TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-02-10, n. 201100116

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-02-10, n. 201100116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201100116
Data del deposito : 10 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00557/2000 REG.RIC.

N. 00116/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00557/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 557 del 2000, proposto da:
I P, rappresentata e difesa dagli avv.ti G R e C B, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Il Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica e il Dirigente Settore Gestione Territorio del Comune di Sassari, rappresentati e difesi dall'avv. B A, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento

della determinazione numero 00/35 del Dirigente Settore Gestione Territorio del Comune di Sassari in data 2 febbraio 2000, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente di accertamento di conformità delle opere realizzate al piano attico del fabbricato di sua proprietà;

del parere della commissione edilizia del 27 gennaio 2000 e di ogni altro atto preordinato, presupposto e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria del 30 novembre 2010, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della richiesta di parte ricorrente - depositata in giudizio - che sia dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in esame, con i provvedimenti consequenziali in ordine alle spese del giudizio;

Preso atto che tale richiesta è stata ribadita alla pubblica udienza del 1 dicembre 2010;

Ritenuto che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione;

Ritenuto che, per il principio della soccombenza virtuale, le spese del giudizio debbano essere poste a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, posto che – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – l’amministrazione comunale risulta avere debitamente tenuto conto degli impegni assunti dalla società Myrina srl, che tuttavia dovevano essere previamente effettivamente realizzati al fine di potere accogliere la domanda di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi