell’art. 7 della L.P. 17/1993, per motivazione viziata, carente e perplessa, nonché dell’art. 60 della L.P. n. 9/2018 e dell’art. 4 del regolamento edilizio comunale;nonché affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e perplessità.
8. In data 15 giugno 2023 si è costituita in giudizio la controinteressata.
9. In data 7 luglio 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Merano.
10. In data 8 settembre tutte le parti hanno presentato una memoria difensiva. Il Comune di Merano e la controinteressata, oltre a contestare i motivi di ricorso, hanno eccepito l’irricevibilità del medesimo per tardività.
11. In data 11 settembre la controinteressata ha presentato memoria di replica, seguita, in data 20 settembre 2023, dalla memoria di replica dei ricorrenti.
12. In data 11 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
13. Preliminarmente, occorre scrutinare le eccezioni di irricevibilità del ricorso per tardività avanzate dal Comune di Merano e dalla controinteressata. Occorre distinguere la portata dell’eccezione a seconda dell’atto a cui viene riferita, se piano di attuazione o permesso di costruire.
13.1. Con riguardo al piano di attuazione - di cui alla delibera della Giunta comunale del Comune di Merano n. 16, dd. 7.12.2021 (doc. n. 7 del Comune), ad oggetto: “urbanistica – approvazione di modifiche al piano di attuazione via Piave/via Matteotti – secondo provvedimento”, pubblicata sulla rete civica provinciale ai sensi dell'art. 60 della LP n. 9/2018 il 20.12.2021 e pubblicata sull'albo pretorio dal 20.12.2021 al 9.1.2022 - deducono le parti resistenti che l’anzidetta variante al piano di attuazione sarebbe stata approvata in via definitiva in data 10.1.2022 (doc. n. 7 del Comune) e che la disciplina di cui all’art. 60 della L.P. n. 9/2018 non prevedrebbe alcun obbligo informativo individuale: ai sensi del comma 5, infatti, “il Comune pubblica la delibera di approvazione, corredata della relativa documentazione tecnica, sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Il piano di attuazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.”;né sarebbe applicabile la previsione di cui all’art. 41, comma 4, della medesima legge provinciale, che regola alcuni casi di partecipazione dei proprietari interessati dal procedimento di pianificazione : “(4) Qualora uno strumento di pianificazione preveda o modifichi vincoli paesaggistici di cui all’articolo 11, vincoli di inedificabilità su singoli immobili o vincoli preordinati all’esproprio, della delibera di adozione deve essere dato avviso ai soggetti proprietari nei modi di cui all’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”.
Oltre tutto, i ricorrenti sarebbero comproprietari di un edificio sito all’esterno del piano di attuazione in parola e quindi non interessati dalla sua modifica.
Pertanto, facendo decorrere dal 10.1.2022 il dies a quo per l’impugnazione di tale variante urbanistica, l’odierno ricorso, notificato in data 18.4.2023, risulterebbe ampiamente tardivo.
13.1.1. L’eccezione è fondata.
13.1.1.1. La disciplina di cui all’art. 60 della L.P. n. 9/2018 non prevede alcun obbligo informativo individuale. Ai sensi del comma 5, infatti, “il Comune pubblica la delibera di approvazione, corredata della relativa documentazione tecnica, sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Il piano di attuazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.”. Né risulta applicabile la previsione di cui all’art. 41, comma 4, della medesima legge provinciale, che regola alcuni casi di partecipazione dei proprietari interessati dal procedimento di pianificazione : “(4) Qualora uno strumento di pianificazione preveda o modifichi vincoli paesaggistici di cui all’articolo 11, vincoli di inedificabilità su singoli immobili o vincoli preordinati all’esproprio, della delibera di adozione deve essere dato avviso ai soggetti proprietari nei modi di cui all’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”.
13.1.1.2. I ricorrenti replicano appellandosi alla mancata attivazione da parte comunale della disciplina integrativa sulla partecipazione e sull’informazione espressamente prevista all’art. 60, comma 2, della L.P. n. 9/2018. Sostengono che l’inerzia comunale sul punto avrebbe giustificato un obbligo di notifica individuale della modifica al piano di attuazione oggetto della presente controversa.
13.1.1.3. Quest’argomento non coglie nel segno.
Così dispone il richiamato art. 60, comma 2: “(2) La proposta del piano adottata, corredata della relativa documentazione, viene pubblicata per la durata di 30 giorni all’albo del Comune e sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Entro lo stesso termine i soggetti interessati possono presentare al Comune le loro osservazioni sulla proposta del piano. I Comuni prevedono ulteriori misure di informazione e partecipazione della popolazione.”
Questa normativa si riferisce alla fase istruttoria del procedimento di approvazione di un piano di attuazione;quella che segue alla sua adozione e che consente il contributo partecipativo della cittadinanza interessata, prima dell’approvazione dello strumento urbanistico. Pertanto, le “ulteriori misure di informazione e partecipazione della popolazione”, che i Comuni sono chiamati obbligatoriamente a disciplinare con gli strumenti normativi loro propri (lo Statuto ed il Regolamento comunale), riguardano solo questa fase e non quella finale integrativa dell’efficacia connessa alla pubblicazione del piano approvato. Ne consegue, che la disciplina relativa a tale ultima fase resta insensibile alla mancata attivazione della regolamentazione comunale riguardante la fase istruttoria precedente.
