TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2020-02-05, n. 202000706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2020-02-05, n. 202000706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000706
Data del deposito : 5 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2020

N. 00398/2020 REG.RIC.

N. 00706/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00398/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 398 del 2020, proposto da


A G, rappresentato e difeso dall'avvocato C L F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Medica per L'Accertamento dei Requsiti Medici Nominata Nell'Ambito del Concorso per Titoli ed Esami non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della comunicazione notificata il 22.11.2019 ad istanza della sottocommisione per la visita medica di revisione nominata nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanzieri - anno 2019, indetto con determinazione n. 116631 del 17.4.2019, pubblicata nella G.U.RI (4^ serie speciale – concorsi ed esami) n. 33 del 26 aprile 2019, con la quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, con la seguente motivazione "percentuale di massa pari a 24,5%, superiore ai limiti consentiti, cosi come previsto dal Titolo I lettera a) della Tabella in allegato "A" all'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Gdf, pur tenendo conto dello scostamento del 10%, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 17.12.2015".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che all’odierna udienza parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare al fine di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria, nel frattempo pubblicata;

Ritenuto di dover prendere atto di tale rinuncia e di poter compensare le spese della presente fase cautelare.

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