TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-10-25, n. 201700669

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-10-25, n. 201700669
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700669
Data del deposito : 25 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2017

N. 00669/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01000/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2010, proposto da:
S M, C M, P M, T PISEDDU, rappresentati e difesi dall'avvocato E M, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cugia N. 1;

contro

MNISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;

per l' accertamento

-del diritto al riconoscimento alle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA)-istanza risarcitoria;

-e per la relativa condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di RIA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa G F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I 4 ricorrenti sono dipendenti del Ministero della difesa in servizio presso il distretto militare con la qualifica di impiegati.

Hanno chiesto il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (RIA) in relazione alla maturazione del decennio (Melis, Mascia e Piseddu) e in relazione alla maturazione del ventennio (Mura), maturate nel corso degli anni fino al 31 dicembre 1993.

Richiedono in particolare l’ applicazione dell’articolo 9, commi 4 e 5, del d.p.r. 44 del 17/1/1990, “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68”, in virtù delle anzianità di servizio conseguite, anche a diverso titolo, sia presso l’Amministrazione d’appartenenza, sia presso amministrazioni pubbliche appartenenti a comparti di contrattazione diversi da quello ministeriale.

La maturazione del ventennio o del decennio è stata però esclusa dalla P.A. in quanto non sono stati ammessi nel computo i periodi svolti come servizio di leva, quello pre ruolo nonché quello svolto presso “altre” amministrazioni pubbliche.

Dunque ai dipendenti non è stata riconosciuta la RIA, prevista dall’articolo 9 del d.p.r. 44/1990, ancorché richiesto con varie istanze (vedasi in particolare quelle prodotte in giudizio datate 2007).

Ritengono che il mancato riconoscimento di tale beneficio sarebbe illegittimo in quanto “non viene computato né i periodi di servizio militare svolto, né il periodo di fuori ruolo quale allievo operaio”.

La pretesa è stata proposta innanzi al Tribunale di Cagliari – Giudice del lavoro con ricorso promosso nel 2009 , n.3141.

Con sentenza dell’1 ottobre 2010 numero 2379 il Tribunale ordinario di Cagliari dichiarava il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle domande proposte dai quattro ricorrenti e dirette al riconoscimento della RIA per l’anzianità maturata al dicembre 1993, in applicazione dell’articolo 9, commi 4 e 5 del d.p.r. n. 44/1990.

La difesa dei ricorrenti aveva manifestato, sul punto, espressa adesione all’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’Avvocatura dello stato.

Anteriormente, il 12 agosto 2008, era stato esperito anche il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 c.p.c. innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di Cagliari (il Collegio non venne convocato, nonostante formale richiesta).

La sentenza del GO-G del Lavoro è stata emessa in considerazione del fatto che la pretesa economica si riferiva ad asseriti diritti maturati anteriormente al 30 giugno 1998 e la previsione normativa contenuta nell’articolo 69 comma 7 del decreto legislativo T.U. 165/2001 prevede il passaggio dalla giurisdizione amministrativa alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni attinenti (solo) il periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

Il Tribunale ordinario-giudice del lavoro disponeva quindi il termine perentorio di 30 giorni per la riassunzione del giudizio innanzi all’autorità giurisdizionale ritenuta competente (amministrativa).

Con atto di riassunzione avviato alla notifica il 25 ottobre 2010, e depositato al Tar Sardegna il 19/11, i medesimi (4) ricorrenti hanno formulato atto di <riassunzione>
in riferimento alle pretese economiche contro il Ministero della difesa, concernenti l’attribuzione della RIA in relazione all’esperienza (decennale o ventennale) maturata fino al 31.12.1993.

Riproponendo le medesime conclusioni già formulate, nel 2009, con il ricorso al g.o..

Oggetto del contenzioso (petitum) è dunque il riconoscimento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA) in relazione alla maturazione di anzianità maturata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, commi 4 e 5, del d.p.r n.44. del 1990.

