TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-08-10, n. 202301072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-08-10, n. 202301072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301072
Data del deposito : 10 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2023

N. 01072/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01141/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G D e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Margherita di Savoia, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza sindacale n. 60, datata 16.6.2020, a firma del Sindaco del Comune di Margherita di Savoia (Bt) avente a oggetto: “Ordinanza a tutela della incolumità pubblica e privata. Demolizione di immobile sito al corso -OMISSIS-, 57, angolo via -OMISSIS-, 6-8”;

- del verbale di accertamento di inadempienza dell’ordine di demolizione del 16.7.2020, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 20.7.2020, prot. n. 8894;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti, ancorché dai medesimi non conosciuto;

oltre che per la dichiarazione di illegittimità

- del silenzio illegittimamente serbato all’istanza di accesso agli atti, presentata in data 22.6.2020, volta all’acquisizione di tutti gli atti ed i documenti relativi al procedimento amministrativo sfociato nell’ordinanza sindacale n. 60 del 16.6.2020;

- del silenzio illegittimamente serbato all’istanza di accesso agli atti, datata 28 maggio 2020, finalizzata ad avere: 1) piena conoscenza dello stato di regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato contiguo alla di loro abitazione;
2) nonché ad avere piena conoscenza di ogni atto, documento e/o provvedimento amministrativo, anche infra-procedimentale, precedente e successivo, connesso e comunque collegato… al corpo edilizio posto nell’abitato di Margherita di Savoia (Bt) alla via -OMISSIS- n. 4/a, piano 2 e piano 3, di proprietà del Sig. -OMISSIS- e della Sig.ra -OMISSIS-;
3) conoscenza del nominativo del soggetto responsabile del procedimento;
4) conoscenza del luogo e del giorno in cui sarebbe stato possibile eseguirsi l’accesso agli atti con estrema urgenza;

- del silenzio illegittimamente serbato all’istanza di accesso agli atti, datata 28.5.2020, finalizzata ad avere: 1) piena conoscenza dello stato di regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato contiguo alla di loro abitazione;
2) nonché ad avere piena conoscenza di ogni atto, documento e/o provvedimento amministrativo, anche infra-procedimentale, precedente e successivo, connesso e comunque collegato al corpo edilizio posto nell’abitato di Margherita di Savoia (Bt) alla via -OMISSIS- n. 4/a, piano 2 e piano 3, di proprietà del Sig. -OMISSIS-;
3) conoscenza del nominativo del soggetto responsabile del procedimento;
4) conoscenza del luogo e del giorno in cui sarebbe stato possibile eseguirsi l’accesso agli atti con estrema urgenza;

- del silenzio illegittimamente serbato rispetto all’istanza di accesso agli atti datata 19.6.2020, finalizzata: 1) all’acquisizione, con estrema sollecitudine l’acquisizione di ogni copia ed atto, documento anche infra-procedimentale connesso e, comunque, collegato al procedimento amministrativo connesso all’ordinanza sindacale n. 60, datata 16.6.2020;
quindi 2) alla conoscenza del nominativo del soggetto responsabile del procedimento;
3) alla conoscenza del luogo e giorno in cui sarebbe stato possibile eseguirsi l’accesso agli atti con estrema urgenza;

e, in parte qua , in quanto occorra, del sopraggiunto

- provvedimento a firma del dott. P P C ad un tempo accertatore, custode giudiziario e responsabile del Servizio Ufficio tecnico del Comune di Margherita di Savoia (Bt), avente ad oggetto: “Ordinanza a ingiunzione di pagamento delle spese per demolizione coattiva immobile sito al corso -OMISSIS-, 57, angolo via -OMISSIS-, 6-8 (-OMISSIS-

SUB

1 E 2)”, recante la data del 4.12.2020;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori gli avvocati G D e F R, per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15.9.2020 e depositato in Segreteria il 15.10.2020, -OMISSIS- e -OMISSIS- adivano il Tribunale Amministrativo Regionale la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Esponeva in fatto che, in data 4 maggio 2020, si verificava il crollo del solaio posto al secondo piano dell’immobile sito in Margherita di Savoia, al corso -OMISSIS-, n. 57, angolo via -OMISSIS-, nn. 6-8.

Nell’immediatezza del fatto, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Foggia sottoponeva a sequestro preventivo il corpo di fabbrica coinvolto nel crollo ed il Comune di Margherita di Savoia si incaricava di far allestire gli opportuni dispositivi di sicurezza, a presidio della pubblica e privata incolumità.

Ad esito di opportuni rilievi ed accertamenti tecnici da parte della Procura della Repubblica di Foggia, alla ricorrente veniva notificato avviso di svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- per il delitto di cui agli artt. 113, 449, c. 1, c.p., in coordinamento con l’art. 424, commi 1 e 2, c.p.

In data 16 giugno 2020 veniva notificata ai ricorrenti l’ordinanza sindacale n. 60, con la quale si imponeva agli stessi di provvedere alla demolizione totale del fabbricato sito al corso -OMISSIS- n. 57, angolo via -OMISSIS- nn. 6-8, particella 950, sub. 1 e 2 entro il termine perentorio di sette giorni dalla notifica.

Con istanza trasmessa in data 22.6.2020, i ricorrenti inoltravano al Comune di Margherita di Savoia istanza di accesso agli atti al fine di acquisire ogni atto e documento relativo al procedimento che li aveva interessati.

L’istanza in parola veniva disattesa.

In data 16.7.2020, a seguito di sopralluogo, veniva redatto verbale di inadempienza all’ordine di demolizione di cui sopra;
il verbale veniva trasmesso ai ricorrenti con p.e.c. del 20 luglio 2020, prot. n. 8894.

Con comunicazione prot. n. 10738 del 4 settembre 2020, il Comune di Margherita di Savoia, in riferimento al p.p. n. 3562/2020 RGNR preannunziava l’avvio, il giorno 7 settembre 2020, alle ore 8.00 circa, delle operazioni di demolizione coattiva dell’immobile sito alla via -OMISSIS- n. 6, angolo corso -OMISSIS-.

Avverso tali risultanze provvedimentali insorgeva parte ricorrente, formulando tre motivi di ricorso.

Per mezzo della prima doglianza, parte ricorrente lamentava il difetto di imputazione dell’ordine di demolizione nei confronti dei danneggiati e di legittimazione passiva;
il difetto di istruttoria;
la violazione dei principi di equità, di imparzialità, di proporzionalità, di adeguatezza e ragionevolezza, di convenienza e opportunità. Veniva, inoltre, lamentata l’eccessività e la sproporzionalità delle misure adottate.

In sostanza, la ricorrente denunciava la propria estraneità ai fatti occorsi e, per tale motivo, si considerava priva di legittimazione passiva in ordine al provvedimento adottato.

In tesi di parte ricorrente, l’ordine di demolizione doveva necessariamente riferirsi al proprietario-custode dell’immobile responsabile dei danni prodottisi;
i ricorrenti non versavano in tale situazione.

La ricorrente, infatti, sosteneva di essere estranea alla determinazione del crollo, come evidenziato anche dagli accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica di Foggia nel contesto del procedimento penale n. 3562/2020 RGNR.

In argomento di gravame, in altre parole, si sosteneva che il procedimento di demolizione, per come disciplinato dal d.P.R. n. 380/2001, non risultasse nemmeno astrattamente ascrivibile ai ricorrenti, conseguentemente il relativo provvedimento essendo, in tesi, palesemente illegittimo.

Con il secondo motivo di ricorso veniva lamentata la sussistenza del vizio di eccesso di potere, manifestatosi nelle figure sintomatiche del difetto d’istruttoria, del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta, dello sviamento e del malgoverno;
veniva, inoltre, lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, L. n. 241/1990, in coordinamento con l’art. 54, d.lgs. n. 267/2000.

In tesi di parte ricorrente, assumendo che l’ordinanza di demolizione fosse stata emanata ex artt. 50 e 54 TUEL, la stessa sarebbe risultata illegittima in quanto sarebbe stato carente il presupposto del pericolo grave ed incombente previsto dalla norma ai fini dell’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem .

La ricorrente sosteneva che il Comune di Margherita di Savoia non avrebbe valutato la possibilità di differire l’intervento e di fronteggiare la situazione di pericolo con mezzi diversi da quello adottato.

Inoltre, secondo la ricorrente, considerata la natura straordinaria del provvedimento gravato, l’Amministrazione sarebbe stata soggetta ad un onere motivazionale rafforzato che, nel caso di specie, non risultava esser stato assolto.

