TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-03-26, n. 201202797
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Testo completo
N. 02797/2012 REG.PROV.COLL.
N. 10591/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10591 del 1997, proposto da C D e M F, rappresentati e difesi, da ultimo, dagli avv.ti G C e G C, e con domicilio eletto presso lo Studio legale Carta in Roma, viale Bruno Buozzi 87;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa con il quale è stata rigettata l'istanza dei ricorrenti di essere inquadrati nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, comunicato agli stessi ricorrenti in data 7 maggio 1997 con nota datata 21 aprile 1997 prot. n. 30026/SAS/6292;
- del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 sul personale dell'Arma dei carabinieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il cons. Giancarlo Luttazi;
Difese come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 - I ricorrenti, alla data del ricorso marescialli capo dell'Arma dei carabinieri, contestano il provvedimento, specificato in epigrafe, con il quale è stata rigettata la loro istanza di essere inquadrati nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Nell’atto si legge: " Con riferimento alle istanze dei marescialli capi trasmesse con il foglio di riferimento, si prega comunicare agli interessati che l'inquadramento nel ruolo degli ispettori è stato legittimamente effettuato in base al disposto dell'articolo 46, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e l'anzianità attribuita con decreto ministeriale 1° settembre 1995 è stata rideterminata tenuto conto di quella maturata nel grado di provenienza aumentata di 1/5 dei tempi residui di permanenza minima nel nuovo grado per conseguire il diritto alla successiva valutazione in base al citato decreto legislativo “.
I ricorrenti:
- sollevano questione di costituzionalità del citato decreto legislativo n. 198/1995 (recante “ Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri ”) facendo integralmente proprie le motivazioni di cui alla ordinanza di questo T.a.r. n. 1577 del 23 settembre 1996, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197 (recante “ Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato “), per contrasto con gli artt. 97 e 76 della Costituzione;
- sollevano questione di costituzionalità dei citati decreti legislativi n. 197/1995 e n. 198/1995 perché avrebbero violato i principi espressi nella nota sentenza della Corte costituzionale 12 giugno 1991, n. 277, richiamati dalla sentenza di questo T.a.r. n. 1219 del 9 luglio 1991, confermata dal Consiglio di Stato.
1.2 – Con il ricorso sono stati