Queste, in particolare, le conclusioni che sono state formulate in giudizio, in sede di riassunzione:

“1) accertamento del diritto al riconoscimento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturate nel corso degli anni e fino al 31 dicembre 1993 per effetto dell’acquisizione della prescritta professionalità, in virtù delle anzianità di servizio conseguite, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, commi 4 e 5 del d.p.r. n. 44/1990, anche presso le amministrazioni pubbliche appartenenti a comparti di contrattazione “diversi” da quello ministeriale;

2) per l’effetto condanna dell’ amministrazione al pagamento alle maggiorazioni della retribuzione per anzianità maturate nel corso degli anni fino al 31/12/1993 oltre interessi e rivalutazione;

3) accertamento dell’inadempimento contrattuale del Ministero della difesa , con condanna al risarcimento dei danni da determinarsi, anche in via equitativa, in corso di causa.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato la quale ha preliminarmente eccepito l’improponibilità della domanda, trattandosi di pretesa (riferita ad un istituto ormai abrogato ) asseritamente maturata prima del 30 giugno 1998.

Nel caso di specie la domanda, sottolinea la difesa erariale, si riferisce a periodi “ di oltre un quinquennio anteriore alla devoluzione delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario del lavoro”.

Evidenziando che il ricorso avanti il giudice amministrativo avrebbe dovuto essere proposto anteriormente al 15 settembre 2000 .

L’Avvocatura evidenzia che le sentenze del Consiglio di Stato pronunziate in riferimento all’istituto RIA, anche dopo il 30 giugno 1998 , si riferirebbero a cause introdotte entro il 15 settembre 2000.

La difesa dell’amministrazione in ogni caso afferma, nel merito, che il beneficio della maggiorazione RIA (introdotta dall’accordo collettivo recepito nel d.p.r. 44/1990) risulterebbe esaurito sin dal 31 dicembre 1992 (e come tale l’ Istituto non sarebbe più vigente).

Inoltre la successiva norma, di interpretazione autentica, intervenuta (e contenuta nell’articolo 51 comma 3 della legge finanziaria per il 2002) ha comunque chiarito che il termine per la maturazione dei requisiti per la maggiorazione RIA rimaneva il 31 dicembre 1990 e non il 31 dicembre 1993.

La difesa erariale ritiene il ricorso infondato, per impossibilità di considerare servizio effettivo i periodi indicati e pretesi.

Sostenendo in particolare, nello specifico, che nell’ambito dell’impiego non possa essere considerato anche il servizio militare di leva , che si configura nell’ambito dei doveri pubblici di soggezione giuridica imposta ai singoli per interesse pubblico.

In materia viene richiamata la sentenza del Consiglio di stato n. 1758/2003 ove si afferma che “non può ritenersi equiparato il periodo del servizio militare e quello del servizio effettivo, al fine di ottenere l’operatività in favore dell’interessato di una norma transitoria che presuppone, al contrario, per la sua applicabilità un’esperienza acquisita nell’effettivo e concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente”.

Sempre l’ Avvocatura ritiene che neppure il momento formativo propedeutico , della frequentazione della scuola allievi operai, avrebbe potuto essere utilmente considerato ai fini dell’anzianità globale, in quanto tale esperienza aveva come unico scopo la formazione delle maestranze per le lavorazioni ed i servizi generali dell’amministrazione, essendo orientata all’ “inserimento futuro” dei partecipanti nel profilo professionale in cui veniva a delinearsi il servizio vero e proprio.

Ne conseguiva che, circoscrivendo l’applicazione del beneficio economico ai soli ambiti lavorativi disciplinati dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego, né la scuola allievi nè il servizio militare poteva essere positivamente considerato nell’ambito dell’anzianità complessiva maturata.

Inoltre l’ Avvocatura evidenziava che neppure il servizio prestato successivamente al 31 12 1990 e fino al 31 12 1993 (ex articolo 7 della legge 384/1992), poteva essere preso in considerazione , in quanto la nuova norma (di proroga) non poteva trovare applicazione ai fini attribuzione RIA.

La difesa erariale riconosce in giudizio che, effettivamente, il Consiglio di Stato, durante la fase transitoria della legislazione in materia, aveva ritenuto che il quinquennio utile per conseguire il beneficio della RIA avrebbe potuto maturare anche successivamente al 31/12/1990, per effetto della proroga di cui all’articolo 7 della decreto legge 384/1992 (a seguito del blocco degli automatismi stipendiali stabiliti dal successivo comma 3 della medesima disposizione).

