TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202304602
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2023
N. 04602/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16823/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16823 del 2022, proposto da L S, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Interministeriale Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C R, S N, Mario D'Alessandro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Direttore Generale del 02/12/2022 del Ministero della Giustizia, nella parte in cui ha disposto il reclutamento a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio del Processo e l'attuazione delle procedure di scelta della sede da parte dei candidati legittimati a parteciparvi nei distretti ancora capienti -tra i quali quello di Caltanissetta- sulla base delle graduatorie distrettuali, escludendo i candidati assunti con la seconda procedura di scelta (c.d. secondo scorrimento) sulla base della graduatoria nazionale o unificata;
- degli avvisi del 05/12/2022 e del 13/12/2022 con cui sono state indicate le modalità di scelta dei candidati legittimati a seguito di scorrimento delle graduatorie distrettuali capienti, in cui hanno ammesso tutti i candidati “che non abbiano preso possesso in questa Amministrazione” come da graduatorie allegate, tra cui quella del Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, dalla quale la ricorrente risulta esclusa;
- della graduatoria dei candidati idonei ammessi al terzo scorrimento per il Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, nella parte in cui ha escluso la ricorrente;
- nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, idonea non vincitrice del concorso su base distrettuale per l’assunzione di personale amministrativo da impiegare a tempo determinato quale addetta all’Ufficio per il processo (Upp) presso i Tribunali ordinarî, veniva assunta a seguito di scorrimento della graduatoria nel maggio 2022. Nel dettaglio, lo scorrimento appena indicato prevedeva il superamento del meccanismo delle graduatorie distrettuali. Difatti, per alcuni distretti di Corte d’appello la graduatoria veniva immediatamente esaurita, mentre per altri (come quello di Caltanissetta, ove era collocata l’odierna ricorrente) risultavano presenti ulteriori aspiranti idonei.
Il Ministero della giustizia, pertanto, attingeva dalle graduatorie dei distretti «capienti» per soddisfare le esigenze di personale dei distretti «incapienti», precisando che la mancata accettazione della sede in diverso distretto avrebbe comportato l’esclusione della graduatoria.
L’esponente accettava la sede presso la Corte di Cassazione, rappresentando il proprio desiderio di rientrare in un eventuale futuro scorrimento delle graduatorie distrettuali. Successivamente, nel dicembre 2022, l’amministrazione procedeva ad un nuovo scorrimento della graduatoria del distretto di Caltanissetta, senza coinvolgere la ricorrente, ormai già dipendente del Ministero intimato.
Avverso questi provvedimenti che impedivano all’interessata di beneficiare dello scorrimento distrettuale, insorge l’odierna ricorrente.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023 e ivi trattenuta in decisione con espresso avvertimento ex art. 60 cpa.
Tanto premesso sinteticamente in fatto, il Collegio reputa di confermare la propria giurisdizione sulla controversia de qua. Come è noto, la giurisdizione del giudice amministrativo, in riferimento al contenzioso relativo al pubblico impiego c.d. privatizzato, è limitato agli atti c.d. di macro-organizzazione (v. Tar Lazio, sez. III-bis, 21 dicembre 2022, n. 17247) ed alle procedure concorsuali (v. art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in quanto espressione ambedue di una potestà pubblica, rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo. Quanto ai primi, va osservato che essi concernono l’organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210).
In relazione alle procedure concorsuali, invece, va rammentato che essa terminano con l’approvazione della graduatoria (v. Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2021, n. 908): gli atti successivi, infatti, concernono il diritto soggettivo all’assunzione e, pertanto, sono censurabili dinanzi al giudice ordinario. Nel caso in esame, parte ricorrente non aziona il proprio diritto soggettivo per far valere la pretesa all’assunzione (avendo già stipulato il contratto di lavoro), bensí censura gli atti di organizzazione amministrativa (nonché il bando di concorso ove interpretato in senso a sé sfavorevole): difatti, vengono impugnati una serie di provvedimenti con i quali si è prima «costituita» una graduatoria nazionale, superando il meccanismo distrettuale, cosí da assegnare gli idonei in distretti differenti da quelli presso i quali presentavano domanda;successivamente, l’amministrazione adottava altri atti organizzativi coi quali procedeva ad un nuovo scorrimento distrettuale senza prima interpellare chi risultava già in servizio circa la volontà di trasferimento. Appare chiaro, dunque, che si tratti di una domanda per far valere il proprio interesse legittimo contrapposto al potere amministrativo (discrezionale) di organizzazione degli uffici giudiziari (in termini, Tar Lazio, sez. IV, 17 gennaio 2023, n. 843).