L’ordinanza quivi gravata risultava illegittima, inoltre, anche sotto la lente della ragionevolezza, in quanto imponeva ai ricorrenti di provvedere ad una prestazione particolarmente onerosa entro un termine considerevolmente breve.

Con la terza censura veniva eccepita la violazione e la falsa applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e agli artt. 1 e 2, L. n. 241/1990;
veniva, inoltre, ritenuto sussistente il vizio dell’eccesso di potere nelle figure sintomatiche della manifesta ingiustizia e del difetto d’istruttoria, oltre che del malgoverno.

Nelle more del ricorso, inoltre, veniva domandata azione di condanna ex art. 30 c.p.a.;
la ricorrente riteneva che l’azione amministrativa fosse stata causativa di un pregiudizio ingiusto nei propri confronti e, pertanto, richiedeva la liquidazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento.

Con ordinanza emessa da questo Giudice in data 29.10.2020, al Comune di Margherita di Savoia veniva richiesto il deposito di una relazione di chiarimenti sulle modalità, sugli accorgimenti e sui tempi degli interventi provvisori e definitivi che aveva ritenuto di porre in essere in relazione al caso di specie.

In data 27.11.2020, l’Amministrazione intimata ottemperava alla richiesta di cui sopra, depositando apposita relazione.

All’udienza pubblica del 13.6.2023, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, dev’essere respinto.

Sul piano argomentativo e motivazionale, i motivi di gravame di cui all’impugnativa in epigrafe sono suscettivi di trattazione congiunta, facendo sostanzialmente leva sul medesimo ordine di argomentazioni di massima.

I provvedimenti gravati per mezzo del ricorso in epigrafe risultano essere perfettamente legittimi in quanto funzionalizzati alla risoluzione - in via d’urgenza - della situazione di oggettivo rischio per la collettività scaturente dal crollo di parte dell’immobile in questione.

I ricorrenti, per mezzo dell’ordinanza gravata, sono stati chiamati al mero pagamento solidale delle spese di intervento urgente di demolizione.

Tale chiamata in corresponsabilità solidale attiene al piano esclusivamente amministrativo della fattispecie in esame.

L’obbligo dei ricorrenti al pagamento di dette spese, pertanto, non trova il proprio fondamento nell’individuazione di una responsabilità di qualsivoglia natura, ma presuppone un mero accadimento fattuale dal quale discende la messa a carico delle spese nei confronti dei proprietari dell’immobile pericolante.

L’attribuzione delle responsabilità di natura civile e penale a carico degli eventuali colpevoli dell’evento infausto non possono e non devono formare oggetto del presente giudizio, ma dovranno essere individuate all’esito degli appositi processi civili e penale da tenersi nelle sedi istituzionali che a detta specifica finalità sono precipuamente deputate.

Qualora, all’esito di detti processi, dovessero essere individuati gli effettivi responsabili del crollo di cui trattasi, i ricorrenti potranno rivalersi direttamente su questi per tutti gli esborsi in cui saranno incorsi, in via diretta ed indiretta, a causa dell’accadimento che ha dato origine anche alla presente vicenda contenziosa.

Deve, inoltre, ritenersi priva di pregio la censura relativa al diniego d’accesso già in punto di fatto.

La documentazione trasmessa dall’Amministrazione rende evidente come la stessa non sia rimasta inerte dinanzi all’istanza di accesso agli atti;
alla ricorrente veniva comunicata, in data 10.6.2020, l’impossibilità di procedere all’ostensione della documentazione richiesta in quanto l’istanza presentata non riportava gli elementi necessari all’identificazione di quanto necessario all’evasione della stessa.

L’Amministrazione, inoltre, ha avuto cura di comunicare alla ricorrente gli elementi da fornire al fine di poter ottemperare alla richiesta di accesso;
dinanzi a tale invito è stata la ricorrente a rimanere inerte, nulla, pertanto, potendo ulteriormente pretendere.

Tutto ciò premesso, s’appalesa la carenza di pregio di tutte le doglianze lamentate da parte ricorrente, da ciò conseguendone l’integrale reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Da ultimo, stante la soccombenza di parte ricorrente e la mancata costituzione dell’Amministrazione evocata in giudizio e dei controinteressati, nulla dovrà disporsi in relazione alle spese di lite.

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