Ma si evidenzia anche che tale orientamento è stato definitivamente superato con la successiva entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 388 del 23/12/2000, norma che ha espressamente disposto, al comma 3:

“ L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.

E tale restrittivo orientamento si è consolidato con le successiva pronunce del Consiglio di Stato n. 5453 del 10/10/ 2005;
n. 3006 del 9/6/2005;
n. 7672 del 23/11/2003.

Con memoria , in replica, depositata l’11 giugno 2016, la difesa dei ricorrenti sostenenva che l’arco di vigenza contrattuale del d.p.r. 44/1990 (originariamente limitato al triennio 1988/1990) era stato, poi, prorogato al triennio successivo e quindi sino al 31/12/1993 (articolo 7 del decreto legge 384/1992, convertito nella legge 438/1992).

Da ciò deriverebbe che il beneficio della RIA dovrebbe essere considerato in relazione al servizio maturato fino al 1993.

Opponendosi alla tesi che il riconoscimento della maggiorazione disciplinata dall’articolo 9 risulterebbe precluso per effetto del generalizzato blocco degli automatismi stipendiali stabiliti dall’articolo 7 del decreto legge 384/1992. In ogni caso la difesa dei ricorrenti evidenziava che i quattro dipendenti avevano maturato le anzianità per il computo delle maggiorazioni RIA indicate anteriormente alla data ultima del 31 dicembre 1990 (cumulando il servizio di leva, quello pre ruolo, nonché quello svolto presso altre amministrazioni pubbliche).

Ed in ordine a tale aspetto parte ricorrente evidenziava che la giurisprudenza si è espressa, nel corso degli anni, a favore della “cumulabilità” dei servizi (citando Consiglio di Stato sezione IV 441 del 16/3/1998;
parere del Consiglio di Stato 1188 del 28/8/2000;
Tar Lazio 1988/2006 e 7962/2013), in applicazione del principio in base al quale il passaggio dall’una all’altra amministrazione statale lascia intatta la sostanziale <continuità ed unitarietà>
del rapporto.

Con conseguente doveroso riconoscimento dei periodi prestati in altre amministrazioni statali, anche di altri comparti, indipendentemente dal fatto che nei vari comparti la RIA possa essere computata con criteri di calcolo differenziati.

All’udienza del 11.1.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dall’eccezione di rito sollevata dall’Avvocatura di decadenza dell’azione per mancato rispetto del termine per proporre ricorso (15.9.2000) al giudice amministrativo, in relazione a pretesa asseritamente maturata prima del 30 giugno 1998, in quanto il ricorso risulta infondato.

Scelta processuale preferenziale (merito anziché rito) in considerazione del fatto che, nella specifica materia (RIA), sussistono numerose pronunzie emesse in relazione ad azioni proposte da dipendenti anche successivamente al termine contemplato all’art. 69 comma 7 del TU 165/2001 , e che sono state ritenute comunque ammissibili (intrecciandosi anche a problematiche connesse a richieste di estensione di giudicati).

Le istanze extragiudiziali di richiesta di applicazione della RIA sono state formulate, in via stragiudiziale, nel 2007 all’amministrazione d’appartenenza (Ministero della difesa).

Nelle domande veniva specificato (nell’ oggetto) che l’istanza veniva formulata “in applicazione della sentenza Tar Lazio 1988 del 16 marzo 2006”.

Il precedente ricorso al giudice ordinario è stato promosso nel giugno 2009 e l’atto di riassunzione è del 25 ottobre 2010 (depositato il 19/11).

Il beneficio economico (maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità) di cui si chiede l’applicazione, era stato previsto dall’articolo 9, ai commi 4 e 5, del d.p.r. 44 del 17 gennaio 1990. La disposizione regolamentare consentiva l’attribuzione integrativa correlata all’ <anzianità maturata>, differenziandola per livelli.

In particolare la norma disponeva l’attribuzione in favore dei dipendenti che, al 1° gennaio 1990, avessero maturato le prescritte anzianità (di 5, 10 o 20 anni) di <effettivo servizio>, concedendo la possibilità di maturare il quinquennio entro l’arco della vigenza contrattuale (cioè 31 dicembre 1990, ex articolo 1 comma 2, trattandosi di recepimento accordo valido per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990).

