TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-09-09, n. 202109612
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Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 09612/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06403/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6403 del 2017, proposto da
D'Ascenzi Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati E B, F N, con domicilio eletto presso lo studio E B in Roma, via E.Gianturco, 6, come da procura in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Margherita Ricci non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato nn. 81279 del 31.10.2016 recante l'individuazione delle unità di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato assegnate all'Arma dei Carabinieri, pubblicato nel Suppl. del Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 7.11.2016; della nota prot. 63009 del 13.9.2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato; della nota prot. 88868 del 24.11.2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato; del dPCM del 21 novembre 2016, pubblicato sulla G.U. del 3 gennaio 2017 e previamente sul portale “Mobilità.gov”; del provvedimento con cui il ricorrente è stato inquadrato nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti dell'Arma dei Carabinieri; della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 3.03.2017 prot. DFP 0013906;
di ogni altro atto, presupposto, connesso e comunque ad essi correlato, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Difesa e di Cosimo Damiano Latorre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza da remoto mediante piattaforma Microsoft Teams ai sensi dell’art. 25 del DL n. 137\2020, il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato mediante notifica del 6 marzo 2017 il sig. Antonio D’Ascenzio, già in forza al Corpo Forestale dello Stato con la qualifica di agente scelto e in servizio a Latina, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato nn. 81279 del 31.10.2016, recante l’individuazione delle unità di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato assegnate all’Arma dei Carabinieri, pubblicato nel Suppl. del Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 7.11.2016; della nota prot. 63009 del 13.9.2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato; della nota prot. 88868 del 24.11.2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato; del dPCM del 21 novembre 2016, pubblicato sulla G.U. del 3 gennaio 2017 e previamente sul portale “Mobilità.gov”; nonché del provvedimento con cui il ricorrente è stato inquadrato nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti dell’Arma dei Carabinieri; e della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 3.03.2017 prot. DFP 0013906.
In data 11 maggio 2017 la controinteressata R M ha notificato alla ricorrente atto di opposizione alla decisione del ricorso straordinario in sede amministrativa.
Con atto di costituzione in giudizio notificato e depositato il 6 luglio 2017 il ricorrente ha trasposto il ricorso in questa sede giurisdizionale.
2. – Il ricorso straordinario poi trasposto consta dei seguenti motivi.
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 7 e ss. LEGGE 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 124/15 NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, 12 e SS. DEL DLGS 177/16 ; ILLEGITTIMITA’DERIVATA (QUANTO AL DECRETO DI INQUADRAMENTO); ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ANCHE DELLA MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, VESSATORIETÀ E SVIAMENTO; STRARIPAMENTO DI POTERE.
L’assegnazione del ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all’Arma dei Carabinieri anziché sarebbe affetta dai vizi in rubrica sia alla luce dell’art. 7 del d.lgs. n. 177\2016 (il quale individua analiticamente le funzioni assegnate alle varie Forze di polizia ai fini del trasferimento degli ex appartenenti al CFS) che dei principi di ragionevolezza, in quanto sarebbe stato ritenuto prevalente il trasferimento della parte ricorrente a Latina dopo che egli aveva prestato servizio a La Spezia svolgendo funzioni in tesi riconducibili ad attività antincendio.
Il Corpo dei Vigili del Fuoco cui è stato assegnato il ricorrente, ai sensi dell’art. 7 citato, è competente a svolgere servizi di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, e svolge attività di: a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB); c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
La assegnazione del ricorrente a tale Corpo sarebbe quindi stata auspicabile e logica conseguenza delle mansioni svolte nel CFS.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 7 e ss. LEGGE 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 124/15 NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, 12 e SS. DEL DLGS 177/16; ILLEGITTIMITA’DERIVATA (QUANTO AL DECRETO DI INQUADRAMENTO); ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ANCHE DELLA MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, VESSATORIETÀ E SVIAMENTO; STRARIPAMENTO DI POTERE.
Anche sotto il profilo procedimentale gli atti impugnati sarebbero viziati, in quanto l’Amministrazione avrebbe posto termini eccessivamente stringenti, poi di fatto ulteriormente ridotti in quanto la comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe stata indirizzata direttamente al personale, bensì ad una serie di Uffici interni, con la raccomandazione a questi ultimi di “assicurarne immediata e scrupolosa diffusione” al personale.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N.