Ciò chiarito, con articolati motivi di diritto parte ricorrente denuncia il cattivo esercizio del potere pubblico. Difatti, la creazione di una graduatoria nazionale composta di tutti gli idonei dei distretti capienti, unita all’onere di accettazione dell’offerta di lavoro in un distretto differente da quello di candidatura e senza possibilità di «rientrare» nella sede originariamente prescelta, costituirebbe palese illegittimità perché in contrasto con l’ordine della graduatoria e le disposizioni del bando di concorso. In pratica, candidati collocati in posizione deteriore in graduatoria riuscivano ad essere assunti nei distretti prescelti, «superando» di fatto coloro che invece erano stati onerati a prendere servizio negli altri distretti.
Il motivo non può essere accolto.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che il concorso in esame concerneva la posizione di funzionario amministrativo addetto all’Upp, da assumere a tempo determinato per due anni e sette mesi: si tratta di figure che il Ministero veniva autorizzato ad assumere nell’àmbito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al fine rende piú rapido ed efficiente il servizio giustizia, aiutando i magistrati nell’abbattimento dell’arretrato. Va poi osservato come il bando prevedesse la possibilità di partecipare per un solo distretto di Corte d’appello, salva la facoltà per l’amministrazione di attingere anche alle graduatorie di altri distretti in caso di incapienza (v. art. 8 bando di concorso, da integrarsi con l’art. 14, comma 11, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 33, comma 2, lett. b), d.l. 1° marzo 2022, n. 17, conv. dalla l. 27 aprile 2022, n. 34).
Proprio in forza della disposizione da ultimo citata, l’amministrazione, dopo un primo scorrimento delle graduatorie dei distretti capienti, procedeva a raccogliere tutti i rimanenti candidati idonei in un’unica graduatoria, rendendo disponibili diverse posizioni nei distretti «vacanti»: gli aspiranti venivano quindi onerati ad esprimere la propria preferenza di sede, con la precisazione che la mancata tempestiva manifestazione di volontà sarebbe stata qualificata come implicita rinuncia all’assunzione.
Nella tornata di assunzioni sopraindicata l’odierna ricorrente veniva assunta presso la Corte di Cassazione, inviando al contempo al Ministero la diffida del 15 dicembre 2022, in atti, con cui ha chiesto il reinserimento nella graduatoria distrettuale.
Successivamente, con gli atti in questa sede gravati, si riattivava la graduatoria distrettuale di Caltanissetta, determinando l’assunzione di ulteriori idonei in ragione delle vacanze resesi medio tempore disponibili.
Come già osservato, questo nuovo scorrimento interveniva senza previo interpello di coloro (come l’odierna ricorrente) che già avevano assunto servizio in diversi distretti (nel caso di specie sede centrale di Cassazione).
Tuttavia, va rilevato come la decisione di non procedere ad un previo interpello del personale già in servizio appare logica e coerente con la posizione messa a concorso. Difatti, l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’Upp appaiono ragioni che giustificano la mancanza di trasferimenti. In particolare, nell’odierna vicenda appare evidente come il bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi differenti e quello pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia, determini la prevalenza di quest’ultimo soprattutto in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi concordati in sede europea con il Pnrr (v. art. 11 d.l. 80 cit.).
Inoltre, parimenti legittima appare la decisione di unificare le graduatorie capienti per procedere ad uno scorrimento nazionale: essa, come si è visto, è perfettamente in linea con le sopravvenute disposizioni normative (v. art. 14, comma 11 d.l. 80 cit.), nonché con gli indicati interessi pubblici curati dall’amministrazione.
Difatti, risulta di immediata evidenza come l’urgenza di coprire, nel piú breve tempo possibile, le vacanze negli uffici giudiziari giustifichi l’assegnazione degli idonei anche al di fuori dei distretti di candidatura: d’altro canto, risponde al precipuo interesse dell’amministrazione (che opera su tutto il territorio nazionale) garantire un’uniforme copertura di personale nei varî uffici.
Allo stesso modo, pienamente coerente appare l’onere imposto ai candidati (al momento del secondo scorrimento) di esprimere la preferenza sub poena di implicita rinuncia.
Invero, l’impellenza nel provvedere e la natura temporanea del lavoro rendono prevalente l’interesse dell’amministrazione a disporre celermente del personale da destinare all’Upp, rispetto all’aspirazione degli idonei a conservare la posizione nella graduatoria distrettuale.
Alla luce dell’esposta infondatezza delle censure, il ricorso è definitivamente respinto.
Le spese, attesa la natura della controversia, possono essere compensate.