L’amministrazione ritiene, però, che ai fini del riconoscimento di tale beneficio economico, per <effettivo servizio>
si debba intendere la valutazione dell’impiego attinente ad un vero e proprio profilo professionale avente carattere permanente e qualificato, e non meramente transitorio.

Disconoscendo cioè tale requisito alle due diverse tipologie oggetto della richiesta di valutazione di “estensione” dell’anzianità con inclusione in essa anche dei periodi correlati allo svolgimento del servizio militare e di quello pre ruolo (scuola di formazione ).

I ricorrenti rivendicano, invece, la computabilità, nell’ambito dell’anzianità , anche del servizio militare di leva e della scuola di formazione Allievi Operai.

Questo è essenzialmente il punto controverso:

*oggetto e tipologia del servizio;

*termine ultimo entro il quale poter computare l’anzianità complessiva.

Il “petitum” è stato così articolato:

riconoscimento del diritto alle maggiorazioni della RIA maturate nel corso degli anni fino al 31/12/1993, considerando le anzianità di servizio conseguite, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 commi 4 e 5 del d.p.r. 44/1990, anche presso le amministrazioni pubbliche appartenenti a comparti di contrattazione diversi da quello ministeriale;
con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle maggiorazioni della retribuzione in riferimento al ventennio o decennio maturato nel corso degli anni fino al 31 dicembre 1993.

L’articolo 9, riferito specificamente alla “retribuzione individuale di anzianità” al quarto comma prevede che :

“Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:

prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;

quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000;

settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.

Il successivo 5° comma prevede inoltre che:

“ Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.”

Sostiene parte ricorrente che il diritto a percepire l’indennità individuali di anzianità deriverebbe direttamente dall’ aver maturato il beneficio previsto dalla normativa, in relazione all’anzianità maturata al (prorogato termine) 31.12.1993.

Cumulando in tal modo al periodo di lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della difesa anche il periodo di ferma militare e/o quello di formazione nonché pre-ruolo, i ricorrenti avrebbero maturato il periodo necessario (ventennio o decennio) entro il 31 dicembre 1993. Evidenziando, sul punto, che la successiva legge 384 del 19/12/1992 avrebbe prorogato il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 1990) al 31 dicembre 1993.

Infatti , in forza dell’art. 7 del decreto legge 384/1992, convertito nella legge 438/1992, è stata prevista una proroga del termine dal 31.12.1990 al 31.12.1993.

La norma di proroga , rubricata “Misure in materia di pubblico impiego”, dispone che:

“ Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121 , 8 agosto 1990, n. 231 , 11 luglio 1988, n. 266 , 30 maggio 1988, n. 186 , 4 giugno 1985, n. 281 , 15 dicembre 1990, n. 395 , 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale”.

Ma questa norma di proroga, come verrà evidenziato, è stata interpretata dalla giurisprudenza come non utile ai fini del computo della RIA.

In sostanza i ricorrenti sostengono che il servizio militare ( espletato nel 1983) ed altri periodi preruolo dovrebbero essere considerati anch’essi utili, dal Ministero della difesa (qui assunti nell’ambito civile), con doveroso computo nell’anzianità complessiva ai fini del riconoscimento del beneficio economico della RIA.

Parte ricorrente richiama giurisprudenza Tar-Consiglio di Stato ove è stato riconosciuto il diritto a percepire il beneficio RIA per tutti coloro che hanno maturato le anzianità di 5, 10, 20 anni entro il 31 dicembre 1993 (Consiglio di Stato 8141 e 8228 del 2003;
Tar Lazio 1988/2006).

La difesa dei ricorrenti evidenzia che in giurisprudenza è stata affrontata la problematica della (positiva) considerazione del servizio prestato presso amministrazioni “diverse” da quella attuale d’appartenenza, ai fini del calcolo RIA, di cui all’articolo 25 del d.p.r. 4 agosto 1990 numero 335 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo).

Norma (successiva al dpr 44/1990) che prevede, ai commi 4 e 5:

“4. A decorrere dal 1° ottobre 1990, al personale che nel triennio contrattuale abbia maturato 5 anni di effettivo servizio continuativo nella stessa amministrazione competono i seguenti importi annui, da inserire nella retribuzione individuale di anzianità:

Categoria o qualifica ……..”

