TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-20, n. 202303426
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 03426/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01754/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il proprio studio sito in Palermo, Via Generale Arimondi, n. 1/Z;
contro
la Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Palermo di diniego del "decreto di guardia particolare" protocollo-OMISSIS-; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Palermo nonché la relativa documentazione allegata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 840/2016;
Vista la memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. depositata dall’Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. L G nell’udienza di smaltimento del giorno 14 novembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8 giugno 2016 e depositato il 4 luglio 2016, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe emesso dalla Prefettura di Palermo, con il quale l’Amministrazione resistente, a seguito dell’istanza presentata dalla società -OMISSIS- al fine di assumere l’istante presso la propria azienda come addetto ai servizi di vigilanza armata, ha denegato il rilascio del decreto di guardia particolare giurata poiché la ricorrente risulta inserita in un ambiente socio familiare caratterizzato da rapporti con soggetti gravati da pregiudizi penali.
L’istante, dunque, ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento, articolando la seguente censura: Illegittimità del provvedimento di diniego per violazione degli artt. 133 e ss. del T.U.L.P.S. – R.D. 18.6.1931 n. 773 in relazione agli obblighi di motivazione e di istruttoria imposti dalla l. 241/1990”, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dall’Amministrazione resistente sulla base di una carente attività istruttoria, essendosi limitata la Prefettura ad una sterile analisi dei precedenti penali dei parenti dell’istante e senza avere compiuto oltretutto alcuna valutazione circa l’affidabilità della richiedente.
La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per la Prefettura di Palermo depositando la relativa documentazione.
Con ordinanza n. 840/2016, l’istanza cautelare è stata rigettata per mancanza del requisito del fumus boni iuris .
Con decreto n. 167/16 la ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
In vista dell’udienza di smaltimento, l’Amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il provvedimento emesso dalla Prefettura di Palermo con il quale l’Amministrazione ha denegato il rilascio all’istante del decreto di guardia giurata particolare in quanto quest’ultima risulterebbe inserita in un contesto socio familiare, caratterizzato da soggetti gravati da precedenti penali.
Osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per ottenere la licenza ("approvazione") di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici, che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle