TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-07-06, n. 201703647
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Pubblicato il 06/07/2017
N. 03647/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02227/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2016, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dagli avvocati E E ed E S, con domicilio eletto presso lo studio E E in Napoli, Segreteria Tar Campania;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M L S D C L, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Lucia,81- c/o Avv.Region.;
nei confronti di
R M F, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale 18 marzo 2016, prot. n. 108, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva e l'elenco definitivo delle sedi da assegnare al concorso unico regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti (doc. 4);
- degli allegati 1 e 2 al decreto dirigenziale 18 marzo 2016, prot. n. 108, nella parte in cui hanno inserito la sede del Comune di Monteverde tra le sedi da assegnare agli idonei del concorso (doc. 5);
- del presupposto decreto dirigenziale n. 13 del 6 febbraio 2009, come integrato dal decreto dirigenziale n. 17 del 17 febbraio 2009, nella parte in cui ha stabilito che "le sedi dichiarate disponibili nei quattro anni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva verranno indicate e assegnate con le modalità previste dal bando" (docc. 1 e 2);
- ove occorrer possa, del verbale n. 92 del 25 giugno 2013, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso;
- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, direttore tecnico della farmacia commissariatadi Monteverde (AV), abilitato alla professione con decorrenza dal 16.01.2010, impugnail decreto dirigenziale con cui è stata approvata la graduatoria e l'elenco delle sedi farmaceutiche vacanti da assegnare agli idonei a conclusione del concorso unico regionale, avuto particolare riguardo all’inserimento anche della sede del Comune di Monteverde, di interesse. Grava, altresì, il presupposto decreto di indizione della procedura concorsuale nella parte in cui, nella specie, si è stabilito di indicare e assegnare, con le modalità previste dal bando, "le sedi dichiarate disponibili nei quattro anni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva".
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione dell’art. 48, comma 29, del d.l. 269/2003 e del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;
b) eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento.
III. Si è costituita l’Amministrazione regionale, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attesa, da un lato, la mancata partecipazione al concorso indetto per l’assegnazione, non avendo, all’epoca dell’indizione, i titoli, e, in subordine, l’assenza di alcuna posizione giuridica meritevole di tutela in qualità didirettore tecnico di una farmacia commissariata, incarico, per sua natura,temporalmente circoscritto sino all’assegnazione definitiva ovvero sino al completamento del concorso all’uopo bandito.Conclude, nel merito, per il respingimento del gravame.
IV. All’udienza pubblica del 4.04.2017, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Ritiene il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni in rito in ragione dell’infondatezza del ricorso.
V.1. Occorre, previamente, precisare in fatto che:
a) con il decreto dirigenziale n. 13 del 6.02.2009, successivamente integrato dal n. 17 del 17.02.2009, l’Amministrazione regionale pubblicava il “Bando di concorso, per titoli ed esami, per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, dichiarate disponibili per il privato esercizio” nella Regione Campania;
b) la procedura concorsuale veniva indetta senza la contestuale individuazione dell’elenco delle sedi vacanti da assegnare ai vincitori, da rendersi noto prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, prescrivendosi, altresì, che “le sedi dichiarate disponibili nei quattro anni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva verranno indicate e assegnate con le modalità previste dal bando”;
c) medio tempore , con ordinanza contingibile e urgente, n. 14 del 28.08.2013, il Sindaco, a seguito della dichiarazione di rinuncia, datata 22.08.2013, dell’allora titolare della sede farmaceutica unica del Comune di Monteverde, preso atto che la Regione non aveva ancora ultimato la procedura concorsuale e valutata la necessità “di dovere scongiurare l’interruzione di un servizio essenziale”, ordinava all’attuale ricorrente di provvedere “quale commissario alla gestione”, quanto meno “fino a quando il gestore provvisorio … non avrà effettivamente attivato l’esercizio”;
d) con il decreto n. 108 del 18.03.2016, concluso il concorso, la Regione ha definitivamente approvato la graduatoria dei farmacisti idonei e l’elenco delle sedi farmaceutiche vacanti da assegnare, provvedimento gravato, unitamente al bando di indizione del 2009 e agli atti ad esso presupposti, con il presente ricorso.
V.2. Ciò posto, con il primo motivo di gravame, la parte lamenta sostanzialmente la violazione dell’art. 48, comma 29, del d.l. n. 269/2003.
V.2.1. La censura è infondata.
V.2.2. Dispone la norma richiamata: “Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni”.
V.