“I suddetti importi al compimento del decimo anno si raddoppiano, al compimento del quindicesimo anno si triplicano, al compimento del ventesimo anno si quadruplicano e si aggiunge a tale ultimo valore lo 0,50 per cento del tabellare iniziale riportato al comma 1 dell'articolo 24”

I ricorrenti evidenziano che, in giurisprudenza è stato riconosciuto, in modo costante e consolidato, che l’inciso “stessa amministrazione” contenuto nelle norme vada interpretato come richiamo del complesso delle differenti ripartizioni organizzative dell’amministrazione.

Quindi con considerazione positiva della professionalità acquisita anche in differenti comparti di contrattazione , che deve essere valutata presso l’amministrazione di appartenenza.

In particolare viene richiamata dalla difesa dei ricorrenti la sentenza del Consiglio di Stato , n. 4504/2000 , ove si afferma che il riferimento ai servizi maturate nella <stessa amministrazione>
debba essere inteso non in senso specifico (vale a dire presso la stessa “azienda”), ma deve avere una portata più ampia riferibile allo stato-amministrazione, nel suo complesso, inteso come apparato organizzatorio in tutte le sue articolazioni.

Con sostanziale “continuità ed unitarietà” del rapporto anche in caso di passaggio dall’una all’altra amministrazione statale.

Analogo ragionamento dovrebbe essere applicato, sempre secondo i ricorrenti, anche per il periodo di servizio militare di leva.

Avendo i ricorrenti espletato il servizio militare (a fine anni ’80, nell’ambito della medesima amministrazione relativa al Ministero della difesa), al termine del quale sono stati assunti dallo stesso Ministero dovrebbe essere ad essi riconosciuto il diritto all’attribuzione del beneficio alle maggiorazioni della RIA, tenuto conto dell’intervenuta proroga del termine al 31/12/1993.

**

Essenzialmente la questione concerne , dunque, la <valutabilità>
(o meno), ai fini della maggiorazione della “retribuzione individuale di anzianità” (RIA):

-di servizi non propriamente di pubblico impiego;

- del servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1993.

Il tutto per il raggiungimento dei 5, 10 e 20 anni di servizio (previsti all’art. 9 D.P.R. n. 44 del 17 gennaio 1990) utili per il riconoscimento del beneficio invocato.

Investe, quindi, l’ esatta interpretazione della “norma fonte” del dpr 44/ 1990 e della successiva legge di proroga della vigenza contrattuale, disposta dall’art. 7 del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Tenendo conto che è successivamente intervenuta la legge del 23.dicembre 2000 n. 388 che, con l’art. 51, comma 3, ha disposto che l’art. 7, comma 1, del DL 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 438/1992, “si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità” (salva solo l'esecuzione di giudicati esistenti alla data di entrata in vigore della legge).

Questa disposizione primaria costituisce una norma di interpretazione autentica secondo il tenore letterale del suo stesso testo e secondo l'indicazione offerta dalla rubrica dell'articolo, ed è, quindi, naturalmente retroattiva (cfr. Cons. St., IV, 26 aprile 2006, n. 2328).

In riferimento al caso di specie, nessun giudicato favorevole ai ricorrenti risulta essersi formato alla data di entrata in vigore della Legge n. 388 del 2000 (1 gennaio 2001, ex art. 158, comma 3).

Le plurime questioni sollevate dai ricorrenti sono state valutate ed approfondite , nel merito, in tempi ancor più recenti rispetto ai precedenti richiamati dalle parti, con le seguenti decisioni.

* Il parere del Consiglio di Stato I sez. del 30/09/2014 n. 3033/2014 (Adunanza 11 giugno 2014 n. affare 345/2014) ha espressamente escluso la computabilità in RIA del “servizio di leva” in quanto non configurante un rapporto di pubblico impiego.

* Il parere del Consiglio di Stato II sez. n 03833/2010 del 17/08/2010 (Adunanza di Sezione del 9 aprile 2010 n. affare 1593/2009), ha escluso la possibilità di considerazione della “proroga” al 31.12.1993 per il computo dell’anzianità ai fini RIA;
con richiamo a Cons. Stato Sez. IV 24/04/2009 n. 2634 ed a Cons. Stato Sez. IV. 21-04-2008 n. 1808. Ciò in quanto l'art. 51, comma 3, della Legge n. 388/2000 costituisce una norma di interpretazione autentica e quindi naturalmente retroattiva.