13.1.1.4. Perciò, l’eccezione di tardività sollevata dal resistente Comune e dalla controinteressata va vagliata secondo il tradizionale indirizzo giurisprudenziale, seguito anche da questo Tribunale (vedansi T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano 30.11.2017, n. 332, e T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano 13.1.2016, n. 6, ampiamente condivise in giurisprudenza: ex plurimis TAR Lombardia, Sez. IV, 31.3.2021, n. 854, TAR Sardegna, Sez. II, 23.2.2017, n. 136, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.2.2017, n. 622, Consiglio di Stato, Sez, VI, sent. n. 5042/2016 e n. 595/2014), che obbliga alla notifica individuale solo quelle varianti urbanistiche che presentano una natura “puntuale”.
13.1.1.5. Esemplarmente, ha così statuito il Consiglio di Stato in una vicenda pianificatoria per molti versi analoga (Sezione VI, sentenza 13.2.2017, n. 622): “L’Amministrazione non era tenuta a una comunicazione individuale alla società, non perché essa non fosse titolare di una posizione soggettiva qualificata correlata alla “vicinitas” con l’area sulla quale era stato considerato ammissibile realizzare una volumetria massima di 10.500 mc, ma perché, come detto, la posizione dell’albergo non era direttamente incisa dal piano, il quale non si riferiva in via diretta alla parte ricorrente, cosicché il termine per l’impugnazione non poteva che decorrere dall’ultimo giorno della pubblicazione della delibera all’albo pretorio.
E infatti, “nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, nonché ai sensi dell'art. 124 t.u.e.l. n. 267/2000, il termine per l'impugnazione dello strumento urbanistico generale decorre non dalla notifica ai singoli proprietari interessati dalla disciplina del territorio, ma dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, al più tardi, dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato, salvo che esso non incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli, determinati beni ‘(Cons. Stato, sez. IV, n. 3730 del 2009;conf. Cons. Stato, IV, n. 4890 del 2016: il principio per cui il termine per l’impugnazione dello strumento urbanistico da parte dei confinanti e dei soggetti non direttamente contemplati decorre dalla pubblicazione della deliberazione nell’albo pretorio è correlato al fatto che la conoscenza del contenuto concreto del piano è consentita dal deposito della documentazione relativa presso gli uffici comunali, con libera visione al pubblico –cfr. art. 10 della l. n. 1150 del 1942)’. Al riguardo, va aggiunto che nella specie non si fa questione di una “variante particolare”, o “variante puntuale”, riguardante cioè un bene specifico e che incide in via immediata e diretta su un determinato soggetto, nel qual caso l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di notificare l’atto lesivo all’interessato, e il termine di sessanta giorni per l’impugnazione sarebbe decorso da tale notifica “individuale”. Viene invece in discussione, come si ricava dalla cospicua documentazione di variante e dall’elevato numero di osservazioni presentate agli uffici del Comune, una variante che incide su zone ampie del territorio e su una molteplicità di soggetti, cosicché trova applicazione il principio, basato su esigenze di certezza delle scelte urbanistiche, secondo cui la piena conoscenza dello strumento urbanistico si perfeziona con la pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione e –come posto in risalto nella sentenza- “con il deposito degli elaborati…presso gli uffici dell’Ente”, sicché il termine per impugnare decorre dalla scadenza dei quindici giorni dalla pubblicazione della delibera all’albo pretorio.”
13.1.1.6. Applicando questi principi giurisprudenziali alla variante in esame, risulta che la stessa non ha ad oggetto l’immobile dei ricorrenti, che si trova all’esterno della zona oggetto del piano. L’Amministrazione non era perciò tenuta a una comunicazione individuale ai ricorrenti, non perché essi non fossero titolari di una posizione soggettiva qualificata correlata alla “vicinitas” con l’area sulla quale era stato considerato ammissibile realizzare un piano in più rispetto allo strumento urbanistico in vigore, ma perché, come detto, la posizione dell’edificio dei ricorrenti non era direttamente incisa dal piano.
13.1.1.7. Né la variante urbanistica in oggetto incide specificatamente, con effetti latamente espropriativi, sull’immobile in proprietà dei ricorrenti: la previsione che consente la sopraelevazione dell’immobile del vicino in aderenza non può definirsi latamente espropriativa, ma, anzi, rispettosa del regime delle distanze;regime, che, come consente l’edificazione in aderenza, così ne ammette pure la sopraelevazione, sempre in aderenza (così da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ord., 9.6.2023, n. 16371, per la quale “… in tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che il rispetto della distanza di cui all'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38033 del 02/12/2021;Sez. 2, Sentenza n. 10467 del 03/06/2020;Sez. 2, Ordinanza n. 11320 del 10/05/2018;Sez. 2, Sentenza n. 12956 del 09/06/2014;Sez. 2, Sentenza n. 7183 del 10/05/2012;Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 16/02/1995;Sez. 2, Sentenza n. 9726 del 27/09/1993;Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 27/08/1990). Infatti, l'art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza, senza oneri o formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzione preesistente…”).
13.1.1.8. Da ultimo, non si tratta di una variante “puntuale”. Viene infatti in discussione, come si ricava dalla cospicua documentazione di variante (cfr. doc. n.