TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-12-13, n. 202303724
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2023
N. 03724/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01168/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Res Integra S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G R e R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico
ex lege
presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6.
contro
Regione Sicilia - Assessorato - Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Sicilia - Assessorato - Dipartimento Energia-Commissione Valutazione Art11 Avviso Selezione 2070 del 301222, Task Force Struttura Operativa di Progetto del Dipartimento Regionale Energia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico
ex lege
presso la sede in Palermo, Via Villareale n. 6;
Regione Sicilia - Assessorato - Energia Servizi Pubblica Utilità - Commissione di Ammissione e Valutazione, non costituitosi in giudizio;
nei confronti
Agrobiofert S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avv.to Gaetano Cundari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico
ex lege
presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6.
Ati Etna Green, Green Wave S.r.l., non costituitisi in giudizio;
Etna Hitech S.C.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Pergolizzi e Giuseppe Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico
ex lege
presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6.
per l'annullamento
Ricorso introduttivo
- DEL DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE 16/5/2023, DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO 30/12/2022 PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE A IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE – FINANZIABILI NELL’AMBITO DEL PNRR – NELLA PARTE IN CUI LA RICORRENTE OCCUPA IL 4° POSTO ANZICHE’ IL 2° (E HA PREVISTO UN CONTRIBUTO DI 2.034.125 € ANZICHE’ 18.717.700 € RICHIESTI);
- DELLA NOTA 16/3/2023, CONTENTE LE RISULTANZE DELLA VERIFICA DI RICEVIBILITÀ, COMPLETEZZA DELLE DOMANDE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ;
- DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DEL 28/4/2023 E DEL 5/5/2023, ALLO STATO SCONOSCIUTI, CONTENENTI LE RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA;
- DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO O CONSEGUENTE.
Motivi aggiunti depositati il 4/10/2023
- DEI MEDESIMI ATTI GIÀ GRAVATI, SOTTO ALTRO PROFILO.
e per l'accesso in corso di causa
- AI DOCUMENTI RICHIESTI.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato - Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia e di Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agrobiofert S.r.l. e di Etna Hitech S.C.P.A. e di Regione Sicilia - Assessorato - Dipartimento Energia-Commissione Valutazione Art11 Avviso Selezione 2070 del 301222 e di Task Force Struttura Operativa di Progetto del Dipartimento Regionale Energia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Con avviso pubblico approvato dalla DDG 30/12/2022 n. 2070 dall’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità è stata indetta la selezione delle proposte per impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da sovvenzionare nell’ambito del PNRR Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” , componente 2 e investimento 3.1. Il contributo complessivo era pari a 40.000.000 €, con una quota massima per singolo candidato di 20.000.000 €.
B. La ricorrente ha depositato il progetto H2-SR, per realizzare un impianto della tipologia finanziabile in area dismessa nella periferia di Priolo Gargallo (SR), per un costo totale di 18.717.700 € corrispondente alla richiesta ammissione a contributo.
C. Nella graduatoria finale la ricorrente si è piazzata al quarto posto con 55,11 punti e il riconoscimento di un contributo di 2.034.125 €. È stata preceduta da Agrobiofert Srl prima classificata con 100, davanti a Duferco Energia con 87,87 e Etna Hi Tech Scpa capofila dell’ATI con Green Wave Srl con 70,14.
C.1 Puntualizza la ricorrente che la determinazione del punteggio si basava su tre criteri, enucleati per premiare le proposte in grado di dimostrare:
a) la migliore convenienza economica max 70 punti (Criterio EP, in base al rapporto tra ammontare dell’agevolazione richiesta e quantità di idrogeno prodotto in un anno dall’elettrolizzatore); la migliore soluzione logistica max 15 (Criterio UI, che privilegia l’utilizzo dell’idrogeno vicino al sito di produzione, con 4 zone geografiche a forma di cerchio in cui la zona più virtuosa è quella entro i 5 Km. e quella più penalizzata è quella distante 50 Km. o più); il maggior utilizzo della capacità produttiva dell’elettrolizzatore grazie ai soli impianti addizionali asserviti max 15 (criterio LF).
Il bando prevedeva che ciascun criterio fosse tradotto in 3 valori numerici (N1, N2, N3).
D. Deduce l’entrata in vigore (il 20/6/2023, successivamente alla pubblicazione della graduatoria in data 17/5) del regolamento UE 1184 della Commissione, che integra la direttiva 2018/2001. La rilevanza di tale atto nella procedura in esame atterrebbe all’introduzione di una definizione di idrogeno ai fini del concorso idonea ad escludere dalle fonti rinnovabili, utilizzabili per gli impianti di generazione di energia elettrica, le unità che ricavano detta energia dalle biomasse (art. 2 punto 3 del Regolamento). La dichiarazione da rendere ex lett. bb) dell’Appendice A.1 comprendeva l’obbligo di rispettare le “disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora antecedente la data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14” . Alcun atto di concessione del contributo sarebbe stato adottato prima della pubblicazione del regolamento.
D.1 Siccome la 1a e la 3a classificata hanno previsto impianti a biomasse in contrasto con le nuove regole europee, l’energia prodotta avrebbe dovuto essere esclusa dal calcolo del punteggio.
D.2 Infine, il parere pro veritate dell’Ing. G S in atti, datato 26/6/2023, ricolloca la ricorrente al 2° posto, davanti alle controinteressate.
E. Nonostante la rituale istanza del 17/5/2023 con cui chiedeva di accedere agli atti della procedura, relativi alle proposte progettuali, l’ostensione sarebbe stata parziale. La nuova domanda di esibizione del 6/6/2023 sarebbe rimasta priva di riscontro, salva la produzione delle controparti in via di supplenza.
F. Con l’introdotto gravame, ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, la Società ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:
CON RIGUARDO A ETNA HI TECH SCPA, CAPOFILA ATI
I) Inammissibilità della proposta, inosservanza dell’avviso 30/12/2022 (punto 2 lett. c) e d) appendice A; art. 12 comma 3), in quanto la relazione rassegnata riporta informazioni vaghe e imprecise sulle caratteristiche tecniche dei 2 impianti, non evincendosi i siti di realizzazione dell’elettrolizzatore (sono confusamente menzionati i Comuni di Augusta e Belpasso) e non essendo chiara la distanza tra il sito di installazione dell’elettrolizzatore e quello dell’impianto addizionale asservito.
II) In subordine, indebito maggior punteggio accordato ad Etna per aver riportato dati scorretti sulla produzione massima annua da fotovoltaico (4.782,17 Mw, vol. 2 pag. 16) secondo il parere pro veritate 26/6/2023 del prof. Starace, il quale afferma che il valore esibito supera del 15% il massimo possibile, e non è supportato da calcoli scientifici appropriati (sono viceversa stimati 4.158,90 Kw. sulla base di un impianto di tipologia analoga).
II- bis ) In subordine, violazione dell’appendice A, punto 14 dell’Avviso 30/12/2022, per l’avvenuta attribuzione di 15 punti (massimo previsto) malgrado la mancata allegazione delle lettere d’intenti con i soggetti futuri utilizzatori dell’idrogeno prodotto dall’impianto (è presente solo un allegato sostitutivo che racchiude una dichiarazione unilaterale, vol. 1 pag. 12).
II- ter ) In subordine, violazione dell’art. 1 lett. o) dell’Avviso, perché l’impianto a biomasse non è asservito esclusivamente all’elettrolizzatore, in contrasto con le prescrizioni; il proponente intende utilizzarlo anche per produrre fertilizzanti, estrarre idrogeno dal syngas ed