In relazione al primo aspetto si richiama anche, tra le recenti pronunzie il parere CS II sez. n. 2622/2012 del 30/05/2012 (Adunanza di Sezione del 15 febbraio 2012 n. affare 4233/2010), che ha affermato che la RIA “spetta solo a coloro che possono vantare le previste anzianità di effettivo servizio (5, 10 e 20 anni) nello specifico settore lavorativo, nel quale non può essere valutato anche il servizio svolto quale ex volontario in ferma biennale nell’Esercito, posto che tale servizio non comporta la costituzione di rapporto di pubblico impiego, costituente presupposto del rivendicato beneficio economico”.

In relazione al secondo aspetto si richiama il parere del Consiglio di Stato, sez. Sezione II, n. 02622/2012 del data 30/05/2012 (Adunanza di Sezione del 15 febbraio 2012 n. Affare 04233/2010) che ha affermato che “ non è invocabile, al fine di sostenere la pretesa sostanziale sottesa all’impugnativa, l’art. 7 del D.L. 384/92, convertito in L. 438/92, in quanto non si può sostenere che la norma avrebbe prorogato la vigenza contrattuale dell’art. 9 c. 4° e 5° del D.P.R. 44/90, prorogandone la vigenza contrattuale fino al 31.12.1993. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 51 c. 3 della L. 23.12.2000 n. 388, che reca l’interpretazione autentica dell’art. 7, c. 1, del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, la proroga al 31.12.1999 della disciplina dei c.c.n.l. del pubblico impiego, stipulati ai sensi dell’art. 13 L. 29 marzo 1983 n. 94, non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione dell’anzianità di servizio prescritta per la <maggiorazione RIA>, con salvezza delle sole esecuzioni dei giudicati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 388/2000 (cfr. TAR Lazio – RM – Sez. III 28.03.2001 n. 2515;
TAR Toscana Sez. I 21 luglio 2005 n. 3438;
TAR Lazio – RM – Sez. III, 5.2.2007, n. 828;
e, Sez. I, 2 novembre 2007, n. 10846).

Dunque la giurisprudenza ha riconosciuto positivamente solo la computabilità di servizi di pubblico impiego presso<
altre PP.AA.>
ritenendo fondate le pretese , ma solo qualora i servizi fossero, propriamente, di pubblico impiego.

Questa (limitata) computabilità , in “cumulo” è stata riconosciuta, fra le molte, da CS II sez. n. 305/2012 del 23/01/2012 (Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011 n. affare 189/2011) che ha richiamato anche CS IV Sezione 30 giugno 2003 n. 3910 e CGA 23 settembre 2008, n. 794.

Affermando, ma per tale unico e limitato aspetto, che:

“i servizi prestati presso comparti diversi sono sicuramente computabili tra di loro ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, con la precisazione che l’anzianità è quella conseguita presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, anche locale, non necessariamente del comparto ministeri, quindi anche in un comparto estraneo allo Stato con l’unico divieto di calcoli derivanti da diversi regimi contrattuali”.

CONCLUSIONI.

In conclusione l’Amministrazione (Ministero della Difesa) ha legittimamente applicato, nei casi in esame, la norma contenuta nell’articolo 9 commi 4 e 5 del d.p.r. 44/1990, ritenendo che l’ <effettivo servizio>
computabile nell’anzianità, ai fini del riconoscimento economico RIA, dovesse essere solo quello inerente ad un rapporto “propriamente” di pubblico impiego, maturato entro il 31.12.1990.

Con impossibilità di considerare nell’esperienza professionale maturata entro il termine del dicembre 1990 (e non dicembre 1993), sia la partecipazione a scuole allievi operai, sia il servizio obbligatorio di leva, ai fini della quantificazione dell’anzianità utile per l’attribuzione della RIA.

Le tesi propugnate per reclamare la RIA non si rivelano, quindi, fondate.

Per quanto concerne le spese di giudizio queste possono essere integralmente compensate fra le parti, in considerazione del contenuto e della tipologia di contenzioso.

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